Art. 3 
 
 
        Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 
 
  1. Per la gestione della  ricostruzione  ogni  Regione  istituisce,
unitamente ai  Comuni  interessati,  un  ufficio  comune,  denominato
«Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»,  di  seguito
«Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione».    Il    Commissario
straordinario,  d'intesa  con  i  comitati   istituzionali   di   cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo  di  convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali  uffici,
per  assicurarne  la  piena  efficacia  e  operativita',  nonche'  la
dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi  o
distacchi da Regioni e Comuni interessati.  Le  Regioni  e  i  Comuni
interessati  possono  altresi'   assumere   personale,   strettamente
necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali
per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni
2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a  valere
sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018  ai  sensi
dell'articolo  52.  L'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   e'
effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni  a  tempo
determinato  sono  effettuate  con  facolta'   di   attingere   dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di  collocazione  dei
candidati nelle medesime graduatorie. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  2,  possono  essere  assegnate  agli  uffici
speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse  disponibili,
unita' di personale con  professionalita'  tecnico-specialistiche  di
cui all'articolo 50, comma 3. 
  3.  Gli  uffici   speciali   per   la   ricostruzione   curano   la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria
per il rilascio delle concessioni di contributi  e  tutti  gli  altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono  altresi'
alla  diretta   attuazione   degli   interventi   di   ripristino   o
ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni  culturali,  nonche'  alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo
42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori  assegnato  alle
Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di
competenza degli enti locali. 
  4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici  di
supporto e gestione operativa a  servizio  dei  Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad
adottare  l'atto  finale  per  il  rilascio  del  titolo  abilitativo
edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni. 
  5.  Presso  ciascun  ufficio  speciale  per  la  ricostruzione   e'
costituito uno Sportello unico per  le  attivita'  produttive  (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti.