Art. 2
Definizioni
1. Al fine della presente legge si intendono per:
a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o
privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attivita'
connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento,
trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli enti
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di
utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e
agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di
igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali
di vendita; rimanenze di attivita' promozionali; prossimi al
raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di
immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni
provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella
programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione
per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le
idonee condizioni di conservazione;
d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari
scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o
estetiche ovvero per prossimita' della data di scadenza, ancora
commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale
e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a
essere smaltiti;
e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;
f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un
prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate
condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale
termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo
l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione;
g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo
di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di
vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e
non possono essere trasferiti ne' consumati.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale), e' il seguente:
"Art. 10
(Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale)
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287 , le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".