Art. 4 
 
 
             Fornitura di informazioni sulla conformita' 
       delle combinazioni di apparecchiature radio e software 
 
  1. I  fabbricanti  di  apparecchiature  radio  e  di  software  che
consentono il  funzionamento  previsto  delle  apparecchiature  radio
forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla
conformita' delle combinazioni previste di  apparecchiature  radio  e
software  ai  requisiti  essenziali  di  cui  all'articolo  3.  Dette
informazioni sono il risultato di una valutazione  della  conformita'
realizzata conformemente all'articolo 17 e sono fornite  sotto  forma
di dichiarazione di conformita'  comprendente  gli  elementi  di  cui
all'allegato  VI.  A  seconda  delle   combinazioni   specifiche   di
apparecchiature  radio  e  software,  le  informazioni   identificano
precisamente le apparecchiature radio e il software valutati  e  sono
continuamente aggiornate. 
  2. Il Ministero attua, conformemente alla  normativa  vigente,  gli
atti delegati, adottati dalla Commissione europea che  specificano  a
quali categorie  o  classi  di  apparecchiature  radio  si  applicano
ciascuno dei requisiti di cui al comma 1. 
  3. Il Ministero attua, conformemente alla  normativa  vigente,  gli
atti  di  esecuzione   adottati   dalla   Commissione   europea   che
stabiliscono le modalita' operative della messa a disposizione  delle
informazioni sulla conformita'  applicabili  alle  categorie  e  alle
classi specificate dagli  atti  delegati  adottati  conformemente  al
comma 2.