art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
              Comma 392: 
              Si riporta il testo del comma 680 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 528
          della presente legge: 
              "680. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  in  conseguenza   dell'adeguamento   dei   propri
          ordinamenti ai  principi  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
          derivanti   dalle   disposizioni   ad   esse   direttamente
          applicabili ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza
          pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
          5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e
          2020, in ambiti  di  spesa  e  per  importi  proposti,  nel
          rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in  sede  di
          autocoordinamento  dalle  regioni   e   province   autonome
          medesime, da recepire con intesa sancita  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31
          gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro  i
          predetti termini, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare,  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, entro venti giorni  dalla  scadenza
          dei predetti termini, i richiamati importi  sono  assegnati
          ad ambiti di spesa ed attribuiti  alle  singole  regioni  e
          province autonome, tenendo anche  conto  della  popolazione
          residente e del PIL, e  sono  rideterminati  i  livelli  di
          finanziamento degli ambiti individuati e  le  modalita'  di
          acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la
          possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni
          interessate, considerando anche  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  Servizio  sanitario  nazionale.
          Fermo restando il concorso  complessivo  di  cui  al  primo
          periodo, il contributo di ciascuna  autonomia  speciale  e'
          determinato previa intesa con  ciascuna  delle  stesse.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano  il  finanziamento  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza come eventualmente rideterminato  ai  sensi  del
          presente comma e dei  commi  da  681  a  684  del  presente
          articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge
          23 dicembre 2014, n.  190.  Per  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
          l'applicazione del  presente  comma  avviene  nel  rispetto
          dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti  enti
          in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge  23  dicembre
          2014, n. 190, con il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
          pubblica previsto dai commi da 406 a  413  dell'articolo  1
          della medesima legge." 
              La citata legge n. 190 del  2014  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   406   a   413
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "406. Le disposizioni recate dai commi  da  407  a  413
          sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104
          del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti  lo
          statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui  ai
          commi da  408  a  413  entrano  in  vigore  dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole:  «i
          due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              b) all'articolo 73,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in
          fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  province  possono,   con
          apposita legge  e  nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea  sugli  aiuti  di   Stato,   concedere   incentivi,
          contributi,  agevolazioni,  sovvenzioni   e   benefici   di
          qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione  ai  sensi
          del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          I  fondi  necessari  per  la  regolazione  contabile  delle
          compensazioni  sono  posti  ad   esclusivo   carico   delle
          rispettive province, che provvedono  alla  stipula  di  una
          convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate,  al  fine   di
          disciplinare le modalita' operative per la fruizione  delle
          suddette agevolazioni»; 
              c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole:  «i
          sette decimi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «gli  otto
          decimi»; 
              d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis.  Il  gettito  derivante  da  maggiorazioni   di
          aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se  destinato
          per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo  81  della
          Costituzione, di nuove specifiche spese  di  carattere  non
          continuativo che non rientrano nelle materie di  competenza
          della  regione  o  delle  province,  ivi  comprese   quelle
          relative a calamita' naturali,  e'  riservato  allo  Stato,
          purche'   risulti   temporalmente    delimitato,    nonche'
          contabilizzato distintamente nel bilancio statale e  quindi
          quantificabile.  Non  sono  ammesse  riserve   di   gettito
          destinate al raggiungimento di  obiettivi  di  riequilibrio
          della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10  e
          10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»; 
              e) all'articolo 79: 
              1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il
          sistema territoriale regionale integrato, costituito  dalla
          regione, dalle province e dagli enti di  cui  al  comma  3,
          concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci
          ai  sensi  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243,   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  di
          perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei  diritti
          e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea:»; 
              2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della  finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti»; 
              3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
              «4. Nei confronti della  regione  e  delle  province  e
          degli enti appartenenti al sistema  territoriale  regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  (115),
          e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»; 
              4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3)  della
          presente lettera, sono aggiunti i seguenti: 
              «4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023  il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.» 
              408. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi
          di  finanza  pubblica,  in  applicazione  della   normativa
          vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014  fra
          il Governo, la regione Trentino-Alto Adige  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo  di  patto  di
          stabilita' interno di cui  al  comma  455  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la
          regione Trentino-Alto Adige  in  32  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di  Trento
          in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014  e  in  -  78,13
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017  e
          per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457  milioni  di
          euro per l'anno 2014  e  in  127,47  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 
              409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige  e
          alle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  quanto
          disposto dall'ultimo periodo dell'articolo  1,  comma  455,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              410. Il contributo alla finanza pubblica in termini  di
          saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
          quale  concorso  al  pagamento  degli  oneri   del   debito
          pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
          in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  per  la
          provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano  in
          549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al  2017.  Le  province  e  la  regione
          possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
          del contributo. 
              411. L'ammontare delle quote di  gettito  delle  accise
          sugli altri prodotti energetici  di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  e'
          determinato annualmente  sulla  base  delle  immissioni  in
          consumo nel territorio di ciascuna provincia  autonoma  dei
          prodotti energetici ivi indicati. I predetti  dati  saranno
          forniti  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   ed
          eventualmente  sulla  base  di  ogni  utile  documentazione
          fornita dalle province. 
              412. Le riserve previste dall'articolo  1,  comma  508,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite  alla
          regione Trentino-Alto Adige e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'importo  di  20  milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2019,  previa  individuazione
          della relativa copertura finanziaria. 
              413. La  provincia  autonoma  di  Trento,  al  fine  di
          ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con  gli
          obiettivi  europei,  attiva  un'operazione  di   estinzione
          anticipata dei mutui  dei  propri  comuni,  utilizzando  le
          proprie disponibilita' di cassa, mediante anticipazioni  di
          fondi ai comuni." 
              Comma 395: 
              Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014: 
              "569.  La  nomina  a  commissario  ad   acta   per   la
          predisposizione, l'adozione o  l'attuazione  del  piano  di
          rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata  ai
          sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84,  della  legge  23
          dicembre 2009,  n.  191,  e  successive  modificazioni,  e'
          incompatibile  con  l'affidamento  o  la  prosecuzione   di
          qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta
          a  commissariamento.  Il  commissario  deve  possedere   un
          curriculum   che   evidenzi   qualificate   e    comprovate
          professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria  anche
          in  base  ai  risultati  in   precedenza   conseguiti.   La
          disciplina di cui al presente comma si applica alle  nomine
          effettuate, a qualunque titolo, successivamente  alla  data
          di   entrata    in    vigore    della    presente    legge.
