Art. 4 
 
                  Registro ed elenco dei praticanti 
 
  1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: 
    a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; 
    b) l'eventuale data di conseguimento  del  diploma  di  laurea  e
l'Universita' che lo ha rilasciato; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la data di iscrizione; 
    e) la modalita' di svolgimento del tirocinio, a  norma  dell'art.
41 della legge e del regolamento di cui  al  comma  13  del  predetto
articolo della legge; 
    f) il  recapito  telefonico,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata; 
    g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa  data  di
decorrenza e conclusione; 
    h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio; 
    i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di  cui  all'art.
41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge. 
  2. Nel registro di cui al  comma  1,  per  ciascun  iscritto,  sono
altresi' indicati: 
    a) il nome, il cognome e il codice fiscale  dell'avvocato  presso
cui il praticante svolge il tirocinio; 
    b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante
svolge il tirocinio; 
    c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui  il  praticante
svolge il tirocinio; 
    d) l'ufficio giudiziario  presso  cui  il  praticante  svolge  il
tirocinio; 
    e) il professionista legale con titolo equivalente  a  quello  di
avvocato di altro Paese dell'Unione  europea  presso  cui  svolge  il
tirocinio; 
    f) la data di inizio del tirocinio e  la  data  di  rilascio  del
certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalita' indicate alle
lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  17  e  41  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). In vigore dal  2
          febbraio 2013 - 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione
          all'albo: 
                a) essere cittadino italiano o di Stato  appartenente
          all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma  2  per
          gli stranieri  cittadini  di  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea; 
                b) avere superato l'esame di abilitazione; 
                c) avere il domicilio professionale  nel  circondario
          del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; 
                d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
                e)  non  trovarsi  in   una   delle   condizioni   di
          incompatibilita' di cui all'art. 18; 
                f)  non  essere  sottoposto  ad  esecuzione  di  pene
          detentive, di misure cautelari o interdittive; 
                g) non avere riportato condanne per i  reati  di  cui
          all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374,  374-bis,
          377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; 
                h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni
          previsti dal codice deontologico forense. 
              2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi  della
          cittadinanza italiana o della cittadinanza di  altro  Stato
          appartenente    all'Unione    europea     e'     consentita
          esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
                a) allo straniero che ha  conseguito  il  diploma  di
          laurea in giurisprudenza presso un'universita'  italiana  e
          ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo
          di avvocato in uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai
          sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 16 febbraio 1998,  previa  documentazione  al
          consiglio dell'ordine degli specifici visti di  ingresso  e
          permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n. 394; 
                b)  allo  straniero  regolarmente   soggiornante   in
          possesso di un titolo abilitante conseguito  in  uno  Stato
          non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote
          definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  previa
          documentazione del riconoscimento  del  titolo  abilitativo
          rilasciato dal Ministero della giustizia e del  certificato
          del  CNF  di  attestazione  di  superamento   della   prova
          attitudinale. 
              3.  L'accertamento  dei  requisiti  e'   compiuto   dal
          consiglio dell'ordine, osservate le norme dei  procedimenti
          disciplinari, in quanto applicabili. 
              4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre
          il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),  c),  d),
          e), f), g) ed h) del comma 1. 
              5.  E'  consentita  l'iscrizione  ad   un   solo   albo
          circondariale salva la possibilita' di trasferimento. 
              6. La domanda di iscrizione  e'  rivolta  al  consiglio
          dell'ordine  del  circondario  nel  quale  il   richiedente
          intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve
          essere corredata dai documenti comprovanti il  possesso  di
          tutti i requisiti richiesti. 
              7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti
          e delle condizioni  prescritti,  provvede  alla  iscrizione
          entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della
          domanda. Il rigetto della domanda  puo'  essere  deliberato
          solo dopo aver  sentito  il  richiedente  nei  modi  e  nei
          termini di cui al comma 12. La  deliberazione  deve  essere
          motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici
          giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro  venti
          giorni dalla  notificazione  ricorso  al  CNF.  Qualora  il
          consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di
          trenta giorni di cui al primo periodo,  l'interessato  puo'
          entro  dieci  giorni  dalla  scadenza   di   tale   termine
          presentare  ricorso  al  CNF,   che   decide   sul   merito
          dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente
          esecutivo. 
