Art. 11 
 
Iscrizione ai consorzi e ai  sistemi  per  la  raccolta  dei  rifiuti
  previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Le imprese agricole, singole o associate,  di  cui  all'articolo
2135 del codice civile, quando  vi  siano  obbligate,  aderiscono  ai
consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  attraverso  le  articolazioni
territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale alle  quali  aderiscono,  la  cui
iscrizione  e'  efficace  nei  riguardi  di  tutti   gli   associati.
L'iscrizione effettuata dall'articolazione  territoriale  ha  effetto
retroattivo e si considera efficace sin  dal  momento  di  insorgenza
dell'obbligo  a  carico  della  singola  impresa.  Resta   ferma   la
responsabilita' delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri
connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i consorzi  e  i  sistemi  di
raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e  regolamenti,
prevedendo  le  modalita'   per   l'attribuzione   delle   quote   di
partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione
della percentuale di settore rappresentata. 
  2. Le imprese agricole che utilizzano o  importano  imballaggi  non
sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223  e
224 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  non  sono
soggette alla relativa contribuzione. Tale  disposizione  si  applica
con efficacia retroattiva. 
  3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «1. I produttori e gli utilizzatori che non  adempiono  all'obbligo
di raccolta di cui all'articolo 221, comma  2,  o  non  adottano,  in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo  articolo  221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 5.000». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per l'art. 2135 del codice civile si veda nelle  note
          all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art. 261 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  261  (Imballaggi).  -  1.  I  produttori  e  gli
          utilizzatori che non adempiono all'obbligo di  raccolta  di
          cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in  alternativa,
          sistemi gestionali ai sensi del medesimo art. 221, comma 3,
          lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
          pecuniaria di euro 5.000. 
              2. Se si tratta di rifiuti ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
              3. Alla condanna conseguono le pene accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del  codice  penale,
          con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice. 
              4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
          emessa ai sensi  dell'art.  444  del  codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente.».