Art. 2 Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 179/2004 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2004, n. 168, modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 3. - 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3. 2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto; b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria; e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto; g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3; g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele. 3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana. 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001.».