IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo  1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,  recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale prevede che, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  10  dello  stesso
articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
legge n. 183 del 2014, il Governo  puo'  adottare,  con  la  medesima
procedura,  disposizioni  integrative  e   correttive   dei   decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che,  allo  scopo  di   assicurare,   in   caso   di   disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n.  183
del 2014, recante il  criterio  di  delega  relativo  alla  revisione
dell'ambito di applicazione  e  delle  regole  di  funzionamento  dei
contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia  di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale,  nonche'
di  assicurare   l'esercizio   unitario   delle   relative   funzioni
amministrative, delega  il  Governo  ad  adottare,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i
principi  e  criteri  direttivi  a  cui  il  Governo  deve  attenersi
nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  3,  tra  i  quali  il
criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli
enti strumentali e degli uffici del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e  l'efficacia
dell'azione amministrativa; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro
nonche' in materia di  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro,  delega  il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della  legge  n.  183  del
2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime
delle sanzioni, tenendo conto  dell'eventuale  natura  formale  della
violazione,  in  modo  da  favorire  l'immediata  eliminazione  degli
effetti  della  condotta  illecita,  nonche'   valorizzazione   degli
istituti di tipo premiale; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della  legge  n.  183  del
2014 recante il  criterio  di  delega  relativo  alla  previsione  di
modalita'   semplificate   per   garantire   data    certa    nonche'
l'autenticita' della manifestazione di volonta' della  lavoratrice  o
del lavoratore  in  relazione  alle  dimissioni  o  alla  risoluzione
consensuale  del  rapporto  di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della
necessita' di assicurare la certezza della  cessazione  del  rapporto
nel caso di comportamento concludente in tal senso della  lavoratrice
o del lavoratore; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del  lavoro
da parte di coloro che sono  in  cerca  di  occupazione,  nonche'  di
riordinare i contratti di lavoro vigenti  per  renderli  maggiormente
coerenti  con  le  attuali  esigenze  del  contesto  occupazionale  e
produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega
il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno  recante
un testo  organico  semplificato  delle  discipline  delle  tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione
dell'Unione europea e le convenzioni internazionali; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della  legge  n.  183  del
2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione,  tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso  a
prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   attivita'   lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l),  recante  il  criterio  di
delega volto  a  prevedere  la  razionalizzazione  e  semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di  coordinamento  ovvero
attraverso  l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia  unica
per le ispezioni  del  lavoro,  tramite  l'integrazione  in  un'unica
struttura dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,   dell'INPS   e   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL),  prevedendo
strumenti e forme di coordinamento  con  i  servizi  ispettivi  delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione
ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2016; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2016; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni integrative e correttive 
               del decreto legislativo n. 81 del 2015 
 
  1. Al decreto  legislativo  n.  81  del  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle
seguenti: «sentite»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma  4,
l'attivazione dei percorsi di  apprendistato  di  alta  formazione  e
ricerca  e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del  decreto  di  cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle  loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e  le
altre istituzioni formative o di  ricerca,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I committenti imprenditori non agricoli  o  professionisti  che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti,  almeno  60
minuti prima dell'inizio della prestazione, a  comunicare  alla  sede
territoriale  competente  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,
mediante sms o posta elettronica,  i  dati  anagrafici  o  il  codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo,  il  giorno  e
l'ora  di  inizio  e  di  fine  della  prestazione.   I   committenti
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso  termine
e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati  anagrafici
o il codice fiscale del  lavoratore,  il  luogo  e  la  durata  della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore  a tre
giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possono essere individuate modalita' applicative  della  disposizione
di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di  comunicazione
in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In  caso  di  violazione
degli obblighi di cui  al  presente  comma  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 400 ad  euro  2.400  in  relazione  a  ciascun
lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non  si  applica
la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»; 
    c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I contratti di apprendistato per  la  qualifica  e  per  il
diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati  fino
ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia  conseguito
la qualifica o il diploma professionale.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
          81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1, comma 7, della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  settembre
          2015, n. 221, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2015,
          n.  149  (Disposizioni  per  la  razionalizzazione   e   la
          semplificazione  dell'attivita'  ispettiva  in  materia  di
          lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
          dicembre  2014,  n.  183)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
          150  (Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in
          materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
          151 (Disposizioni di  razionalizzazione  e  semplificazione
          delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
          imprese e altre disposizioni  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro e pari opportunita', in attuazione  della  legge  10
          dicembre  2014,  n.  183)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Si riporta l'articolo  1,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riforma
          degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il  lavoro  e
          delle politiche attive,  nonche'  in  materia  di  riordino
          della disciplina dei rapporti di  lavoro  e  dell'attivita'
          ispettiva e di tutela e  conciliazione  delle  esigenze  di
          cura, di vita e di lavoro): 
              «Art. 1. - 1. Allo scopo  di  assicurare,  in  caso  di
          disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate  alla