          Conseguentemente, all'articolo 2 della  legge  n.  191  del
          2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 79, alinea: 
              1) al terzo periodo, le parole:  «il  presidente  della
          regione» sono sostituite dalla seguente: «un»; 
              2) al quarto periodo,  le  parole:  «presidente  quale»
          sono soppresse; 
              b) al secondo periodo  dell'alinea  del  comma  83,  le
          parole: «il presidente della regione o un  altro  soggetto»
          sono sostituite dalla seguente: «un»; 
              c) al comma 84, le parole: «presidente  della  regione,
          nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi  dei  commi
          79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  a  qualunque
          titolo nominato,»; 
              d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente: 
              «84-bis. In caso di impedimento  del  presidente  della
          regione nominato commissario  ad  acta,  il  Consiglio  dei
          ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
          poteri indicati nel terzo e nel quarto  periodo  del  comma
          83, fino alla cessazione della causa di impedimento». 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
              "Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti 
              1. Omissis. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione  dell'incarico  commissariale.  I
          subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
          commissario,  essendo  il  loro  mandato   vincolato   alla
          realizzazione di alcuni o di tutti gli  obiettivi  affidati
          al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
          puo'  avvalersi  dei  subcommissari  anche  quali  soggetti
          attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti  dei
          direttori generali delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e delle aziende  ospedaliere
          universitarie, fermo restando il trattamento  economico  in
          godimento, la  sospensione  dalle  funzioni  in  atto,  che
          possono  essere  affidate  a  un  soggetto   attuatore,   e
          l'assegnazione ad altro incarico fino alla  durata  massima
          del commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del
          rapporto con l'ente del servizio sanitario.  Gli  eventuali
          oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico
          della   regione   interessata,   che   mette   altresi'   a
          disposizione  del  commissario  e  dei   subcommissari   il
          personale, gli uffici e i mezzi necessari  all'espletamento
          dell'incarico. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sono determinati  i
          compensi degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le
          regioni provvedono ai predetti adempimenti  utilizzando  le
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              Omissis." 
              Il testo del comma  84  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle note al comma 385. 
              Comma 397: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  21  del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio): 
              "Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica  e
          di efficientamento dell'azione  dell'Agenzia  italiana  del
          farmaco 
              1. In considerazione  della  rilevanza  strategica  del
          settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi  di  politica
          industriale e di innovazione del Paese,  e  del  contributo
          fornito dal predetto  settore  agli  obiettivi  di  salute,
          nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli  essenziali   di
          assistenza, nonche'  dell'evoluzione  che  contraddistingue
          tale settore, in relazione all'esigenza di  una  revisione,
          da compiersi  entro  il  31  dicembre  2016,  del  relativo
          sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il  2
          luglio  2015,  fermi  restando  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di
          ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da  2
          a 23. 
              Omissis." 
              Commi 398 e 399: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5   del   citato
          decreto-legge   n.   159   del   2007    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007: 
              "Art. 5. Misure di governo della spesa  e  di  sviluppo
          del settore farmaceutico 
              1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del  SSN
          per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
          della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
          convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione  alla
          spesa a carico degli  assistiti,  sia  della  distribuzione
          diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
          rimborsabilita', inclusa la distribuzione per  conto  e  la
          distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'  superare
          a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
          14 per cento del finanziamento cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, inclusi gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate di spettanza regionale e  al  netto  delle  somme
          erogate per il finanziamento di attivita' non  rendicontate
          dalle aziende sanitarie. Il valore  assoluto  dell'onere  a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a  livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione   e'
          annualmente determinato dal Ministero della  salute,  entro
          il  15  novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese,  le
          regioni  trasmettono  all'Agenzia  italiana   del   farmaco
          (AIFA),  al  Ministero  della   salute   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione
          diretta, come definita  dal  presente  comma,  per  singola
          specialita'  medicinale,  relativi  al   mese   precedente,
          secondo le specifiche tecniche  definite  dal  decreto  del
          Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2  ottobre  2007  concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta.   Le
          regioni,  entro  i  quindici  giorni  successivi  ad   ogni
          trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della  salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.  Il  rispetto
          da parte delle regioni  di  quanto  disposto  dal  presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle  more
          della  concreta   e   completa   attivazione   del   flusso
          informativo della distribuzione diretta, alle  regioni  che
          non hanno fornito i dati viene attribuita,  ai  fini  della
          determinazione del tetto e della definizione dei budget  di
          cui al comma 2,  in  via  transitoria  e  salvo  successivo
          conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al  40
          per  cento  della  spesa   complessiva   per   l'assistenza
          farmaceutica  non   convenzionata   rilevata   dal   flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
              2. A decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato  il  nuovo
          sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
          Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato: 
              a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di  cui
          al  comma  1,  e'  basato  sulla  attribuzione   da   parte
          dell'AIFA, a ciascuna Azienda  titolare  di  autorizzazioni
          all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro  il  15
          gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato  sulla
          base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
          quali sono disponibili i dati, distintamente per i  farmaci
          equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
          calcolo di cui al precedente  periodo  viene  detratto,  ai
          fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle  somme
          restituite al  Servizio  sanitario  nazionale  per  effetto
          dell' articolo 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
          Viene detratto, altresi',  il  valore  della  minore  spesa
          prevedibilmente conseguibile  nell'anno  per  il  quale  e'
          effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a  seguito  delle
          decadenze di brevetti in  possesso  dell'azienda  presa  in
          considerazione; tale valore e'  calcolato  sulla  base  dei
          dati dell'anno precedente. Ai fini  della  definizione  dei
          budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle  risorse
          incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto  di
          spesa  rispetto  all'anno  precedente  e  di  quelle   rese
          disponibili dalla riduzione di spesa  complessiva  prevista
          per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che  avvengono
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget.  Un  ulteriore   20   per   cento   delle   risorse
          incrementali, come sopra  definite,  costituisce  un  fondo
          aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che  saranno
          autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20  per
          cento  costituisce  un  fondo  di  garanzia  per   esigenze
          allocative in corso d'anno. Il possesso,  da  parte  di  un
          farmaco, del requisito della innovativita' e'  riconosciuto
          dall'AIFA, sentito il parere  formulato  dalla  Commissione
          consultiva tecnico-scientifica istituita presso  la  stessa
          Agenzia, e ha  validita'  per  36  mesi  agli  effetti  del
          presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
          rivalutare l'innovativita' sulla  base  di  nuovi  elementi
          tecnico-scientifici resisi disponibili; 
              b)  la  somma   dei   budget   di   ciascuna   Azienda,
          incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei  farmaci
          innovativi di cui alla lettera a),  nonche'  dell'ulteriore
          quota del 20 per cento prevista dalla  stessa  lettera  a),
          deve risultare  uguale  all'onere  a  carico  del  SSN  per
          l'assistenza  farmaceutica  a   livello   nazionale,   come
          determinato al comma 1; 
              c) in fase di prima applicazione della disposizione  di
          cui alla lettera a) e nelle more della concreta e  completa
          attivazione dei flussi informativi,  l'AIFA,  partendo  dai
          prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
          di  contenimento  della  spesa  farmaceutica  di  cui  all'
          articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, attribuisce a ciascuna  Azienda  titolare  di
          AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio  sulla
          base delle regole di attribuzione del budget definite dalla
          stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito  a
          ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla  luce  dei
          dati sulla distribuzione diretta forniti dalle  regioni  ai
          sensi del citato decreto del Ministro della salute in  data
          31 luglio 2007. In assenza di tali dati,  ad  ogni  Azienda
          viene attribuito un valore di spesa  per  la  distribuzione
          diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di  PHT  di
          cui  alla  determinazione  AIFA  del   29   ottobre   2004,
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004,  e   successive
          modificazioni; 
              d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati  di
          spesa farmaceutica e comunica  le  relative  risultanze  al
          Ministero della salute  ed  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA  verifica  al
          31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre  di  ogni  anno
          l'eventuale superamento a livello nazionale  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1,  calcolato  sulla  base  dei  dati
          dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali,
          disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e  dall'articolo  18  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.
