Art. 2 Albo degli avvocati 1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata; d) la data di prima iscrizione, nonche' la data di iscrizione all'albo attuale; e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa; f) l'eventuale societa' tra avvocati di cui e' socio; g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonche' da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento; h) l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio; i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; l) l'eventuale svolgimento dell'attivita' di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata; m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 della legge; o) le eventuali lingue straniere conosciute; p) l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a se', all'associazione o alla societa' alla quale partecipi; q) l'eventuale iscrizione all'elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore; r) l'eventuale data di cancellazione. 2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresi' il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali e' abilitato a patrocinare nel Paese di origine. E' inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, puo' essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 15 della legge 247 del 2012 si vedano le note alle premesse. - Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010. - La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 30 gennaio 2012. - Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 20 (Sospensione dall'esercizio professionale). In vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. 2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.». - Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale): «Art. 6 (Iscrizione). - 1. (Omissis). 2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e' subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine. 3. (Omissis). 4. Se l'interessato fa parte di una societa' nello Stato membro di origine, e' tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia. Commi da 5. a 10. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici). In vigore dal 1° gennaio 2004 - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'art. 11. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale. 4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.».