Art. 2 
 
 
                          Carta elettronica 
 
  1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di  500
euro. 
  2. La Carta e' realizzata in  forma  di  applicazione  informatica,
utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati  personali,  con
riferimento,  in  particolare  alle   modalita'   e   ai   tempi   di
conservazione dei dati personali. 
  3. L'applicazione richiede la registrazione dei  beneficiari  della
Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture
e degli esercizi commerciali presso cui e'  possibile  utilizzare  la
Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 
  4. L'applicazione prevede la generazione,  nell'area  riservata  di
ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici,  con
codice identificativo, associati ad un acquisto di  uno  dei  beni  o
servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del
2015. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 1, comma  979,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.