          245, nonche' sulla base dei dati delle regioni  concernenti
          la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1; 
              e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
          ogni anno superino la somma, rapportata  ai  primi  5  mesi
          dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di  cui
          alla lettera b), si da' luogo al ripiano  dello  sforamento
          determinato nel predetto arco temporale, secondo le  regole
          definite al comma 3. Qualora i valori di  spesa  verificati
          al 30 settembre di ogni anno superino la somma,  rapportata
          ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget  aziendali,  con  gli
          incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
          ripiano dello sforamento stimato del periodo  1°  giugno-31
          dicembre, salvo conguaglio  determinato  sulla  base  della
          rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite  al
          comma 3. La predetta stima tiene conto  della  variabilita'
          dei consumi nel corso dell'anno. 
              3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
          definite: 
              a) l'intero sforamento e' ripartito  a  lordo  IVA  tra
          aziende farmaceutiche, grossisti  e  farmacisti  in  misura
          proporzionale alle relative quote di spettanza  sui  prezzi
          dei medicinali, con l'eccezione della quota  di  sforamento
          imputabile alla spesa  per  farmaci  acquistati  presso  le
          aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali  e  da
          queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e'  posta
          a carico unicamente delle aziende farmaceutiche  stesse  in
          proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
          strutture pubbliche. L'entita' del  ripiano  e'  calcolata,
          per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
          budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
          favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei  farmaci
          innovativi  la  quota  dello   sforamento   imputabile   al
          superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
          di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
          Se il fatturato derivante dalla commercializzazione  di  un
          farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di  euro,  la
          quota dello sforamento imputabile al superamento del  fondo
          aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in  misura
          pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
          relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
          ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte  le
          aziende titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
          fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti  da
          brevetto. A decorrere dal  2016,  la  quota  di  sforamento
          imputabile al superamento del fondo aggiuntivo  di  cui  al
          periodo precedente, e' rispettivamente imputata  in  misura
          pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di  AIC
          relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le
          aziende titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
          fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto  da
          brevetto; 
              b) la quota di  ripiano  determinata  a  seguito  della
          verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA  a  ciascuna
          Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
          a seguito della verifica  al  30  settembre  e'  comunicata
          dall'AIFA a ciascuna  Azienda  entro  il  15  novembre.  Le
          Aziende  effettuano  il  ripiano  entro  15  giorni   dalla
          comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale  comunicazione
          all'AIFA e ai Ministeri dell'economia  e  delle  finanze  e
          della salute; 
              c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
          applica il sistema di  cui  all'  articolo  1,  comma  796,
          lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  per  la
          quota a carico  dei  grossisti  e  dei  farmacisti,  l'AIFA
          ridetermina, per i sei mesi successivi, le  relative  quote
          di spettanza sul prezzo di  vendita  dei  medicinali  e  il
          corrispondente incremento della  percentuale  di  sconto  a
          favore  del  SSN.  Le  aziende  farmaceutiche  versano  gli
          importi dovuti, entro i termini previsti dalla  lettera  b)
          del presente comma, direttamente alle regioni  dove  si  e'
          verificato lo sforamento in proporzione al superamento  del
          tetto di spesa regionale; 
              d) la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da  parte  delle  aziende,  di  quanto
          dovuto  nei  termini  perentori   previsti,   comporta   la
          riduzione  dei  prezzi  dei  farmaci  ancora   coperti   da
          brevetto,   in   misura   tale   da    coprire    l'importo
          corrispondente,  incrementato  del  20   per   cento,   nei
          successivi sei mesi. 
              4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora  la
          stima della spesa  farmaceutica,  cosi'  come  definita  al
          comma 1, relativa  all'anno  successivo  distintamente  per
          ciascuna regione e la comunica alle  medesime  regioni.  Le
          regioni  che,  secondo  le  stime   comunicate   dall'AIFA,
          superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui  al
          comma 1, sono tenute ad  adottare  misure  di  contenimento
          della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta,  per  un
          ammontare pari almeno al 30  per  cento  dello  sforamento;
          dette misure costituiscono adempimento  regionale  ai  fini
          dell'accesso al finanziamento integrativo  a  carico  dello
          Stato.  Le  regioni   utilizzano   eventuali   entrate   da
          compartecipazioni alla spesa a  carico  degli  assistiti  a
          scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico. 
