Art. 3 
 
                               Elenchi 
 
  1. Negli elenchi di cui all'art. 15,  comma  1,  della  legge  sono
contenuti i dati relativi  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  per
l'iscrizione. 
  2. Il sistema informatico centrale  alimenta  gli  elenchi  di  cui
all'art. 15, comma  1,  della  legge  utilizzando  i  dati  contenuti
nell'albo. 
  3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti  i
seguenti dati: 
    a) la denominazione dell'ente del quale e'  dipendente,  per  gli
elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge; 
    b) l'area di specializzazione  in  cui  e'  stato  conseguito  il
titolo, per gli elenchi di cui all'art.  15,  comma  1,  lettera  c),
della legge; 
    c)  la  qualifica   e   la   denominazione   dell'Universita'   o
dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria  attivita',  per
l'elenco speciale  dei  docenti  e  ricercatori,  universitari  e  di
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  pubblici,  a  tempo
pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1,  lettera  d),  della
legge; 
    d)  la  data  e  la  causa  di  sospensione  ovvero  la  data  di
cancellazione per mancanza  dell'esercizio  effettivo,  continuativo,
abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art.
15, comma 1, lettera e), della legge; 
    e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15,  comma
1, lettera f), della legge; 
    f)  il  consiglio  dell'ordine  di  iscrizione   degli   avvocati
domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7,  della
legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m). 
  4. Per le societa' tra avvocati, sono indicati: la partita  I.V.A.,
la sede, l'elenco dei soci con i loro  dati  identificativi  nonche',
per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale. 
  5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti  avvocati,  sono
indicati:  l'eventuale   partita   I.V.A   o   codice   fiscale,   la
denominazione, la sede,  l'elenco  degli  associati;  il  nome  e  il
cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno
degli associati e il codice  fiscale  per  ciascuno  degli  associati
avvocati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 15 della citata legge  n.  247
          del 2012 si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7,  comma  3,  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 7 (Prescrizioni per il domicilio). In vigore  dal
          2 febbraio 2013 - Commi 1. e 2. (Omissis). 
              3. L'avvocato che stabilisca uffici  al  di  fuori  del
          circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne
          da'  immediata  comunicazione  scritta  sia  all'ordine  di
          iscrizione,  sia  all'ordine  del  luogo   ove   si   trova
          l'ufficio. 
              Commi da 4. a 6. (Omissis)».