Art. 12 
 
 
         Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde 
 
  1. L'attivita' di  costruzione,  sistemazione  e  manutenzione  del
verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata: 
    a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei  produttori,  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214; 
    b)  da  imprese  agricole,  artigiane,  industriali  o  in  forma
cooperativa,  iscritte  al  registro  delle  imprese,   che   abbiano
conseguito un attestato di  idoneita'  che  accerti  il  possesso  di
adeguate competenze. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione
ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al  comma  1,  lettera
b). 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  1,  del
          decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214  (Attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre
          2005, n. 248, supplemento ordinario: 
              «Art.  20  (Iscrizione  al   Registro   ufficiale   dei
          produttori). - 1. Devono iscriversi al  Registro  ufficiale
          dei  produttori   (RUP)   operante   presso   il   Servizio
          fitosanitario nazionale: 
              a) i soggetti autorizzati ai  sensi  dell'art.  19  che
          producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato
          V, parte A, o importano i prodotti di cui  all'allegato  V,
          parte B; 
              b) i produttori, i centri  di  raccolta  collettivi,  i
          centri di trasformazione,  i  commercianti  autorizzati  ai
          sensi  dell'art.  19,  che  commercializzano   all'ingrosso
          tuberi di Solanum  tuberosum  L.  destinati  al  consumo  o
          frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,  Poncirus  Raf.  e
          relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di  detti
          vegetali; 
              c) i produttori di vegetali per i quali  e'  prescritto
          l'uso   del   passaporto   delle   piante   da    normative
          comunitarie.».