              5. A decorrere dall'anno  2008  la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto
          della distribuzione diretta come definita al comma  1,  non
          puo' superare a livello di ogni singola regione  la  misura
          percentuale  del  2,4  per  cento  del  finanziamento   cui
          concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi  di
          piano e le risorse vincolate di spettanza  regionale  e  al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non  rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.   L'eventuale
          sforamento di detto  valore  e'  recuperato  interamente  a
          carico della  regione  attraverso  misure  di  contenimento
          della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci  equivalenti
          della spesa ospedaliera non farmaceutica o  di  altre  voci
          del Servizio sanitario regionale o con misure di  copertura
          a carico di altre  voci  del  bilancio  regionale.  Non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              5-bis. All'articolo 6 del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma: 
              «2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui  al
          comma 2, assunti in difformita' da  quanto  deliberato,  ai
          sensi del comma 1, dalla Commissione unica del  farmaco  o,
          successivamente   alla   istituzione    dell'AIFA,    dalla
          Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
          fatte  salve   eventuali   ratifiche   adottate   dall'AIFA
          antecedentemente al 1º ottobre 2007». 
              5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
          dolore» di cui all'accordo tra il Ministro  della  sanita',
          le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  29
          giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
          per l'anno 2007. 
              5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
          medico indica  in  ricetta  o  il  nome  della  specialita'
          medicinale o il nome del generico. 
              5-quinquies.  Al   comma   8   dell'articolo   48   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  dopo
          la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
              «c-bis)  mediante  eventuali  introiti   derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia». 
              5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
          della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,   e   successive
          modificazioni, dopo  le  parole:  «ad  uso  autologo»  sono
          inserite le seguenti:  «,  agli  intermedi  destinati  alla
          produzione  di  emoderivati  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute su proposta dell'AIFA». 
              Comma 400: 
              Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              "34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie,
          nonche' alla realizzazione  degli  obiettivi  definiti  dal
          Patto per  la  salute  purche'  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione  dei  LEA.  Nell'ambito  della  prevenzione
          delle  malattie   infettive   nell'infanzia   le   regioni,
          nell'ambito delle loro disponibilita'  finanziarie,  devono
          concedere gratuitamente i vaccini per le  vaccinazioni  non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale." 
              Comma 407: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del   citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15  Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1.  Ferma  restando  l'efficacia   delle   disposizioni
          vigenti in  materia  di  piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari di cui all'articolo 2, commi da  75  a  96,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, al  fine  di  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso  delle
          risorse destinate al settore sanitario  e  l'appropriatezza
          nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,  si  applicano
          le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1º
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º  gennaio  2017,
          l'attuale   sistema   di   remunerazione   della    filiera
          distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
          definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
          del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale, di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
          11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
          le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
              5. Il tetto di cui al comma 4  e'  calcolato  al  netto
          della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
          diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
          spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
          c) e c-bis) dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  per  le
          preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
          farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
          plasmaderivati di produzione regionale. 
              6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al
          netto delle seguenti somme: 
              a) somme versate dalle  aziende  farmaceutiche,  per  i
          consumi in ambito ospedaliero, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n.  296
          e  successive  disposizioni  di  proroga,  a  fronte  della
          sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
          cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
          Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
              b) somme restituite dalle  aziende  farmaceutiche  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  a
          seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
          per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo  ai
          sensi dell'articolo 48,  comma  33,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni; 
              c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,  anche
          sotto forma di extra-sconti, alle regioni e  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  applicazione  di
          procedure  di  rimborsabilita'  condizionata  (payment   by
          results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
          di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
              7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico  delle
          aziende farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per  cento
          dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come  modificato  dal
          comma 4 del presente articolo. Il  restante  50  per  cento
          dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
          sole regioni nelle quali e'  superato  il  tetto  di  spesa
          regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;  non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
          periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
              a)  l'AIFA  attribuisce  a  ciascuna  azienda  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
          in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
          definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
          annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
          da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
          dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
          distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
          ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
          somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
          sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
          delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
          detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
          precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
          dell'azienda presa in considerazione; 
              b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
          complessiva  prevista  per  effetto  delle   decadenze   di
          brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
          l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
          derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
          rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
          nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
          definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
          delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
          spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
          farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
          innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
          disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
          del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
          10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
          per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
          farmaceutico; 
              c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare  di
          AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
          cui alla lettera b),  deve  risultare  uguale  all'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
          normativa vigente; 
              d) ai fini del  monitoraggio  complessivo  della  spesa
          sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
          riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
          la distribuzione diretta di medicinali di cui  all'articolo
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive modificazioni; ai fini  del  monitoraggio
          della spesa per singolo medicinale, si  fa  riferimento  ai
          dati trasmessi nell'ambito del  nuovo  sistema  informativo
          sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
          in ambito ospedaliero, e ai dati  trasmessi  dalle  regioni
          relativi  alle  prestazioni  farmaceutiche  effettuate   in
          distribuzione  diretta  e  per   conto;   ai   fini   della
          definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
          attivazione  del  flusso  informativo   dei   consumi   dei
          medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
          hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
          viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; 
              e) l'AIFA procede  mensilmente  al  monitoraggio  della
          spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
          a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
          della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e alle regioni; 
              f) in caso di mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,
          l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
          carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
          stabilite alle lettere seguenti del presente comma; 
              g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
          delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
          quota  di  riparto  delle  complessive  disponibilita'  del
          Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
          alla mobilita'  interregionale;  l'entita'  del  ripiano  a
          carico delle singole aziende titolari di AIC  e'  calcolata
          in  proporzione  al  superamento  del   budget   definitivo
          attribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
          comma; 
              h) la quota del superamento del tetto  imputabile  allo
          sforamento,  da  parte  dei   farmaci   innovativi,   dello
          specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
          coperti da brevetto; 
              i)  in  caso  di  superamento  del  budget   attribuito
          all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
          di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
          innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
          farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
          tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
          rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e  a
          quelli non innovativi coperti da brevetto; 
              i-bis) le disposizioni della lettera  i)  si  applicano
          anche ai farmaci che rispettano i  requisiti  previsti  dal
          citato regolamento (CE) n. 141/2000  e  che  sono  elencati
          nella  circolare  dell'Agenzia  europea  per  i  medicinali
          EMEA/7381/01/en  del  30  marzo  2001,  nonche'  ad   altri
          farmaci, da individuarsi, con apposita delibera  dell'AIFA,
          tra   quelli   gia'   in    possesso    dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  destinati  alla   cura   di
          malattie  rare  e  che  soddisfano  i   criteri   stabiliti
          dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.  141/2000,
          e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
          data di entrata in vigore del suddetto regolamento; 
              j) la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
          di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
          da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
          di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
          e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
          corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
          per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti; 
              k) in  sede  di  prima  applicazione  della  disciplina
          recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
          budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
          restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
          fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
          derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
          farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
          relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
          livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
          ospedaliera per lo stesso anno. 