              8. Gli iscritti ad  albi,  elenchi  e  registri  devono
          comunicare al consiglio  dell'ordine  ogni  variazione  dei
          dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 
              9. La cancellazione dagli albi, elenchi e  registri  e'
          pronunciata   dal   consiglio   dell'ordine   a   richiesta
          dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero
          d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: 
                a) quando viene meno uno dei requisiti  indicati  nel
          presente articolo; 
                b) quando l'iscritto  non  abbia  prestato  l'impegno
          solenne di cui all'art. 8 senza giustificato  motivo  entro
          sessanta giorni dalla notificazione  del  provvedimento  di
          iscrizione; 
                c) quando viene accertata la mancanza  del  requisito
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione ai sensi dell'art. 21; 
                d) per gli avvocati dipendenti di enti  pubblici,  di
          cui  all'art.  23,  quando   sia   cessata   l'appartenenza
          all'ufficio legale  dell'ente,  salva  la  possibilita'  di
          iscrizione  all'albo  ordinario,  sulla  base  di  apposita
          richiesta. 
              10. La cancellazione  dal  registro  dei  praticanti  e
          dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio
          sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura  prevista
          nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: 
                a)  se  il  tirocinio  e'  stato   interrotto   senza
          giustificato motivo per oltre sei mesi.  L'interruzione  e'
          in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute  e
          quando ricorrono le  condizioni  per  l'applicazione  delle
          disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre
          che di adozione; 
                b) dopo  il  rilascio  del  certificato  di  compiuta
          pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi  sei  anni
          dall'inizio,   per   la   prima   volta,   della   pratica.
          L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per
          cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione
          al patrocinio sostitutivo; 
                c) nei casi previsti per la  cancellazione  dall'albo
          ordinario, in quanto compatibili. 
              11. Gli effetti della  cancellazione  dal  registro  si
          hanno: 
                a) dalla data della delibera, per i casi  di  cui  al
          comma 10; 
                b) automaticamente, alla  scadenza  del  termine  per
          l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. 
              12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei
          requisiti necessari per l'iscrizione, il  consiglio,  prima
          di deliberare la cancellazione,  con  lettera  raccomandata
          con avviso di ricevimento invita  l'iscritto  a  presentare
          eventuali osservazioni entro un  termine  non  inferiore  a
          trenta  giorni  dal  ricevimento  di   tale   raccomandata.
          L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente. 
              13.  Le  deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  in
          materia di cancellazione sono  notificate,  entro  quindici
          giorni, all'interessato. 
              14. L'interessato puo' presentare ricorso  al  CNF  nel
          termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il  ricorso
          proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 
              15.  L'avvocato  cancellato  dall'albo  ai  sensi   del
          presente articolo  ha  il  diritto  di  esservi  nuovamente
          iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
          determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza  dei
          titoli in base ai quali fu originariamente iscritto  e  sia
          in possesso dei requisiti di cui alle lettere da  b)  a  g)
          del comma  1.  Per  le  reiscrizioni  sono  applicabili  le
          disposizioni dei commi da 1 a 7. 
              16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia
          in  corso  un  procedimento  disciplinare,   salvo   quanto
          previsto dall'art. 58. 
              17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma
          15 e' anche reiscritto nell'albo speciale di  cui  all'art.
          22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione
          dall'albo ordinario. 
              18. Qualora il consiglio  abbia  rigettato  la  domanda
          oppure   abbia   disposto   per   qualsiasi    motivo    la
          cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso  al  CNF
          ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro  la  cancellazione
          ha effetto sospensivo e  il  CNF  puo'  provvedere  in  via
          sostitutiva. 
              19.  Divenuta  esecutiva  la  pronuncia,  il  consiglio
          dell'ordine comunica immediatamente al  CNF  e  a  tutti  i
          consigli degli ordini territoriali la cancellazione.». 
              «Art. 41 (Contenuti  e  modalita'  di  svolgimento  del
          tirocinio). In vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Il tirocinio
          professionale  consiste  nell'addestramento,  a   contenuto
          teorico e pratico, del praticante  avvocato  finalizzato  a
          fargli conseguire le capacita' necessarie  per  l'esercizio
          della professione di avvocato e  per  la  gestione  di  uno
          studio legale nonche' a fargli apprendere  e  rispettare  i
          principi etici e le regole deontologiche. 
              2.  Presso  il  consiglio  dell'ordine  e'  tenuto   il
          registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale  e'
          condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 
              3.  Per  l'iscrizione  nel  registro   dei   praticanti
          avvocati e la cancellazione dallo stesso si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17. 
              4. Il tirocinio puo' essere svolto  contestualmente  ad
          attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
          con modalita' e orari idonei a  consentirne  l'effettivo  e
          puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni  di
          conflitto di interesse. 
