Art. 5 
 
 
           Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio 
                         in talune categorie 
 
  1. A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano  i  tipi
di  apparecchiatura  radio   nelle   categorie   di   apparecchiature
caratterizzate da  un  basso  livello  di  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma
4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature  radio  siano
immesse sul mercato. In  sede  di  registrazione  di  detti  tipi  di
apparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte oppure, ove cio'
sia giustificato, tutti gli elementi della documentazione tecnica  di
cui alle lettere a), d), e), f), g), h)  ed  i)  dell'allegato  V.  I
fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercato
un numero di registrazione attribuito  dalla  Commissione  europea  a
ciascun tipo registrato di apparecchiatura radio. 
  2. Il Ministero attua, conformemente alla  normativa  vigente,  gli
atti delegati, adottati dalla Commissione  che  specificano  a  quali
categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di cui  al
comma  1,  nonche'  gli  elementi  della  documentazione  tecnica  da
fornire. 
  3. Il Ministero attua, conformemente alla  normativa  vigente,  gli
atti di esecuzione adottati dalla  Commissione  che  stabiliscono  le
modalita' operative della registrazione nonche' dell'apposizione  del
numero di registrazione sulle apparecchiature radio applicabili  alle
categorie specificate dagli atti delegati adottati  conformemente  al
comma 2. 
  4.  I  fabbricanti,  attraverso  il  sistema   centrale   messo   a
disposizione dalla Commissione registrano le informazioni richieste. 
  5. L'impatto degli atti delegati di cui  al  comma  2  e'  valutato
dalle relazioni previste all'articolo 47 del presente decreto.