              9. L'AIFA segnala al Ministro della salute  l'imminente
          ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
          che, tenuto conto della rilevanza delle  patologie  in  cui
          sono  utilizzati   e   della   numerosita'   dei   pazienti
          trattabili,  potrebbero  determinare  forti  squilibri   di
          bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
              10.   Al   fine   di   incrementare    l'appropriatezza
          amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
          comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
          2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
          sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
          funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
          registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
          l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
          interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
          comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              11. La disciplina dei commi da  4  a  10  del  presente
          articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
          integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
          dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
          contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
          devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
          presente articolo. 
              11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica  nella
          ricetta del Servizio sanitario nazionale  la  denominazione
          del  principio  attivo  contenuto  nel  farmaco  oppure  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
          quest'ultimo. L'indicazione dello specifico  medicinale  e'
          vincolante  per  il  farmacista  ove  nella   ricetta   sia
          inserita,  corredata  obbligatoriamente  da  una  sintetica
          motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
          all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27.  L'indicazione  e'  vincolante  per  il
          farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
          pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la  diversa
          richiesta del cliente. 
              11-ter.  Nell'adottare   eventuali   decisioni   basate
          sull'equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti
          differenti principi attivi, le regioni  si  attengono  alle
          motivate e documentate  valutazioni  espresse  dall'Agenzia
          italiana del farmaco. 
              11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita'
          tra  un  farmaco  biosimilare  e  il   suo   biologico   di
          riferimento sussiste  solo  ove  accertato  dalla  European
          Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del  farmaco,
          tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita
          la sostituibilita'  automatica  tra  farmaco  biologico  di
          riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle
          procedure pubbliche di acquisto per i  farmaci  biosimilari
          non  possono  essere  posti  in  gara  nel  medesimo  lotto
          principi attivi  differenti,  anche  se  aventi  le  stesse
          indicazioni terapeutiche.  Al  fine  di  razionalizzare  la
          spesa  per  l'acquisto  di  farmaci  biologici  a  brevetto
          scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi
          farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) le procedure pubbliche di acquisto devono  svolgersi
          mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori
          economici quando i medicinali sono piu' di tre a  base  del
          medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali
          d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione
          del quale si  devono  considerare  lo  specifico  principio
          attivo (ATC di V livello), i medesimi  dosaggio  e  via  di
          somministrazione; 
              b) al fine di garantire un'effettiva  razionalizzazione
          della spesa e nel contempo  un'ampia  disponibilita'  delle
          terapie, i pazienti devono  essere  trattati  con  uno  dei
          primi tre farmaci  nella  graduatoria  dell'accordo-quadro,
          classificati  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo   o
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico  e'
          comunque libero  di  prescrivere  il  farmaco,  tra  quelli
          inclusi nella procedura di cui alla  lettera  a),  ritenuto
          idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti; 
              c) in caso di scadenza del brevetto o  del  certificato
          di protezione complementare di un farmaco biologico durante
          il periodo di validita' del contratto di fornitura,  l'ente
          appaltante,   entro    sessanta    giorni    dal    momento
          dell'immissione  in  commercio  di  uno  o   piu'   farmaci
          biosimilari contenenti il medesimo principio  attivo,  apre
          il  confronto  concorrenziale  tra  questi  e  il   farmaco
          originatore  di  riferimento   nel   rispetto   di   quanto
          prescritto dalle lettere a) e b); 
              d) l'ente appaltante e' tenuto  ad  erogare  ai  centri
          prescrittori  i  prodotti  aggiudicati  con  le   procedure
          previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
              e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti  dal
          mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non
          possono  essere  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              12. Con le disposizioni di cui ai commi 13  e  14  sono
          fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
          acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
          sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
          predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
          entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
          2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
          convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
          l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
          Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
          dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
          del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
          nazionale. 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1º gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi di importo pari o superiore a 1.000  euro  relativi
          alle categorie  merceologiche  presenti  nella  piattaforma
          CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
          messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
          disponibili, dalle centrali  di  committenza  regionali  di
          riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
          in violazione di quanto  disposto  dalla  presente  lettera
          sono nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono
          causa di responsabilita'  amministrativa.  Il  rispetto  di
          quanto   disposto   alla   presente   lettera   costituisce
          adempimento   ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
          integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla  verifica
          del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          2005,  sulla  base  dell'istruttoria  congiunta  effettuata
          dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          mettono  a  disposizione  della  CONSIP  e   dell'Autorita'
          nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'   condivise,
          tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
          adempimento, sia con  riferimento  alla  rispondenza  delle
          centrali di committenza regionali alle disposizioni di  cui
          all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sia con riferimento alle convenzioni e alle  ulteriori
          forme  di  acquisto  praticate  dalle   medesime   centrali
          regionali; 
              d-bis) con la procedura  di  cui  al  quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d); 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. Ai contratti e agli accordi vigenti  nell'esercizio
          2012,  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  per  l'acquisto  di
          prestazioni sanitarie da soggetti privati  accreditati  per
          l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
          ospedaliera, si applica una riduzione  dell'importo  e  dei
          corrispondenti  volumi  d'acquisto  in  misura  determinata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, tale  da  ridurre
          la   spesa   complessiva   annua,   rispetto   alla   spesa
          consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per  cento  per
          l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
          cento a decorrere dall'anno  2014.  A  decorrere  dall'anno
          2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
          del settore ospedaliero privato accreditato  in  attuazione
          di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di
          valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno  del
          territorio nazionale, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  possono  programmare  l'acquisto  di
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta  specialita',
          nonche' di prestazioni erogate da parte degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
          cittadini  residenti  in  regioni  diverse  da  quelle   di
          appartenenza ricomprese negli accordi per la  compensazione
          della mobilita' interregionale di cui  all'articolo  9  del
          Patto  per  la  salute  sancito  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del  10
          luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi  bilaterali
          fra le regioni per il  governo  della  mobilita'  sanitaria
          interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
          salute sancito con intesa del 3 dicembre  2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
          ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
          in  ogni  caso,   l'invarianza   dell'effetto   finanziario
          connesso alla deroga  di  cui  al  periodo  precedente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono  ad  adottare  misure  alternative,  volte,   in
          particolare, a  ridurre  le  prestazioni  inappropriate  di
          bassa complessita'  erogate  in  regime  ambulatoriale,  di
          pronto soccorso, in ricovero ordinario e in  riabilitazione
          e  lungodegenza,   acquistate   dagli   erogatori   privati
          accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
          obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
          obiettivi previsti dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125;  possono
          contribuire  al  raggiungimento  del   predetto   obiettivo
          finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
          della  spesa  sanitaria.  Le  prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera di alta specialita' e  i  relativi  criteri  di
          appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  In  sede  di  prima  applicazione  sono  definite
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
          ricoveri   individuati   come   "ad   alta    complessita'"
          nell'ambito  del  vigente  Accordo  interregionale  per  la
          compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          regioni  trasmettono  trimestralmente  ai  Ministeri  della
          salute e dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di
          propria competenza di compensazione  della  maggiore  spesa
          sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi  in
          carico dagli IRCCS. Ne danno  altresi'  comunicazione  alle
          regioni  di  residenza   dei   medesimi   pazienti   e   al
          coordinamento regionale per la  salute  e  per  gli  affari
          finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
          le regolazioni in materia di compensazione della  mobilita'
          sanitaria  nell'ambito  del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie del Servizio sanitario  nazionale.  Le  regioni
          pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il  valore
          delle  prestazioni  rese  ai  pazienti  extraregionali   di
          ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture
          private accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di
          eventi sismici o per effetto di situazioni  di  insolvenza,
          le indicate percentuali di riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purche'  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              15. In deroga  alla  procedura  prevista  dall'articolo
          8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
          che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
          carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
          2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
          accreditate,  di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
          ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
          tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
          determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
          ancora esistenti a livello locale e nazionale. 
