Art. 7 
 
 
                       Messa in servizio e uso 
 
  1.  Sono  consentiti  la  messa   in   servizio   e   l'uso   delle
apparecchiature radio  se,  adeguatamente  installate,  sottoposte  a
manutenzione e usate ai fini cui sono  destinate,  sono  conformi  al
presente decreto.  Fatti  salvi  i  propri  obblighi  a  norma  della
decisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioni
per l'uso delle frequenze conformemente al  diritto  dell'Unione,  in
particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE
e la relativa normativa di attuazione, il  Ministero  puo'  solamente
introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio  o  l'uso
di apparecchiature radio, incluso, tra gli  altri,  il  rispetto  del
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, per motivi legati ad
un utilizzo piu' efficace ed  efficiente  dello  spettro  radio,  per
evitare   interferenze    dannose,    per    evitare    perturbazioni
elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio  relativa  ad  un  quadro  normativo  per  la
          politica  in  materia  di  spettro  radio  nella  Comunita'
          europea  (Decisione  spettro  radio)  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2002/21/UE, si veda nelle note all'articolo 2.