Art. 4 Registro ed elenco dei praticanti 1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Universita' che lo ha rilasciato; c) il codice fiscale; d) la data di iscrizione; e) la modalita' di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui al comma 13 del predetto articolo della legge; f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata; g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione; h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio; i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge. 2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresi' indicati: a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio; b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio; c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio; d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio; e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio; f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalita' indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 17 e 41 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). In vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 18; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. 2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale. 3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. 4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1. 5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento. 6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo. 8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'art. 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'art. 21; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'art. 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. 10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili. 11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10; b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. 12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente. 13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato. 14. L'interessato puo' presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7. 16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 58. 17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario. 18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via sostitutiva. 19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.». «Art. 41 (Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio). In vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17. 4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. 5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 6. Il tirocinio puo' essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non piu' di dodici mesi; c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40. 7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. 8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. 10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attivita' professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresi' conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita' professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta', alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validita' dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 14. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.».