              16. Le tariffe  massime  delle  strutture  che  erogano
          assistenza ambulatoriale di cui al comma 15,  valide  dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
          dal medesimo comma 15, nonche' le tariffe delle prestazioni
          relative all'assistenza protesica di  cui  all'articolo  2,
          comma  380,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,
          costituiscono riferimento, fino alla data del 30  settembre
          2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
          carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
          coordinamento della finanza pubblica.  Le  tariffe  massime
          delle strutture che erogano assistenza ospedaliera  di  cui
          al comma 15, valide dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto  del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
          costituiscono riferimento, fino alla data del  31  dicembre
          2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
          carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
          coordinamento della finanza pubblica. 
              17.  Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle   singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita  dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
          marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di cui all'articolo  1,  comma  180,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311   e   successive
          modificazioni    su    un    programma     operativo     di
          riorganizzazione, di riqualificazione  o  di  potenziamento
          del Servizio sanitario regionale, per le quali  le  tariffe
          massime costituiscono un limite invalicabile. 
              [17-bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la  finanza  pubblica,  una  commissione  per  la
          formulazione di proposte, nel rispetto degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  per   l'aggiornamento   delle   tariffe
          determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
          da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province  autonome,  si  confronta  con  le
          associazioni   maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale  dei  soggetti  titolari  di  strutture   private
          accreditate.  Ai  componenti  della  commissione   non   e'
          corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
          commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
          dalla data dell'insediamento.  Entro  i  successivi  trenta
          giorni  il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          provvede   all'eventuale   aggiornamento   delle   predette
          tariffe.] 
              18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel  primo,
          secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma  170,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la  medesima
          cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite  con  le
          seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,». 
              20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
          di cui all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  qualora  al  termine  del
          periodo di riferimento del Piano di  rientro  ovvero  della
          sua prosecuzione, non venga  verificato  positivamente,  in
          sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione. 
              21. Il comma 3 dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: 
              «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e
          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
          in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 2, comma 73, della citata  legge  n.
          191 del 2009. La regione e' giudicata  adempiente  ove  sia
          accertato l'effettivo conseguimento di tali  obiettivi.  In
          caso contrario, limitatamente agli anni  2013  e  2014,  la
          regione e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
          l'equilibrio economico. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». 
              22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali. 
              23. A decorrere dall'anno 2013,  la  quota  premiale  a
          valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
          legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
          allo 0,25 per cento delle predette risorse. 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
              25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio  2011,  n.  111  si  interpreta  nel  senso  che  le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
          e 3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  in  materia  di  certificazione  dei   crediti,   e
          dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di  compensazione  dei
          crediti,  e   i   relativi   decreti   attuativi,   trovano
          applicazione  nei  confronti  degli   enti   del   Servizio
          sanitario nazionale, secondo le modalita' e  le  condizioni
          fissate dalle medesime disposizioni. 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 
              25-ter. In relazione alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
          decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
          nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012." 
              Comma 409: 
              Si riporta il testo dei commi 541 e 543 dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "Comma 541 
              541. Nell'ambito della cornice finanziaria  programmata
          per il Servizio sanitario nazionale  e  in  relazione  alle
          misure  di  accrescimento   dell'efficienza   del   settore
          sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure  di
          prevenzione e gestione del  rischio  sanitario  di  cui  ai
          commi da 538 a 540, al fine di  assicurare  la  continuita'
          nell'erogazione dei servizi sanitari,  nel  rispetto  delle
          disposizioni   dell'Unione   europea    in    materia    di
          articolazione  dell'orario  di  lavoro,  le  regioni  e  le
          province autonome: 
              a) ove non abbiano ancora adempiuto a  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto
          del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il
          provvedimento generale di programmazione di riduzione della
          dotazione  dei  posti  letto  ospedalieri  accreditati   ed
          effettivamente a carico del  Servizio  sanitario  regionale
          nonche' i  relativi  provvedimenti  attuativi.  Le  regioni
          sottoposte ai piani di  rientro,  in  coerenza  con  quanto
          definito dall'articolo 1, comma 4,  del  medesimo  decreto,
          adottano i  relativi  provvedimenti  nei  tempi  e  con  le
          modalita' definiti nei programmi operativi di  prosecuzione
          dei piani di rientro; 
              b) predispongono un piano concernente il fabbisogno  di
          personale,   contenente   l'esposizione   delle   modalita'
          organizzative del personale, tale da garantire il  rispetto
          delle  disposizioni  dell'Unione  europea  in  materia   di
          articolazione dell'orario di  lavoro  attraverso  una  piu'
          efficiente allocazione delle risorse umane disponibili,  in
          coerenza con quanto disposto dall'articolo 14  della  legge
          30 ottobre 2014, n. 161; 
              c)  trasmettono   entro   il   29   febbraio   2016   i
          provvedimenti di cui alle lettere a)  e  b)  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per  la
          verifica dell'erogazione dei LEA,  di  cui  rispettivamente
          agli articoli 12 e 9 dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonche' al  Tavolo  per
          il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro della salute 2  aprile  2015,  n.  70,
          istituito ai sensi della lettera  C.5  dell'Intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
          seduta del 2 luglio  2015;  il  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti  e  il  Comitato  permanente  per  la  verifica
          dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente,  entro  il
          31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b),
          anche sulla base dell'istruttoria condotta  dal  Tavolo  di
          cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2
          luglio 2015; 
              d) ferme restando le disposizioni  vigenti  in  materia
          sanitaria, ivi comprese quelle in materia  di  contenimento
          del costo del personale e quelle in  materia  di  piani  di
          rientro,  se  sulla  base  del  piano  del  fabbisogno  del
          personale emergono criticita', si applicano i commi  543  e
          544." 