          storia contributiva dei lavoratori,  di  razionalizzare  la
          normativa  in  materia  di  integrazione  salariale  e   di
          favorire il coinvolgimento attivo di quanti  siano  espulsi
          dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano   beneficiari   di
          ammortizzatori   sociali,   semplificando   le    procedure
          amministrative e riducendo  gli  oneri  non  salariali  del
          lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,
          tenuto  conto  delle  peculiarita'  dei   diversi   settori
          produttivi. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a)  con  riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in
          costanza di rapporto di lavoro: 
                  1) impossibilita' di  autorizzare  le  integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
                  2)  semplificazione  delle  procedure  burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
                  3) necessita'  di  regolare  l'accesso  alla  cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
                  4) revisione dei limiti di durata da rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
                  5) previsione di una maggiore compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
                  6) riduzione degli oneri  contributivi  ordinari  e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
                  7)  revisione  dell'ambito  di  applicazione  della
          cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei
          fondi di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge  28
          giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo  per  l'avvio
          dei fondi  medesimi,  anche  attraverso  l'introduzione  di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
                  8) revisione dell'ambito di  applicazione  e  delle
          regole di funzionamento dei contratti di solidarieta',  con
          particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,  commi
          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
                b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
          di disoccupazione involontaria: 
                  1)  rimodulazione  dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
                  2) incremento della durata massima per i lavoratori
          con carriere contributive piu' rilevanti; 
                  3) universalizzazione  del  campo  di  applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
                  4) introduzione  di  massimali  in  relazione  alla
          contribuzione figurativa; 
                  5)  eventuale  introduzione,  dopo   la   fruizione
          dell'ASpI,  di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di
          copertura   figurativa,   limitata   ai   lavoratori,    in
          disoccupazione involontaria, che presentino valori  ridotti
          dell'indicatore della situazione economica equivalente, con
          previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di
          attivazione proposte dai servizi competenti; 
                  6) eliminazione dello stato di disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
                c)  attivazione  del  soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
                d)  previsione  che  il  coinvolgimento  attivo   del
          soggetto beneficiario dei trattamenti di cui  alle  lettere
          a)  e  b)  possa  consistere  anche  nello  svolgimento  di
          attivita' a beneficio delle comunita' locali, con modalita'
          che non determinino aspettative di accesso  agevolato  alla
          pubblica amministrazione; 
                e)  adeguamento  delle  sanzioni  e  delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servizi
          essenziali in materia di  politica  attiva  del  lavoro  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di   assicurare
          l'esercizio    unitario     delle     relative     funzioni
          amministrative, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
          della normativa in materia di servizi per il  lavoro  e  di
          politiche attive. In mancanza dell'intesa  nel  termine  di
          cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede  con
          deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  dei  decreti
          legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in
          conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) razionalizzazione degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
                b)    razionalizzazione    degli    incentivi     per
          l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
                c) istituzione, anche ai sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
                d)   coinvolgimento   delle   parti   sociali   nella
          definizione delle linee di indirizzo  generali  dell'azione
          dell'Agenzia; 
                e) attribuzione all'Agenzia di competenze  gestionali
          in materia di servizi per  l'impiego,  politiche  attive  e
          ASpI; 
                f) razionalizzazione degli enti strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
                g) razionalizzazione e revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
                h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
                i)  individuazione  del  comparto  contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
                l) determinazione della dotazione organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
                m) rafforzamento delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
                n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici
          e   privati   nonche'   operatori   del   terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
                o) valorizzazione della bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
                p) introduzione di principi di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
                q)  introduzione   di   modelli   sperimentali,   che
          prevedano  l'utilizzo  di  strumenti  per  incentivare   il
          collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che  tengano
          anche conto  delle  buone  pratiche  realizzate  a  livello
          regionale; 
                r)  previsione  di  meccanismi  di  raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
                s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia
          e  gli  enti  che,  a  livello  centrale  e   territoriale,
          esercitano   competenze    in    materia    di    incentivi
          all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; 
                t) attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
                u) mantenimento in capo alle regioni e alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
                v) attivazione del  soggetto  che  cerca  lavoro,  in
          quanto mai occupato,  espulso  dal  mercato  del  lavoro  o
          beneficiario  di  ammortizzatori  sociali,   al   fine   di
          incentivarne la ricerca attiva di  una  nuova  occupazione,
          secondo percorsi personalizzati di  istruzione,  formazione
          professionale  e  lavoro,  anche  mediante  l'adozione   di
          strumenti    di    segmentazione     dell'utenza     basati
          sull'osservazione statistica; 
                z) valorizzazione  del  sistema  informativo  per  la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
                aa) integrazione del sistema informativo di cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
                bb)  semplificazione  amministrativa  in  materia  di
          lavoro e politiche attive, con l'impiego  delle  tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti. 
              5.   Allo   scopo   di    conseguire    obiettivi    di
          semplificazione  e  razionalizzazione  delle  procedure  di
          costituzione e gestione dei rapporti di lavoro  nonche'  in
          materia di igiene e sicurezza sul  lavoro,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, uno o piu' decreti legislativi  contenenti
          disposizioni di semplificazione e  razionalizzazione  delle
          procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e
          imprese. 
              6. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  5  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a)   razionalizzazione   e   semplificazione    delle
          procedure e degli adempimenti, anche  mediante  abrogazione
          di norme, connessi con la costituzione e  la  gestione  del
          rapporto   di   lavoro,   con   l'obiettivo   di    ridurre
          drasticamente il numero di atti di  gestione  del  medesimo
          rapporto, di carattere amministrativo; 
                b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
          interpretativo, o abrogazione delle  norme  interessate  da
          rilevanti  contrasti  interpretativi,  giurisprudenziali  o
          amministrativi; 
                c) unificazione delle  comunicazioni  alle  pubbliche
          amministrazioni per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle
          stesse   amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre
          amministrazioni competenti; 
                d)  introduzione  del  divieto   per   le   pubbliche
          amministrazioni di richiedere dati dei quali esse  sono  in
          possesso; 
                e) rafforzamento del sistema  di  trasmissione  delle
          comunicazioni in via telematica e abolizione  della  tenuta
          di documenti cartacei; 
                f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
          dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da
          favorire  l'immediata  eliminazione  degli  effetti   della
          condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
          tipo premiale; 
                g) previsione di modalita' semplificate per garantire
          data certa nonche' l'autenticita' della  manifestazione  di
          volonta' della lavoratrice o del  lavoratore  in  relazione
          alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
          di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della   necessita'   di
          assicurare la certezza della cessazione  del  rapporto  nel
          caso  di  comportamento  concludente  in  tal  senso  della
          lavoratrice o del lavoratore; 
                h)  individuazione  di  modalita'   organizzative   e
          gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
          telematica   tutti    gli    adempimenti    di    carattere
          amministrativo connessi con la costituzione, la gestione  e
          la cessazione del rapporto di lavoro; 
                i) revisione degli adempimenti in materia di libretto
          formativo  del  cittadino,  in  un'ottica  di  integrazione
          nell'ambito della dorsale informativa di  cui  all'articolo
          4, comma 51, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  e  della
          banca dati delle politiche attive e passive del  lavoro  di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, anche con riferimento al sistema  dell'apprendimento
          permanente; 
                l) promozione del principio di legalita' e  priorita'
          delle politiche volte a prevenire e scoraggiare  il  lavoro
          sommerso in tutte le sue forme ai sensi  delle  risoluzioni
          del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
          della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI))  e  del  14
          gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro  efficaci  come
          strategia per migliorare le condizioni di lavoro in  Europa
          (2013/2112(INI)). 