              5. Il tirocinio e' svolto  in  forma  continuativa  per
          diciotto mesi. La sua  interruzione  per  oltre  sei  mesi,
          senza  alcun  giustificato  motivo,  anche   di   carattere
          personale,  comporta  la  cancellazione  dal  registro  dei
          praticanti,  salva  la  facolta'  di  chiedere   nuovamente
          l'iscrizione  nel  registro,  che  puo'  essere  deliberata
          previa nuova verifica da parte  del  consiglio  dell'ordine
          della sussistenza dei requisiti  stabiliti  dalla  presente
          legge. 
              6. Il tirocinio puo' essere svolto: 
                a) presso un avvocato, con anzianita'  di  iscrizione
          all'albo non inferiore a cinque anni; 
                  b)  presso  l'Avvocatura  dello  Stato   o   presso
          l'ufficio legale di un ente pubblico o  presso  un  ufficio
          giudiziario per non piu' di dodici mesi; 
                  c) per  non  piu'  di  sei  mesi,  in  altro  Paese
          dell'Unione  europea  presso  professionisti  legali,   con
          titolo  equivalente  a  quello   di   avvocato,   abilitati
          all'esercizio della professione; 
                  d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il
          corso di studio per il conseguimento  della  laurea,  dagli
          studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
          studio per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea  in
          giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40. 
              7. In ogni caso il tirocinio  deve  essere  svolto  per
          almeno sei mesi presso un avvocato  iscritto  all'ordine  o
          presso l'Avvocatura dello Stato. 
              8. Il tirocinio puo' essere  svolto  anche  presso  due
          avvocati   contemporaneamente,   previa    richiesta    del
          praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
          dell'ordine, nel caso si possa presumere  che  la  mole  di
          lavoro di uno  di  essi  non  sia  tale  da  permettere  al
          praticante una sufficiente offerta formativa. 
              9. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  6,  il
          diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
          le professioni legali,  di  cui  all'art.  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del  compimento  del
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
          periodo di un anno. 
              10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
          si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita'  di
          cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu'  di
          tre praticanti contemporaneamente,  salva  l'autorizzazione
          rilasciata  dal  competente  consiglio  dell'ordine  previa
          valutazione dell'attivita' professionale del richiedente  e
          dell'organizzazione del suo studio. 
              11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
          l'instaurazione di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
          occasionale. Negli  studi  legali  privati,  al  praticante
          avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
          per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
          Ad eccezione che negli enti pubblici e presso  l'Avvocatura
          dello Stato, decorso  il  primo  semestre,  possono  essere
          riconosciuti con apposito contratto al praticante  avvocato
          un'indennita' o un  compenso  per  l'attivita'  svolta  per
          conto  dello  studio,  commisurati  all'effettivo   apporto
          professionale  dato  nell'esercizio  delle  prestazioni   e
          tenuto altresi' conto dell'utilizzo  dei  servizi  e  delle
          strutture dello studio da parte  del  praticante  avvocato.
          Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
          praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
          previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              12.  Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio   il
          praticante avvocato, decorsi sei mesi  dall'iscrizione  nel
          registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
          laurea  in  giurisprudenza,   puo'   esercitare   attivita'
          professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
          svolge la pratica  e  comunque  sotto  il  controllo  e  la
          responsabilita' dello stesso anche se si tratta  di  affari
          non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
          fronte al tribunale e al  giudice  di  pace,  e  in  ambito
          penale nei procedimenti di competenza del giudice di  pace,
          in quelli per reati contravvenzionali e in quelli  che,  in
          base alle norme vigenti anteriormente alla data di  entrata
          in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51,
          rientravano nella competenza  del  pretore.  L'abilitazione
          decorre  dalla   delibera   di   iscrizione   nell'apposito
          registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
          caso  di  sospensione  dall'esercizio   professionale   non
          determinata da giudizio disciplinare, alla  condizione  che
          permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 
              13. Il Ministro della  giustizia  con  proprio  decreto
          adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: 
                a) le modalita' di svolgimento  del  tirocinio  e  le
          relative procedure di controllo  da  parte  del  competente
          consiglio dell'ordine; 
                b) le ipotesi  che  giustificano  l'interruzione  del
          tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili  all'eta',
          alla salute, alla maternita' e  paternita'  del  praticante
          avvocato, e le relative procedure di accertamento; 
                c) i requisiti di  validita'  dello  svolgimento  del
          tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 
              14.  Il  praticante  puo',  per  giustificato   motivo,
          trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del  luogo
          ove  intenda  proseguire   il   tirocinio.   Il   consiglio
          dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati  i  motivi
          che  lo  giustificano,  e   rilascia   al   praticante   un
          certificato attestante il periodo di tirocinio che  risulta
          regolarmente compiuto.».