Art. 9 Disposizioni in materia di indennita' espropriative giacenti 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennita' espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennita' e dei dati personali degli aventi titolo, nonche' a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione e' consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute. 2. Per indennita' espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilita', ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione e' ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennita'. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.