              7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
          nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono  in  cerca
          di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
          vigenti per renderli maggiormente coerenti con  le  attuali
          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di
          rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva,  il  Governo
          e' delegato ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi, di cui uno recante un  testo  organico
          semplificato delle discipline delle tipologie  contrattuali
          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,   in   coerenza   con   la
          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni
          internazionali: 
                a)  individuare   e   analizzare   tutte   le   forme
          contrattuali  esistenti,  ai  fini  di   poterne   valutare
          l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con  il
          contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione
          di interventi di semplificazione,  modifica  o  superamento
          delle medesime tipologie contrattuali; 
                b)  promuovere,  in  coerenza  con   le   indicazioni
          europee, il contratto  a  tempo  indeterminato  come  forma
          comune di contratto di lavoro rendendolo  piu'  conveniente
          rispetto agli altri tipi di contratto in termini  di  oneri
          diretti e indiretti; 
                c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto
          a tempo  indeterminato  a  tutele  crescenti  in  relazione
          all'anzianita' di servizio, escludendo per i  licenziamenti
          economici  la   possibilita'   della   reintegrazione   del
          lavoratore nel posto di lavoro,  prevedendo  un  indennizzo
          economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio  e
          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti
          nulli  e  discriminatori  e  a  specifiche  fattispecie  di
          licenziamento    disciplinare    ingiustificato,    nonche'
          prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
          licenziamento; 
                d)  rafforzamento  degli   strumenti   per   favorire
          l'alternanza tra scuola e lavoro; 
                e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
          di  processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o
          conversione aziendale individuati sulla base  di  parametri
          oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
          impiego del personale con l'interesse del  lavoratore  alla
          tutela del posto di lavoro, della professionalita' e  delle
          condizioni di vita ed economiche,  prevedendo  limiti  alla
          modifica    dell'inquadramento;    previsione    che     la
          contrattazione  collettiva,  anche  aziendale   ovvero   di
          secondo livello, stipulata con le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale a livello interconfederale o  di  categoria
          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
          disposte ai sensi della presente lettera; 
                f)  revisione  della  disciplina  dei   controlli   a
          distanza  sugli  impianti  e  sugli  strumenti  di  lavoro,
          tenendo conto dell'evoluzione tecnologica  e  contemperando
          le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la
          tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
                g)   introduzione,   eventualmente   anche   in   via
          sperimentale, del compenso orario  minimo,  applicabile  ai
          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prestazione  di  lavoro
          subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
          di collaborazione coordinata e  continuativa,  nei  settori
          non regolati da  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,  previa  consultazione   delle   parti   sociali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
                h)  previsione,  tenuto  conto  di  quanto   disposto
          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, della  possibilita'  di  estendere,  secondo  linee
          coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del  presente
          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
          attivita' lavorative discontinue e occasionali nei  diversi
          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
          buoni lavoro acquistati, con  contestuale  rideterminazione
          contributiva  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  ultimo
          periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
                i)  abrogazione  di   tutte   le   disposizioni   che
          disciplinano le singole forme  contrattuali,  incompatibili
          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al
          fine di  eliminare  duplicazioni  normative  e  difficolta'
          interpretative e applicative; 
                l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
          ispettiva,  attraverso  misure  di   coordinamento   ovvero
          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
          del lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura
          dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie
          regionali per la protezione ambientale. 
              8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure
          parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
          delle   lavoratrici   e   favorire   le   opportunita'   di
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  per  la
          generalita' dei  lavoratori,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto,  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per la revisione e l'aggiornamento  delle  misure  volte  a
          tutelare la maternita' e  le  forme  di  conciliazione  dei
          tempi di vita e di lavoro. 
