Art. 4 Fornitura di informazioni sulla conformita' delle combinazioni di apparecchiature radio e software 1. I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformita' delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Dette informazioni sono il risultato di una valutazione della conformita' realizzata conformemente all'articolo 17 e sono fornite sotto forma di dichiarazione di conformita' comprendente gli elementi di cui all'allegato VI. A seconda delle combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software, le informazioni identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sono continuamente aggiornate. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al comma 1. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea che stabiliscono le modalita' operative della messa a disposizione delle informazioni sulla conformita' applicabili alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.