Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico  o  elettronico
che emette ovvero  riceve  intenzionalmente  onde  radio  a  fini  di
radiocomunicazione o radiodeterminazione o un  prodotto  elettrico  o
elettronico che  deve  essere  completato  con  un  accessorio,  come
un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente  onde
radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione; 
    b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; 
    c) «radiodeterminazione»: determinazione della  posizione,  della
velocita'  ovvero  di  altre  caratteristiche   di   un   oggetto   o
l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri  grazie  alle
proprieta' di propagazione delle onde radio; 
    d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore  a
3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; 
    e) «interfaccia  radio»:  le  specifiche  dell'uso  regolamentato
dello spettro radio; 
    f) «classe  di  apparecchiatura  radio»:  classe  che  identifica
particolari categorie di apparecchiature  radio  che,  ai  sensi  del
presente decreto, sono considerate simili e quelle  interfacce  radio
per le quali l'apparecchiatura radio e' destinata; 
    g) «interferenze dannose»: interferenze dannose,  quali  definite
all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1°  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni; 
    h)     «perturbazioni      elettromagnetiche»:      perturbazioni
elettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo  1,  punto
5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione; 
    i)  «messa  a  disposizione  sul  mercato»:   la   fornitura   di
apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo  o  l'uso  sul
mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale,  a  titolo
oneroso o gratuito; 
    l) «immissione sul mercato»: la prima  messa  a  disposizione  di
apparecchiature radio sul mercato dell'Unione; 
    m) «messa in servizio»: il primo utilizzo  di  un'apparecchiatura
radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale; 
    n) «fabbricante»: una persona fisica  o  giuridica  che  fabbrica
apparecchiature  radio  o  le  fa  progettare  o  fabbricare,  e   le
commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 
    o) «rappresentante autorizzato»: la persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a
determinati compiti; 
    p)  «importatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica   stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio
originarie di un Paese terzo; 
    q) «distributore»: la persona fisica o giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che
mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato; 
    r)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    s) «specifica tecnica»: un documento che  prescrive  i  requisiti
tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare; 
    t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui  all'articolo
2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    u) «accreditamento»: accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    v) «organismo nazionale di accreditamento»:  organismo  nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
    z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
che  i  requisiti  essenziali  del  presente  decreto  relativi  alle
apparecchiature radio siano stati soddisfatti; 
    aa) «organismo di valutazione della  conformita'»:  un  organismo
che svolge attivita' di valutazione della conformita'; 
    bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione
di   un'apparecchiatura   radio    gia'    messa    a    disposizione
dell'utilizzatore finale; 
    cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato  di  apparecchiature  radio  presenti  nella
catena di fornitura; 
    dd)  «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  la  normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    ee)  «marcatura  CE»:  una  marcatura  mediante   la   quale   il
fabbricante  indica  che  l'apparecchiatura  radio  e'  conforme   ai
requisiti applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
    ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    gg) «Commissione»: la Commissione europea. 
  2. Il Ministero attua, conformemente alla  normativa  vigente,  gli
atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea  per  stabilire
se  determinate  categorie  di  prodotti  elettrici   o   elettronici
rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per  le
          reti ed i servizi di comunicazione  elettronica  (direttiva
          quadro) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002,  n.  L
          108. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2014/30/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sulla  normazione  europea,  che
          modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del  Consiglio
          nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
          98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e  2009/105/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  che  abroga  la
          decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  e  la  decisione   n.
          1673/2006/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse.