Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione; b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocita' ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle onde radio; d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio; f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio e' destinata; g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni; h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione; i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione; m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale; n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo; q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato; r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare; t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti; aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita'; bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio gia' messa a disposizione dell'utilizzatore finale; cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; gg) «Commissione»: la Commissione europea. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
Note all'art. 2: - La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/30/UE, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.