Art. 4 
 
 
                  Funzioni e compiti delle regioni 
 
  1.  Nel  rispetto  del  titolo  V   della   parte   seconda   della
Costituzione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base  della  rispettiva
legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione  delle
attivita' cinematografiche e audiovisive. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
valorizzano  e  promuovono  il  patrimonio   artistico   del   cinema
attraverso   progetti   di    catalogazione,    digitalizzazione    e
conservazione, anche a fini educativi  e  culturali,  del  patrimonio
filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche,  per  la
valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con
l'archivio della Cineteca nazionale. 
  3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attivita' delle Film Commission,
previste dagli ordinamenti regionali e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti  stabiliti  a  livello
nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione
del  territorio  sostenendo  lo  sviluppo  economico,   culturale   e
linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine,  detti  organismi
possono offrire assistenza amministrativa e  logistica  alle  imprese
audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere
le iniziative cinematografiche e  audiovisive  che  hanno  luogo  sul
territorio, possono sostenere  la  formazione  artistica,  tecnica  e
organizzativa  di  operatori  residenti   sul   territorio,   possono
promuovere   attivita'   dirette   a    rafforzare    l'attrattivita'
territoriale per lo sviluppo di iniziative e attivita' nel campo  del
cinema e dell'audiovisivo. 
  5. Agli organismi di cui al comma 3 puo' inoltre essere affidata la
gestione  di  appositi  fondi  di  sostegno  economico  al   settore,
stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche
da fondi europei. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano disciplinano le modalita' tecniche di gestione ed  erogazione
di tali  fondi,  nel  rispetto  della  normativa  europea  e  secondo
indirizzi e parametri generali definiti in un  apposito  decreto  del
Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  previa  intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sostengono  l'imprenditoria  cinematografica  e   audiovisiva   anche
attraverso  convenzioni  con  il  sistema  bancario,   per   favorire
l'accesso al credito a tasso agevolato. 
  7. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.