Art. 17 
 
 
                  Personale insegnante ed educativo 
 
  Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono aggiunti i seguenti: 
  «228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del
servizio educativo nelle scuole  dell'infanzia  e  negli  asili  nido
degli enti locali, in analogia con quanto  disposto  dalla  legge  13
luglio 2015, n.  107,  per  il  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018,
ad  un  piano  triennale  straordinario   di   assunzioni   a   tempo
indeterminato di personale insegnante  ed  educativo  necessario  per
consentire il mantenimento dei  livelli  di  offerta  formativa,  nei
limiti delle disponibilita' di organico e della  spesa  di  personale
sostenuta per assicurare i relativi  servizi  nell'anno  educativo  e
scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi  del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. 
  228-ter. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine
nell'ambito  delle  scuole  dell'infanzia  e  degli  asili   nido   e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale  educativo  e
scolastico impiegato  nello  svolgimento  dei  predetti  servizi  con
rapporto di  lavoro  a  tempo  determinato,  i  comuni  possono,  nel
triennio  2016-2018,   assumere   personale   inserito   in   proprie
graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4,  comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione  dell'articolo
1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  nonche'  personale
inserito in altre proprie graduatorie definite  a  seguito  di  prove
selettive per titoli ed  esami.  Fermo  restando  il  rispetto  degli
obiettivi dei saldo non negativo, in termini di  competenza,  tra  le
entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa  di
personale, qualora le  stesse  amministrazioni  possano  sostenere  a
regime la spesa di personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni,  riferita  a  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il  personale
destinatario delle assunzioni di cui al primo  periodo  del  presente
comma,  le  corrispondenti   risorse,   in   misura   non   superiore
all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al  2016,  possono
essere utilizzate per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  volte  al
superamento dei medesimi  contratti  a  termine,  con  contestuale  e
definitiva riduzione di tale valore di spesa  dal  tetto  di  cui  al
predetto articolo 9, comma 28. Per le finalita' del comma  228-bis  e
del  presente  comma,  i  comuni  possono,  altresi',  avviare  nuove
procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed
educativo, che abbia maturato, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, tre anni di servizio, anche non  continuativi,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  alle  dipendenze
dell'amministrazione che indice le  procedure  di  reclutamento,  nel
limite massimo del cinquanta per cento delle facolta'  di  assunzione
definite nel piano triennale del comma 228-bis, al  netto  di  quelle
utilizzate per lo scorrimento  delle  graduatorie  di  cui  al  primo
periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito  alle
procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da  un
numero di' soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali
queste sono bandite, maggiorato del 10  per  cento.  Nelle  more  del
completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  previste  dall'articolo  29,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2018.».