Art. 6 
 
                 Iscrizione negli albi, nei registri 
                           e negli elenchi 
 
  1. La domanda di  iscrizione  negli  albi,  nei  registri  e  negli
elenchi  e'  inserita,  con  modalita'  informatiche,   nel   sistema
informatico  centrale  da  parte  del  soggetto  interessato  o   del
consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il  registro  o
l'elenco e' istituito.  Il  sistema  informatico  centrale  indica  i
documenti che devono essere allegati  alla  domanda  prevedendone  le
relative modalita' di trasmissione. 
  2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici
nel sistema informatico  centrale  e'  necessario  accedervi  con  le
modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14,  in
conformita' ai principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  3. Per l'iscrizione il consiglio  dell'ordine  territoriale  presso
cui  l'albo,  il  registro  o  l'elenco  e'  istituito   accerta   la
regolarita' e la correttezza dei dati e  dei  documenti  informatici,
nonche' la sussistenza dei requisiti e  delle  condizioni  prescritti
con  gli  stessi  poteri  istruttori  dei  consigli  distrettuali  di
disciplina, in quanto applicabili. 
  4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni prescritti per l'iscrizione  provvede  alla  stessa.  Allo
stesso modo si procede per ogni variazione dei dati.  Per  l'avvocato
l'iscrizione all'albo costituisce requisito  per  l'iscrizione  negli
elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per
gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l'esercizio    dell'attivita'
professionale non costituisce condizione per l'iscrizione. 
  5.  Le  disposizioni  previste   dal   presente   regolamento   per
l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale@ e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Per il testo  dell'art.  15  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si vedano le note alle premesse.