Art. 15 Piano riequilibrio finanziario 1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016». 2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 e' aggiunto il seguente: «714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di' riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».