              9. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  8  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a)  ricognizione  delle  categorie   di   lavoratrici
          beneficiarie   dell'indennita'   di    maternita',    nella
          prospettiva  di  estendere,  eventualmente  anche  in  modo
          graduale, tale prestazione a tutte le  categorie  di  donne
          lavoratrici; 
                b)    garanzia,    per    le    lavoratrici     madri
          parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale
          anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte
          del datore di lavoro; 
                c) introduzione del tax credit,  quale  incentivo  al
          lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
          con figli minori o disabili non autosufficienti  e  che  si
          trovino al di sotto di una determinata  soglia  di  reddito
          individuale complessivo, e armonizzazione del regime  delle
          detrazioni per il coniuge a carico; 
                d)  incentivazione  di  accordi  collettivi  volti  a
          favorire  la   flessibilita'   dell'orario   lavorativo   e
          dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
          la  conciliazione  tra  l'esercizio  delle  responsabilita'
          genitoriali   e   dell'assistenza    alle    persone    non
          autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche  attraverso
          il ricorso al telelavoro; 
                e) eventuale riconoscimento, compatibilmente  con  il
          diritto  ai  riposi  settimanali  ed  alle  ferie   annuali
          retribuite, della possibilita' di cessione  fra  lavoratori
          dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o  parte
          dei giorni  di  riposo  aggiuntivi  spettanti  in  base  al
          contratto collettivo nazionale  in  favore  del  lavoratore
          genitore di figlio minore che necessita di presenza  fisica
          e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
                f) integrazione dell'offerta di servizi per  le  cure
          parentali  forniti  dalle  aziende  e  dai  fondi  o   enti
          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla
          persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
          funzioni  amministrative,  anche  mediante  la   promozione
          dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte   dei
          lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in  cui
          sono attivi; 
                g) ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  ai
          fini di poterne valutare la  revisione  per  garantire  una
          maggiore flessibilita' dei relativi congedi  obbligatori  e
          parentali, favorendo le opportunita' di  conciliazione  dei
          tempi di  vita  e  di  lavoro,  anche  tenuto  conto  della
          funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese; 
                h)  introduzione  di  congedi  dedicati  alle   donne
          inserite nei percorsi di protezione relativi alla  violenza
          di genere debitamente certificati dai servizi  sociali  del
          comune di residenza; 
                i) estensione dei principi di cui al presente  comma,
          in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
          delle  pubbliche  amministrazioni,   con   riferimento   al
          riconoscimento della possibilita' di fruizione dei  congedi
          parentali in modo frazionato e  alle  misure  organizzative
          finalizzate   al   rafforzamento   degli    strumenti    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
                l)   semplificazione   e   razionalizzazione    degli
          organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia
          di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino  delle
          procedure connesse alla promozione di  azioni  positive  di
          competenza del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, ferme restando le funzioni  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  parita'  e  pari
          opportunita'. 
              10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7  e
          8 del presente articolo sono adottati  nel  rispetto  della
          procedura di cui all'articolo  14  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              11. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica perche' su di essi siano  espressi,
          entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
          delle Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
          finanziari. Decorso tale termine, i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono  o  seguono  la
          scadenza dei termini previsti ai commi  1,  3,  5,  7  e  8
          ovvero al comma 13, questi ultimi  sono  prorogati  di  tre
          mesi. 
              12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. A tale fine,  per  gli  adempimenti
          dei   decreti   attuativi   della   presente   legge,    le
          amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una
          diversa  allocazione   delle   ordinarie   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle
          medesime amministrazioni. In conformita'  all'articolo  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno
          o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
          che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo successivamente o contestualmente  all'entrata
          in vigore dei provvedimenti legislativi,  ivi  compresa  la
          legge di stabilita', che  stanzino  le  occorrenti  risorse
          finanziarie. 
              13. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma  10,  nel  rispetto
          dei principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  presente
          legge, il Governo puo' adottare, con la medesima  procedura
          di cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  medesimi,  tenuto   conto   delle
          evidenze attuative nel frattempo  emerse.  Il  monitoraggio
          permanente degli effetti  degli  interventi  di  attuazione
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  agli
          effetti   sull'efficienza   del   mercato    del    lavoro,
          sull'occupabilita'  dei  cittadini  e  sulle  modalita'  di
          entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini  dell'adozione
          dei decreti di cui al  primo  periodo,  e'  assicurato  dal
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione  istituito
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  28  giugno
          2012,  n.  92,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica. 
              14.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
          regioni a statuto speciale ed  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione,  le  competenze  delegate  in
          materia  di  lavoro   e   quelle   comunque   riconducibili
          all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              15. La  presente  legge  e  i  decreti  legislativi  di
          attuazione entrano in vigore il giorno successivo a  quello
          della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.». 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del
          2015, si vedano le note al titolo. 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          183 del 2014, si vedano le note al titolo. 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  148
          del 2015, si vedano le note al titolo. 
              - Per il testo del citato decreto legislativo,  n.  149
          del 2015, si vedano le note al titolo. 
              - Per il testo del citato decreto legislativo,  n.  150
          del 2015, si vedano le note al titolo. 
              - Per il testo del citato decreto legislativo,  n.  151
          del 2015, si vedano le note al titolo. 
              - Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863
          (Misure urgenti a sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli
          occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30
          ottobre 1984, n. 299. 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
          (Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre  2003,
          n. 235, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59): 
              «Art.  8.  (L'ordinamento).  -  1.  Le   agenzie   sono
          strutture che, secondo le previsioni del  presente  decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 3. (Intese). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo  45   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  45.  (Apprendistato  di  alta  formazione  e  di
          ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
          attivita',   pubblici   o   privati,   con   contratto   di
          apprendistato per il  conseguimento  di  titoli  di  studio
          universitari e della alta formazione, compresi i  dottorati
          di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
          tecnici superiori di cui all'articolo  7  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,  per
          attivita' di  ricerca,  nonche'  per  il  praticantato  per
          l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
          compresa tra i 18 e i 29 anni in  possesso  di  diploma  di
          istruzione   secondaria   superiore   o   di   un   diploma
          professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale integrato  da  un  certificato  di
          specializzazione  tecnica  superiore  o  del   diploma   di
          maturita'  professionale  all'esito   del   corso   annuale
          integrativo. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  un
          contratto di cui al comma 1 sottoscrive un  protocollo  con
          l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
          l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
          anche temporali, della formazione a carico  del  datore  di
          lavoro, secondo lo schema definito con il  decreto  di  cui
          all'articolo  46,   comma   1.   Il   suddetto   protocollo
          stabilisce,  altresi',  il  numero  dei  crediti  formativi
          riconoscibili a  ciascuno  studente  per  la  formazione  a
          carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
          formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite  di
          cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286.  I  principi  e  le  modalita'  di
          attribuzione dei crediti formativi  sono  definiti  con  il
          decreto di cui all'articolo  46,  comma  1.  La  formazione
          esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa  a
          cui lo studente e' iscritto e nei  percorsi  di  istruzione
          tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
          60 per cento dell'orario ordinamentale. 
              3. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              4. La regolamentazione  e  la  durata  del  periodo  di
          apprendistato per attivita' di ricerca o  per  percorsi  di
          alta formazione e' rimessa alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento  e  Bolzano,  per  i  soli  profili  che
          attengono  alla   formazione,   sentite   le   associazioni
          territoriali  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          le universita', gli istituti tecnici superiori e  le  altre
          istituzioni formative  o  di  ricerca  comprese  quelle  in
          possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di   rilevanza
          nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  promozione
          delle  attivita'   imprenditoriali,   del   lavoro,   della
          formazione,   della   innovazione   e   del   trasferimento
          tecnologico. 
              5. In assenza delle regolamentazioni regionali  di  cui
          al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato  di
          alta   formazione   e   ricerca   e'   disciplinata   dalle
          disposizioni del decreto di cui all'articolo 46,  comma  1.
          Sono fatte salve fino alla  regolamentazione  regionale  le
          convenzioni stipulate dai datori di  lavoro  o  dalle  loro
          associazioni  con  le  universita',  gli  istituti  tecnici
          superiori e le altre istituzioni formative  o  di  ricerca,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  49   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 49. (Disciplina del lavoro accessorio). - 1.  Per
          ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
          imprenditori  o  professionisti  acquistano  esclusivamente
          attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni
          orari, numerati progressivamente e datati, per  prestazioni
          di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          tenendo conto della media delle retribuzioni  rilevate  per
          le  diverse  attivita'  lavorative   e   delle   risultanze
          istruttorie  del  confronto  con  le   parti   sociali.   I
          committenti  non  imprenditori  o  professionisti   possono
          acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. 
              2. In attesa della emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 1, e fatte salve  le  prestazioni  rese  nel  settore
          agricolo, il valore nominale del buono orario e' fissato in
          10 euro e nel settore agricolo e'  pari  all'importo  della
          retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata
          individuata  dal  contratto  collettivo   stipulato   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
              3.  I   committenti   imprenditori   non   agricoli   o
          professionisti  che  ricorrono  a  prestazioni  di   lavoro
          accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima  dell'inizio
          della prestazione,  a  comunicare  alla  sede  territoriale
          competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  mediante
          sms o posta elettronica, i  dati  anagrafici  o  il  codice
          fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il  luogo,  il
          giorno e l'ora di inizio e di  fine  della  prestazione.  I
          committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare,
          nello stesso termine e con le stesse modalita'  di  cui  al
          primo periodo, i dati anagrafici o il  codice  fiscale  del
          lavoratore, il luogo e  la  durata  della  prestazione  con
          riferimento ad un arco temporale non superiore a 3  giorni.
          Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali possono essere  individuate  modalita'  applicative
          della  disposizione  di  cui  al  primo   periodo   nonche'
          ulteriori modalita'  di  comunicazione  in  funzione  dello
          sviluppo delle tecnologie.  In  caso  di  violazione  degli
          obblighi di cui al presente comma si  applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 400 ad euro  2.400  in  relazione  a
          ciascun   lavoratore   per   cui   e'   stata   omessa   la
          comunicazione. Non si applica la procedura  di  diffida  di
          cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
          n. 124. 
              4. Il prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce  il
          proprio compenso dal concessionario  di  cui  al  comma  7,
          successivamente all'accreditamento dei buoni da  parte  del
          beneficiario della prestazione  di  lavoro  accessorio.  Il
          compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale  e  non
          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del
          prestatore di lavoro accessorio. 
              5. Fermo restando  quanto  disposto  dal  comma  6,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona che  presenta  i  buoni,  effettuando  altresi'  il
          versamento  per  suo  conto  dei  contributi  previdenziali
          all'INPS, alla gestione separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari
          al 13 per cento del valore nominale del buono, e  per  fini
          assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
          al 7 per cento del valore nominale del buono,  e  trattiene
          l'importo autorizzato dal decreto di  cui  al  comma  1,  a
          titolo  di  rimborso  spese.  La  percentuale  relativa  al
          versamento  dei  contributi   previdenziali   puo'   essere
          rideterminata con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi
          delle aliquote contributive per gli iscritti alla  gestione
          separata dell'INPS. 
              6. In  considerazione  delle  particolari  e  oggettive
          condizioni sociali  di  specifiche  categorie  di  soggetti
          correlate allo stato  di  disabilita',  di  detenzione,  di
          tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori  sociali
          per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione  figurativa,
          utilizzati nell'ambito di progetti  promossi  da  pubbliche
          amministrazioni, il Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali, con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni,
          modalita' e importi dei buoni orari. 
              7. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          individua con decreto  il  concessionario  del  servizio  e
          regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento  dei
          contributi di cui al comma 5  e  delle  relative  coperture
          assicurative  e  previdenziali.  In  attesa   del   decreto
          ministeriale i concessionari del servizio sono  individuati
          nell'INPS e  nelle  agenzie  per  il  lavoro  di  cui  agli
          articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2  e  3,
          del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
              8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma  la  previgente
          disciplina per l'utilizzo  dei  buoni  per  prestazioni  di
          lavoro accessorio gia' richiesti alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
                a) l'identificazione dei lavoratori  trovati  intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego; 
                b) la specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
                c) le eventuali  dichiarazioni  rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione; 
                d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
                a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
                b)  la  diffida  a  regolarizzare  gli  inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
                c)  la  possibilita'  di  estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
                d) la possibilita' di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
                e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto,
          fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  55   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 55. (Abrogazioni e norme transitorie). - 1.  Sono
          abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
                a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; 
                b) il decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,
          salvo quanto previsto al comma 2 e  fermo  restando  quanto
          disposto dall'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                c) l'articolo  3-bis,  del  decreto-legge  11  giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n. 172; 
                d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a  28,  da
          33 a 45, nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n.  276
          del 2003; 
                e) l'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
                f) l'articolo 32, commi 3, lettera a),  dalle  parole
          «ovvero alla nullita' del termine apposto al  contratto  di
          lavoro» fino alle parole «e' fissato in 180 giorni», 5 e  6
          della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
                g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
          salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5; 
                h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno
          2012, n. 92; 
                i) l'articolo 28, commi da 2 a 6,  del  decreto-legge
          n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 221 del 2012; 
                l) l'articolo 8-bis, comma 2,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,   e   successive
          modificazioni, fatti salvi, fino alla loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione in azienda gia' attivati; 
                m) le disposizioni vigenti alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, non espressamente  richiamate,
          che  siano  incompatibili  con  la   disciplina   da   esso
          introdotta. 
              2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001
          e' abrogato dal 1° gennaio 2017. 
              2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica  e
          per  il   diploma   professionale,   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre  2011,
          n. 167, in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, possono essere prorogati fino ad  un
          anno,  qualora  alla  scadenza  l'apprendista   non   abbia
          conseguito la qualifica o il diploma professionale. 
              3. Sino all'emanazione  dei  decreti  richiamati  dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,  trovano
          applicazione le regolamentazioni vigenti.». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  167
          (Testo unico dell'apprendistato, a norma  dell'articolo  1,
          comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).