Art. 2 Carta elettronica 1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro. 2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015.
Note all'art. 2: - Per l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.