Art. 6 Delega al Governo in materia di societa' di affiancamento per le terre agricole 1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attivita' d'impresa agricola nonche' lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attivita' d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni; b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali gia' previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo; c) definire le modalita' di conclusione dell'attivita' di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2); d) definire le modalita' di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi; e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola; f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato; g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento; l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli. 2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo e' comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate. 3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata. 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.