IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                            DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEI BENI E 
               DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 1, comma 979, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e successive modificazioni,  ai  sensi  del  quale  «a  tutti  i
residenti nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
permesso di  soggiorno  in  corso  di  validita',  i  quali  compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta,
dell'importo nominale massimo di  euro  500  per  l'anno  2016,  puo'
essere  utilizzata  per  assistere  a  rappresentazioni  teatrali   e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche'  per  l'ingresso  a
musei,  mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,   gallerie,   aree
archeologiche, parchi naturali e spettacoli  dal  vivo»  e  che  «con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta  e   l'importo   da   assegnare   nell'ambito   delle   risorse
disponibili»; 
  Visto il comma 980 del citato articolo 1 della  legge  n.  208  del
2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal  summenzionato
comma 979, la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,  di  seguito
«Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  979,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' il seguente: 
              «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  i  quali
          compiono  diciotto  anni  di  eta'   nell'anno   2016,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  980,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: 
              «980.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  979   e'
          autorizzata la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 
              - Il testo degli articoli da 19 a 22 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, e'
          il seguente: 
              «Art.  19  (Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300. 
              Art.  20  (Funzioni).  -  1.  L'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e' preposta  alla  realizzazione  degli  obiettivi
          dell'Agenda  digitale  italiana,  in   coerenza   con   gli
          indirizzi elaborati dalla cabina di regia di  cui  all'art.
          47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito  in
          legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
          con l'Agenda digitale europea. 
              2. L'Agenzia svolge le funzioni  di  coordinamento,  di
          indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla  normativa
          vigente  e,  in  particolare,  dall'art.  3   del   decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,  fatto  salvo  quanto
          previsto  dal  successivo  comma  4,  nonche'  le  funzioni
          affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
          l'innovazione istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d),
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le funzioni  svolte
          dal Dipartimento per  la  digitalizzazione  della  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    tecnologica    della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri.  L'Agenzia  svolge,
          altresi',  le  funzioni   dell'Istituto   superiore   delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione   in
          materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
          del Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su proposta del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e   la   semplificazione,   sono
          individuati i criteri per il trasferimento del personale in
          servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni  e
          delle   tecnologie   dell'informazione,   necessario   allo
          svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
          Ministero dello sviluppo economico provvede alla  riduzione
          delle strutture  e  delle  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente alle funzioni e al personale  effettivamente
          trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
          informatico  dell'amministrazione  statale,   regionale   e
          locale, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
          r), della Costituzione. 
              3. In particolare l'Agenzia esercita  le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia: 
                a) contribuisce alla diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche  mediante  lo  sviluppo   e   l'accelerazione   della
          diffusione delle reti di nuova generazione (NGN); 
                b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto, anche  sulla  base  degli  studi  e  delle  analisi
          effettuate  a  tale  scopo  dall'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
          da  assicurare   anche   la   piena   interoperabilita'   e
          cooperazione applicativa tra i  sistemi  informatici  della
          pubblica  amministrazione  e  tra  questi   e   i   sistemi
          dell'Unione europea; 
                c) assicura  l'omogeneita',  mediante  il  necessario
          coordinamento tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici
          destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle  imprese,
          garantendo livelli uniformi di qualita' e  fruibilita'  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la  piena  integrazione  a
          livello europeo; 
                d) supporta e diffonde le iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
          frappongono   alla    realizzazione    dell'amministrazione
          digitale e alla piena ed effettiva attuazione  del  diritto
          all'uso delle tecnologie, previsto dall'art. 3  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni; 
                e)  vigila  sulla  qualita'  dei  servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
          in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
                f)   promuove   e   diffonde   le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          superiore  della  pubblica  amministrazione,  il  Formez  e
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
          innovative,   nell'ambito   delle   dotazioni   finanziarie
          disponibili, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                g)  effettua  il  monitoraggio,  anche  a   campione,
          dell'attuazione dei piani di Information and  Communication
          Technology (ICT) delle pubbliche  amministrazioni,  redatti
          in osservanza delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b),
          sotto il profilo dell'efficacia,  economicita'  e  qualita'
          delle realizzazioni,  proponendo  agli  organi  di  Governo
          degli enti e, ove necessario, al Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, le  conseguenti  misure  correttive,  nonche'
          segnalando alla Corte dei conti casi in  cui  si  profilino
          ipotesi di danno erariale; 
                h) svolge attivita' di progettazione e  coordinamento
          delle iniziative  strategiche  e  di  preminente  interesse
          nazionale, anche a carattere intersettoriale, per  la  piu'
          efficace erogazione  di  servizi  in  rete  della  pubblica
          amministrazione a cittadini e imprese; 
                i) costituisce  autorita'  di  riferimento  nazionale
          nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
          all'attuazione di programmi europei al  fine  di  attrarre,
          reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
          allo sviluppo della societa' dell'informazione; 
                l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
          amministrazioni sulla congruita' tecnica ed  economica  dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici  e  telematici,  anche  al  fine  della   piena
          integrazione dei sistemi informativi; 
                m)  promuove,  anche  a  richiesta   di   una   delle
          amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
          istituzionali  finalizzati  alla  creazione  di   strutture
          tecniche  condivise  per   aree   omogenee   o   per   aree
          geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi  e  al
          piu'  rapido  ed  effettivo  raggiungimento   della   piena
          integrazione  e  cooperazione  applicativa  tra  i  sistemi
          informativi  pubblici,  vigilando   sull'attuazione   delle
          intese o degli accordi medesimi. 
              3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e  lo
          sviluppo  di  grandi  progetti  strategici  di  ricerca   e
          innovazione   connessi   alla   realizzazione   dell'Agenda
          digitale italiana e in  conformita'  al  programma  europeo
          Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo  delle
          comunita' intelligenti,  la  produzione  di  beni  pubblici
          rilevanti, la rete a  banda  ultralarga,  fissa  e  mobile,
          tenendo conto delle  singole  specificita'  territoriali  e
          della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e  i
          relativi  servizi,  la  valorizzazione  digitale  dei  beni
          culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale,  i
          trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
          al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la  presenza  sul
          territorio nazionale di significative competenze di ricerca
          e innovazione industriale. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   affidate   alla
          societa'   CONSIP   Spa   le   attivita'    amministrative,
          contrattuali e strumentali gia' attribuite  a  DigitPA,  ai
          fini  della  realizzazione  e  gestione  dei  progetti   in
          materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3. 
              5. L'Agenzia svolge le funzioni  assegnate  attenendosi
          al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione  della
          spesa  in  materia  informatica,  al   fine   di   ottenere
          significativi risparmi, comunque  garantendo,  a  decorrere
          dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12  milioni
          di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
          dalle amministrazioni  pubbliche  nel  settore  informatico
          nell'anno 2012. 
              Art.  21  (Organi  e  statuto).  -   1.   Sono   organi
          dell'Agenzia: 
                a) il direttore generale; 
                b) il Comitato di indirizzo; 
                c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
              3. Il direttore generale e'  il  legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il  presente
          decreto. Lo statuto prevede che il  Comitato  di  indirizzo
          sia composto da  un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, da un rappresentante del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  da   un   rappresentante   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, da un rappresentante del Ministro per la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, da un  rappresentante
          del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  da  due
          rappresentanti designati dalla Conferenza unificata  e  dai
          rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui  spesa
          corrente di previsione per ciascun ministero in materia  di
          informatica e  digitalizzazione,  assegnata  dalle  tabelle
          allegate  alla  legge  annuale  di  stabilita',   non   sia
          inferiore al trenta  per  cento  della  previsione  annuale
          complessiva  per  le  amministrazioni  centrali,  affinche'
          siano  rappresentate  sino  alla  concorrenza   di   almeno
          l'ottanta per cento  della  spesa  corrente  di  previsione
          suindicata. Ai componenti del  Comitato  di  indirizzo  non
          spettano  compensi,  gettoni,   emolumenti   o   indennita'
          comunque definiti  ne'  rimborsi  di  spese  e  dalla  loro
          partecipazione allo stesso  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  lo
          statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di  nomina,
          le attribuzioni e le regole di funzionamento  del  Comitato
          di indirizzo e le modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
          revisori dei conti. 
              Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per  la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali). - 1. Dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, DigitPA e  l'Agenzia  per  la  diffusione
          delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'art.  20,  comma  2,  in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale il
          personale di ruolo delle amministrazioni  di  cui  all'art.
          20, comma 2, le risorse  finanziarie  e  strumentali  degli
          enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2,
          compresi i connessi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          senza che sia esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,
          neppure  giudiziale.  Le  risorse  finanziarie   trasferite
          all'Agenzia e non ancora impegnate con atti  giuridicamente
          vincolanti alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione sono destinate alle finalita' di cui  all'art.
          20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per  l'attuazione  dei
          compiti ad essa assegnati.  Sono  fatti  salvi  le  risorse
          finanziarie di cui all'art. 1, comma 222,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e i  relativi  rapporti  in  essere,
          nonche'  le  risorse  finanziarie  a  valere  sul  Progetto
          operativo     di     assistenza      tecnica      "Societa'
          dell'informazione"  che  permangono  nella   disponibilita'
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
          avvalersi,  per  il  loro  utilizzo,  della  struttura   di
          missione per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  ai  sensi  del  comma   2   dell'art.   47   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni. E'  fatto  salvo  il  diritto  di
          opzione per il personale in servizio a tempo  indeterminato
          presso  il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione   della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'Agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma
          2,  puo'   optare   per   il   transito   alle   dipendenze
          dell'Agenzia.  Il  personale   comandato   non   transitato
          all'Agenzia  ritorna  all'amministrazione  o  all'ente   di
          appartenenza. 
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
              [7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  o  del  Ministro  delegato,  da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione  del  decreto
          di cui al  comma  6,  le  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione  del
          trasferimento delle funzioni di cui all'art. 20, comma 2. 
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art.  1
          del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
          1611. 
              10.   Il   comma   1   dell'art.    68    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato: 
                a)  software  sviluppato  per  conto  della  pubblica
          amministrazione; 
                b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
                c) software libero o a codice sorgente aperto; 
                d) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del
          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
          cittadini e imprese  -SPID-,  nonche'  dei  tempi  e  delle
          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e delle  imprese)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 1, comma  979,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.