Art. 4 Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. 2. L'attivita' di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto e' curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e puo' comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' il seguente: «Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1 - 4 (Omissis). 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6 - 13-ter (Omissis).».