Art. 10 
 
 
Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni  dell'11  febbraio
                                2016 
 
  1. Per l'anno 2016, le risorse  derivanti  dall'applicazione  delle
decurtazioni di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno  2013,  sono
destinate, in  deroga  all'articolo  4,  terzo  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  ad
incrementare la dotazione per il medesimo anno  del  Fondo  nazionale
per il concorso finanziario dello Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico  locale,  anche  ferroviario,  nelle   regioni   a   statuto
ordinario, di cui all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e  comunque  nei
limiti dello stanziamento iscritto in bilancio. 
  2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente: 
  «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni  che  rispettano
il vincolo sul pareggio di  bilancio  di  cui  al  comma  710  e  che
conseguono un saldo finale di  cassa  non  negativo  fra  le  entrate
finali e le spese finali, sono assegnate con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun  anno  le
eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del  presente  articolo.
Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel  2015  hanno  rispettato  i
vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  sono  assegnate  le  risorse
incassate ai sensi della lettera a) del  comma  474  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle  risorse  per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo  finale  di
cassa non negativo, trasmettono al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di
cui al comma 710, e la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in
termini di competenza e in termini di cassa,  secondo,  le  modalita'
previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di  cassa
rileva l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria  statale  nel  corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento   della   sanita'   registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.». 
  3. Dopo il comma 688 dell'articolo l, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente: 
  «688-bis. Anche per l'esercizio  2016,  per  le  sole  regioni  che
nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita'
dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  14  novembre
2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore  inferiore  rispetto
ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
disposizioni di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  40,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con  riferimento  alla  copertura
degli investimenti autorizzati.». 
  4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le  risorse  presenti  sui  conti
intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla
gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla  gestione  della
liquidita' regionale. Il ricorso ad anticipazioni  di'  tesoreria  e'
consentito solo nel caso di carenza globale di fondi. 
  5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  Gli  enti  pubblici  strumentali  delle  regioni   possono
contrarre  anticipazioni  unicamente  allo  scopo   di   fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non  eccedente  il  10
per cento dell'ammontare  complessivo  delle  entrate  di  competenza
derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti  dalla
regione.». 
  6.  All'articolo  9  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si  applica  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a  titolo
di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA  e
fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale;  e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa'  di  leasing
solo nella particolare ipotesi in cui  questa  abbia  provveduto,  in
base alle modalita'  stabilite  dall'ente  competente,  al  pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle  tasse  dovute  per  i
periodi  compresi   nella   durata   del   contratto   di   locazione
finanziaria.».