Art. 14 
 
Disposizioni per il rispetto di  corrette  relazioni  commerciali  in
  materia di cessione di prodotti agroalimentari 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.   51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della
legge 11 novembre  2011,  n.  180,  possono  agire  in  giudizio  per
l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma  2
del presente articolo nei contratti di cessione di  latte  crudo.  In
caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti  il  latte
crudo, si procede alla riunione dei giudizi». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51  (Disposizioni
          urgenti in materia di  rilancio  dei  settori  agricoli  in
          crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da  eventi
          di  carattere  eccezionale  e  di  razionalizzazione  delle
          strutture ministeriali), modificato dalla  presente  legge,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  maggio  2015,  n.
          103, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  luglio
          2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  3  luglio
          2015, n. 152. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  11
          novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela  della  liberta'
          d'impresa.  Statuto  delle   imprese),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265: 
              «Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni). -
          1. Le associazioni di  categoria  rappresentate  in  almeno
          cinque  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura, di seguito denominate «camere  di  commercio»,
          ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
          le loro articolazioni  territoriali  e  di  categoria  sono
          legittimate a proporre azioni in giudizio sia a  tutela  di
          interessi   relativi   alla   generalita'   dei    soggetti
          appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela  di
          interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. 
              2.   Le   associazioni   di   categoria    maggiormente
          rappresentative   a   livello   nazionale,   regionale    e
          provinciale  sono  legittimate  ad   impugnare   gli   atti
          amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».