Art. 3 
 
 
                        Requisiti essenziali 
 
  1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: 
    a) la protezione della salute e della sicurezza di persone  e  di
animali domestici  e  beni,  compresi  gli  obiettivi  riguardanti  i
requisiti di sicurezza  previsti  dalla  direttiva  2014/35/UE  e  la
relativa normativa di attuazione, ma  senza  applicazione  di  limiti
minimi di tensione; 
    b) un adeguato  livello  di  compatibilita'  elettromagnetica  ai
sensi  della  direttiva  2014/30/UE  e  la  relativa   normativa   di
attuazione. 
  2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo  da  utilizzare
efficacemente lo spettro radio e supportare  l'uso  efficiente  dello
spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose. 
  3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi  sono
fabbricate in modo tale  da  garantire  la  conformita'  ai  seguenti
requisiti essenziali: 
    a) interagire con accessori, in  particolare  con  caricabatteria
standardizzati; 
    b) interagire con altre apparecchiature radio via rete; 
    c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in
tutta l'Unione; 
    d) non danneggiare la rete o il suo  funzionamento,  ne'  abusare
delle  risorse  della  rete  arrecando   quindi   un   deterioramento
inaccettabile del servizio; 
    e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione
dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; 
    f)  supportare  caratteristiche  speciali   che   consentano   di
tutelarsi dalle frodi; 
    g) supportare caratteristiche speciali che  consentano  l'accesso
ai servizi d'emergenza; 
    h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso
da parte di utenti disabili; 
    i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano  che  sia
caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata
dimostrata la  conformita'  della  combinazione  dell'apparecchiatura
radio e del software. 
  4. Il Ministero attua, conformemente alla  normativa  vigente,  gli
atti delegati, adottati dalla Commissione europea che  specificano  a
quali categorie  o  classi  di  apparecchiature  radio  si  applicano
ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da  a)  ad
i). 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi alle direttive 2014/35/UE
          e 2014/30/UE, si veda nelle note alle premesse.