Art. 11 
 
 
                          Regione Siciliana 
 
  1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno  2016,  nelle  more  dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a  titolo  di  acconto  sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito  maturato  nel
territorio  regionale,  al  netto  degli  importi   attribuiti,   per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in  applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione  diretta  da  parte
della struttura di gestione, individuata  dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare  sul  sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima -  gestione  ordinaria -  e  aperta  presso  la
tesoreria statale. 
  2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire  la  regolazione  contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per  effetto  del  comma  1,  si  provvede  mediante   corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme  giacenti
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  45,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. 
  3.  Per  assicurare  la  neutralita'  sul  saldo  di  cassa   delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla  contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se  non,  in  carenza  di  altra
liquidita' disponibile, per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente  e
delle  rate  di  ammortamento  di  mutui  che  scadono  nel  medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute. 
  4.  Ai  fini  della  neutralita'  sull'indebitamento  netto   delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce  un  saldo
positivo, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016  pari  ad  euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione  Siciliana,  anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  723
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  208/2015.  Alla   Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma.