Art. 3 
 
 
                       Beneficiari della Carta 
 
  1. La Carta e' concessa ai residenti nel  territorio  nazionale  in
possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono diciotto anni  di  eta'  nell'anno  2016.
L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1,  anche
in accordo con le altre Amministrazioni interessate, puo' realizzare,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,  iniziative
di  informazione  destinate  ai  beneficiari  della  Carta  circa  le
modalita' di ottenimento del beneficio. 
  2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese, di  seguito  «SPID»,  gestito  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale,  o,  ove  necessario,  tramite  le  credenziali  rilasciate
dall'Agenzia delle entrate. A tal fine,  gli  interessati  richiedono
l'attribuzione della identita' digitale  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.