Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
  a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in  movimento,
anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi  supporto  e
mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  animazione,  con  contenuto
narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno
e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto  d'autore  e
destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione; 
  b)  «film»  ovvero  «opera  cinematografica»:  l'opera  audiovisiva
destinata prioritariamente al pubblico  per  la  visione  nelle  sale
cinematografiche;  i  parametri  e  i  requisiti  per  definire  tale
destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato  «Ministro»,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
  c) «film d'essai» ovvero «film di  ricerca  e  sperimentazione»:  i
film di qualita', aventi particolari requisiti culturali ed artistici
idonei  a  favorire  la  conoscenza  e  la  diffusione   di   realta'
cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero
connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi
innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2; 
  d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi  creativa  e'
posta prioritariamente su  avvenimenti,  luoghi  o  attivita'  reali,
anche mediante immagini  di  repertorio,  ed  in  cui  gli  eventuali
elementi   inventivi   o    fantastici    sono    strumentali    alla
rappresentazione e documentazione di situazioni e  fatti,  realizzate
nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2; 
  e) «opera prima»: il film realizzato da un regista  esordiente  che
non abbia mai diretto, ne'  singolarmente  ne'  unitamente  ad  altro
regista, alcun lungometraggio che sia stato  distribuito  nelle  sale
cinematografiche; 
  f) «opera seconda»: il film realizzato  da  un  regista  che  abbia
diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al  massimo  un
solo  lungometraggio   che   sia   stato   distribuito   nelle   sale
cinematografiche; 
  g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate
graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di  tecnica  e  di
supporto; 
  h)  «opera   audiovisiva   di   nazionalita'   italiana»:   l'opera
audiovisiva che abbia i  requisiti  previsti  per  il  riconoscimento
della nazionalita' italiana di cui all'articolo 5; 
  i)  «opera  audiovisiva  di  produzione  internazionale»:   l'opera
audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica  o
audiovisiva italiana  e  realizzata  in  collaborazione  con  imprese
audiovisive  europee  ovvero  non  europee  e  avente  gli  ulteriori
requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2; 
  l)  «sala  cinematografica»:  qualunque   spazio,   al   chiuso   o
all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico; 
  m)  «sala  d'essai»:  la   sala   cinematografica   che   programma
complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai,
variabile sulla base del  numero  di  abitanti  del  comune  e  degli
schermi in attivita'. Con  decreto  del  Ministro  sono  stabiliti  i
criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai; 
  n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel
settore  della  produzione  cinematografica  o   audiovisiva,   della
distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia  o  all'estero,
della  produzione  esecutiva  cinematografica  o  audiovisiva,  della
post-produzione   cinematografica   o   audiovisiva,    dell'editoria
audiovisiva, dell'esercizio cinematografico; 
  o) «impresa  cinematografica  o  audiovisiva  italiana»:  l'impresa
cinematografica o audiovisiva, come definita  alla  lettera  n),  che
abbia sede legale e domicilio fiscale in  Italia  o  sia  soggetta  a
tassazione  in  Italia;  ad  essa  e'  equiparata,  a  condizioni  di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita'  di  un  altro  Paese
membro  dell'Unione  europea,  che  abbia  una  filiale,  agenzia   o
succursale stabilita in Italia, che  ivi  svolga  prevalentemente  la
propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia; 
  p) «impresa cinematografica o audiovisiva non  europea»:  l'impresa
cinematografica o audiovisiva come  definita  alla  lettera  n)  che,
indipendentemente dal  luogo  in  cui  ha  sede  legale  e  domicilio
fiscale, sia collegata a,  o  controllata  da,  un'impresa  con  sede
legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea; 
  q)  «impresa  di  produzione  o  distribuzione  cinematografica   o
audiovisiva indipendente»: l'impresa di  produzione  o  distribuzione
cinematografica  o  audiovisiva   che   ha   i   requisiti   previsti
all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei  servizi  di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e  relativi  decreti
di attuazione; 
  r) «emittente televisiva nazionale»: un  fornitore  di  servizi  di
media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri  o  via  satellite,
anche ad accesso condizionato, ed avente ambito  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; 
  s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri  mezzi»:  un
fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari,  su
mezzi di comunicazione elettronica diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera r), ai sensi  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 177 del 2005; 
  t) «fornitori di servizi di  hosting»:  i  prestatori  dei  servizi
della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione  di
informazioni fornite da un destinatario del  servizio  come  definiti
dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; 
  u) «cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede  legale
e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo
gli standard internazionali di riferimento del settore, attivita'  di
acquisizione,   conservazione,   catalogazione,   restauro,   studio,
ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico  e
audiovisivo; 
  v)  «Film  Commission»:  l'istituzione,  riconosciuta  da  ciascuna
regione o provincia autonoma,  che  persegue  finalita'  di  pubblico
interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e
fornisce supporto e assistenza  alle  produzioni  cinematografiche  e
audiovisive nazionali e internazionali e,  a  titolo  gratuito,  alle
amministrazioni competenti nel settore del cinema e  dell'audiovisivo
nel territorio di riferimento. 
  2. Le definizioni di cui  al  presente  articolo,  ove  necessario,
possono  trovare  ulteriori  specificazioni  tecniche   nei   decreti
attuativi della presente legge, tenuto anche conto  della  evoluzione
tecnologica del settore. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettere
          l), p), r) u), del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
          177  (Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005,
          n. 208, S.O.: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
              (Omissis). 
              l)  "emittente",  un  fornitore  di  servizi  di  media
          audiovisivi lineari, diverso  da  quelli  individuati  alle
          lettere aa) e bb); 
              p)  "produttori   indipendenti",   gli   operatori   di
          comunicazione europei che svolgono attivita' di  produzioni
          audiovisive e che non sono controllati  da  o  collegati  a
          emittenti, anche analogiche, o che per un  periodo  di  tre
          anni non destinino almeno il 90  per  cento  della  propria
          produzione ad una sola emittente, anche analogica; 
              r)  "accesso  condizionato",  ogni  misura  e   sistema
          tecnico in base ai quali l'accesso in  forma  intelligibile
          al  servizio  protetto  sia  subordinato  a  preventiva   e
          individuale  autorizzazione  da  parte  del  fornitore  del
          servizio di accesso condizionato; 
              u) "ambito nazionale",  l'esercizio  dell'attivita'  di
          radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito
          locale; 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2003,  n.  70   (Attuazione   della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico), pubblicato nella Gazz. Uff. 14  aprile  2003,
          n. 87, S.O.: 
              "Art.   16.    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di informazioni - hosting) 
              1. Nella prestazione  di  un  servizio  della  societa'
          dell'informazione  consistente  nella   memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
              a) non sia effettivamente a conoscenza  del  fatto  che
          l'attivita' o l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
              b)  non  appena  a  conoscenza  di   tali   fatti,   su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.".