Art. 7 
 
 
Disposizioni per il  sostegno  dell'agricoltura  e  dell'acquacoltura
                             biologiche 
 
  1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 220, sono abrogati. 
  2. E' istituito, nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il  biologico  (SIB),
che  utilizza  l'infrastruttura  del  Sistema  informativo   agricolo
nazionale (SIAN), al fine di gestire  i  procedimenti  amministrativi
degli  operatori  e  degli  organismi  di  controllo  previsti  dalla
normativa europea relativi allo svolgimento di attivita'  agricole  e
di acquacoltura con metodo biologico. 
  3. I modelli di notifica dell'attivita' di  produzione  con  metodo
biologico,  i  programmi  annuali  di  produzione,  le  relazioni  di
ispezione  dell'attivita'  di  produzione  e  i  registri  aziendali,
nonche'  la  modulistica  relativa  al  controllo  delle   produzioni
zootecniche di cui all'allegato III del decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali  4  agosto  2000,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9  settembre
2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi
di  certificazione  autorizzati,  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei
dati fra questi. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
istituisce  l'elenco  pubblico  degli  operatori  dell'agricoltura  e
dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute
nel SIB. 
  5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la  gestione
dei  procedimenti   relativi   all'agricoltura   e   all'acquacoltura
biologiche, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di  cooperazione  applicativa
della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso  delle
informazioni  tra  il  SIB  e  i  sistemi  regionali.   In   mancanza
dell'attivazione dei sistemi di  cooperazione  applicativa  entro  il
predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
          220 (Attuazione degli articoli 8 e  9  del  regolamento  n.
          2092/91/CEE  in   materia   di   produzione   agricola   ed
          agro-alimentare con  metodo  biologico),  modificato  dalla
          presente legge, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          giugno 1995, n. 129. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 5.