Art. 3 
 
 
                 Disposizioni in materia di servitu' 
 
  1. I proprietari di strade private  sono  tenuti  a  consentire  il
passaggio di tubazioni per  l'allacciamento  alla  rete  del  gas  di
utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori,
nonche' il passaggio di tubazioni  per  la  trasmissione  di  energia
geotermica. Ai fini del rispetto  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma,  il  sindaco  del  comune  territorialmente   competente,   su
richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui
al primo periodo, tenendo in debita considerazione  la  stagionalita'
delle colture cui sono destinati  i  terreni  agricoli  adiacenti  le
strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli
eventuali  danneggiamenti  alle  coltivazioni.  L'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  comporta   l'obbligo   di
ripristino  della  strada  nello  stato  antecedente  il   lavoro   e
l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo  lavoro  alle
coltivazioni e alle attrezzature di produzione.