Art. 5 Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie 1. A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma 4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature radio siano immesse sul mercato. In sede di registrazione di detti tipi di apparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte oppure, ove cio' sia giustificato, tutti gli elementi della documentazione tecnica di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) ed i) dell'allegato V. I fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercato un numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea a ciascun tipo registrato di apparecchiatura radio. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione che specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di cui al comma 1, nonche' gli elementi della documentazione tecnica da fornire. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono le modalita' operative della registrazione nonche' dell'apposizione del numero di registrazione sulle apparecchiature radio applicabili alle categorie specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2. 4. I fabbricanti, attraverso il sistema centrale messo a disposizione dalla Commissione registrano le informazioni richieste. 5. L'impatto degli atti delegati di cui al comma 2 e' valutato dalle relazioni previste all'articolo 47 del presente decreto.