Art. 18 
 
 
                  Servizio riscossione enti locali 
 
  1. Nelle more del riordino della disciplina della  riscossione,  al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti  locali  senza
soluzione  di  continuita',  all'articolo  10,   comma   2-ter,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».