              "Comma 543 
              543. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  marzo   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  23  aprile
          2015,  in  attuazione  dell'articolo  4,  comma   10,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
          il 31 dicembre 2016, e concludere,  entro  il  31  dicembre
          2017, procedure concorsuali straordinarie per  l'assunzione
          di    personale     medico,     tecnico-professionale     e
          infermieristico, necessario a  far  fronte  alle  eventuali
          esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
          operate nel  piano  di  fabbisogno  del  personale  secondo
          quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito  delle  medesime
          procedure concorsuali,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale possono  riservare  i  posti  disponibili,  nella
          misura massima del  50  per  cento,  al  personale  medico,
          tecnico-professionale e infermieristico  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della presente legge,  che  abbia
          maturato alla data di pubblicazione del  bando  almeno  tre
          anni di servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
          cinque  anni  con  contratti  a  tempo   determinato,   con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
          altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
          enti.  Nelle  more   della   conclusione   delle   medesime
          procedure,  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          continuano ad avvalersi del personale di cui al  precedente
          periodo, anche in deroga ai limiti di cui  all'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione  dei  rapporti
          di cui al precedente periodo, sono autorizzati a  stipulare
          nuovi contratti  di  lavoro  flessibile  esclusivamente  ai
          sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31  ottobre
          2016.". 
              Comma 410: 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 
              1. - 3. Omissis. 
              4.  Fino  al   completo   riordino   della   disciplina
          dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui  al
          comma  1  non  trova  applicazione  nei   confronti   delle
          medesime. Dal 1° gennaio 2017  e'  comunque  fatto  divieto
          alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti  di
          collaborazione di cui al comma 1.". 
              Comma 411: 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1264
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009.". 
              Comma 419: 
              Si riporta il testo dei commi 512 e  515  della  citata
          legge n. 208  del  2015,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "512.  Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e  la
          razionalizzazione  degli  acquisti  di   beni   e   servizi
          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le
          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai  propri
          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di
          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti
          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza
          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli
          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere
          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena
          funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui  all'articolo
          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,
          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al
          comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
          2014." 
              "515. La procedura di cui ai commi  512  e  514  ha  un
          obiettivo di risparmio di  spesa  annuale,  da  raggiungere
          alla fine del triennio 2016-2018,  pari  al  50  per  cento
          della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
          settore informatico, relativa  al  triennio  2013-2015,  al
          netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
          effettuata tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori
          documentata nel  Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,
          compresa quella relativa alle acquisizioni  di  particolare
          rilevanza strategica  di  cui  al  comma  514-bis,  nonche'
          tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Sono
          esclusi  dal  predetto  obiettivo  di  risparmio  gli  enti
          disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche',  per
          le prestazioni e i  servizi  erogati  alle  amministrazioni
          committenti, la societa' di cui all'articolo 83, comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  la
          societa' di cui all'articolo 10, comma 12,  della  legge  8
          maggio  1998,  n.   146,   e   la   Consip   SpA,   nonche'
          l'amministrazione della giustizia in relazione  alle  spese
          di     investimento     necessarie     al     completamento
          dell'informatizzazione del processo civile e  penale  negli
          uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
          presente   comma    sono    utilizzati    dalle    medesime
          amministrazioni  prioritariamente   per   investimenti   in
          materia di innovazione tecnologica." 
              Comma 419: 
              Per il  testo  dell'articolo  9  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  23  giugno  2014,  n.  89  (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  come  modificato
          dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 420. 
              Comma 420: 
              Si riporta il testo dell'articolo 9  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  giugno  2014,  n.  89  (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. (Acquisizione di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
              1.  Nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle   stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture, e' istituito, senza maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 richiedono all'Autorita'  l'iscrizione  all'elenco  dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali  di  competenza,   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              2-bis. Nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
          aggregatori  opera  un  Comitato  guida,  disciplinato  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti  dal  medesimo
          decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni  utili
          per  favorire  lo  sviluppo  delle  migliori  pratiche  con
          riferimento alle procedure di cui al comma 3 da  parte  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa  la
          determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
          e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
          e le piccole imprese. I  soggetti  aggregatori  di  cui  ai
          commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di  non
          allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
          una preventiva comunicazione specificamente motivata  sulla
          quale   il   Comitato   guida   puo'   esprimere    proprie
          osservazioni. 
              3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  all'articolo  1,  comma  7,  all'articolo  4,   comma
          3-quater e  all'articolo  15,  comma  13,  lettera  d)  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentita
          l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31  dicembre
          di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
          aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
          ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
          e di servizi nonche' le soglie al superamento  delle  quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,   nonche'   loro   consorzi   e
          associazioni, e gli enti del servizio  sanitario  nazionale
          ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
          di cui ai commi 1 e 2 per  lo  svolgimento  delle  relative
          procedure. Per le categorie di beni e  servizi  individuate
          dal decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'
          nazionale   anticorruzione   non   rilascia    il    codice
          identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che,  in
          violazione degli adempimenti previsti dal  presente  comma,
          non  ricorrano  a  Consip  S.p.A.  o  ad   altro   soggetto
          aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma  sono,
          altresi', individuate le relative modalita' di attuazione. 
