Art. 3 Requisiti essenziali 1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione; b) un adeguato livello di compatibilita' elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione. 2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose. 3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformita' ai seguenti requisiti essenziali: a) interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati; b) interagire con altre apparecchiature radio via rete; c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione; d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, ne' abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi; g) supportare caratteristiche speciali che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza; h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili; i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata dimostrata la conformita' della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software. 4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a) ad i).
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi alle direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE, si veda nelle note alle premesse.