              3-bis.  Le  amministrazioni   pubbliche   obbligate   a
          ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
          sensi del comma 3  possono  procedere,  qualora  non  siano
          disponibili i  relativi  contratti  di  Consip  Spa  o  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2  e  in  caso  di
          motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
          acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata  e
          misura strettamente necessaria. In  tale  caso  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione rilascia il codice  identificativo
          di gara (CIG). 
              4. 
              4-bis. 
              5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono
          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non
          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto
          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
          essere superiore a 35. 
              6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali
          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo
          quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite
          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla
          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di
          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
          e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autoriota'  nazionale  anticorruzione,  a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
          del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce,
          tenendo anche conto della dinamica dei prezzi  dei  diversi
          beni   e   servizi,    alle    amministrazioni    pubbliche
          un'elaborazione dei prezzi di riferimento  alle  condizioni
          di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli  di
          maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
          pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
          web  i   prezzi   unitari   corrisposti   dalle   pubbliche
          amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.  I
          prezzi di riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e  dalla
          stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni  anno,  sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999,  n.  488,  in  ambito  nazionale  ovvero  nell'ambito
          territoriale  di  riferimento.  I  contratti  stipulati  in
          violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
              8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
              9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al  precedente  periodo,  che  tengono  conto  anche
          dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
          ai commi 1  e  2,  delle  indicazioni  del  Comitato  guida
          fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.". 
              Comma 422: 
              Per il  testo  dell'articolo  9  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note all'art. 420. 
              Comma 424: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  21  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              "Art. 21. Programma delle acquisizioni  delle  stazioni
          appaltanti 
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   adottano   il
          programma biennale degli acquisti di beni e  servizi  e  il
          programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
          aggiornamenti  annuali.  I  programmi  sono  approvati  nel
          rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con  il
          bilancio. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
              a) le modalita' di aggiornamento dei  programmi  e  dei
          relativi elenchi annuali; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
              c)  i  criteri  e  le   modalita'   per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
              d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel  programma
          e  il  livello  di  progettazione  minimo   richiesto   per
          tipologia e classe di importo; 
              e) gli schemi tipo e le informazioni  minime  che  essi
          devono contenere, individuandole anche in coerenza con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
              f) le  modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.". 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  recante
          "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28  settembre  2000,
          n. 227, S.O. 
              Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  recante
          "Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 
              Comma 426: 
              Si riporta il testo del comma 624 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal  presente
          comma: 
              "624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di
          dismissione immobiliare realizzate nel  triennio  2016-2018
          dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311  e
          1312, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  euro  20
          milioni per l'anno 2016, euro 26 milioni per ciascuno degli
          anni 2017 e 2018  ed  euro  16  milioni  per  l'anno  2019,
          rimangono acquisite  all'entrata  e  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296. Nelle more del  versamento  delle
          predette risorse all'entrata del bilancio dello  Stato,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          accantonare e a rendere indisponibile per  gli  anni  2017,
          2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere
          sulle disponibilita'  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,
          lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di
          26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
          16 milioni di euro per l'anno  2019,  al  netto  di  quanto
          effettivamente  versato  per  ciascun  anno  del   triennio
          2017-2019.". 
              Comma 427: 
              Si riporta il testo del comma 623 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal  presente
          comma: 
              "623.  Le  maggiori  entrate   rispetto   all'esercizio
          finanziario 2015 derivanti dal comma 621, pari  ad  euro  6
          milioni  a  decorrere   dal   2016,   rimangono   acquisite
          all'entrata e non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e all'articolo 2, comma 58, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244." 
              Comma 428: 
              Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71  recante
          "Ordinamento e funzioni degli uffici  consolari,  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 18, della legge 28  novembre  2005,
          n. 246" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio  2011,  n.
          110. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 41-bis del citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012: 
              "Art. 41-bis. Incentivazione dei flussi imprenditoriali
          e turistici verso l'Italia  e  promozione  delle  relazioni
          economiche in ambito internazionale 
              1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi  offerti  a
          cittadini e imprese dalla  rete  all'estero  del  Ministero
          degli  affari  esteri,  nell'ottica  di  favorire  maggiori
          flussi imprenditoriali e  turistici  verso  l'Italia  e  di
          accelerare i tempi di rilascio dei visti e  incentivare  la
          promozione   delle   relazioni   economiche    in    ambito
          internazionale, la tariffa dei  diritti  consolari  di  cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.
          71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto.   Le   maggiori    entrate    derivanti
          dall'incremento della tariffa di cui al periodo  precedente
          sono destinate alle seguenti misure: 
              a) interventi strutturali e informatici a favore  degli
          uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; 
              b)  potenziamento   stagionale   delle   dotazioni   di
          impiegati temporanei degli uffici all'estero del  Ministero
          degli affari  esteri,  di  cui  all'articolo  153,  secondo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 
              2.  Le  maggiori  entrate  di  cui  al  comma  1,   con
          esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  9  maggio  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113  del  17  maggio
          2006, per il  rilascio  dei  passaporti  elettronici,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnate  al  Ministero  degli  affari  esteri  per   le
          finalita' di cui al medesimo comma 1. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 568 dell'articolo
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun  anno
          provenienti dalla applicazione della tariffa  consolare  di
          cui  all'articolo  56  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con  decreto
          del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10  milioni
          di  euro  annui,  e'  destinata  al  funzionamento  e  alla
          razionalizzazione delle sedi all'estero.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 58  dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "58. Nel  medesimo  fondo  confluiscono,  altresi',  le
          entrate accertate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  568,
          della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior  limite  di
          40 milioni di euro, nonche'  quota  parte  delle  dotazioni
          delle unita' previsionali di base dello stato di previsione
          del Ministero degli affari esteri, da porre a  disposizione
          degli uffici all'estero.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): 
              "Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia  italiana
          per la cooperazione allo sviluppo 
              1. Omissis. 
              2. I mezzi  finanziari  complessivi  dell'Agenzia  sono
          costituiti: 
              a)  dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da   altre
          amministrazioni, secondo quanto disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
          con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o  privati
          per   le   prestazioni   di   collaborazione,   consulenza,
          assistenza, servizio, supporto, promozione; 
              c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale; 
              d)  da  donazioni,  lasciti,  legati   e   liberalita',
          debitamente accettati; 
              e) da una quota pari al 20  per  cento  della  quota  a
          diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              Omissis.". 
              Comma 429: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  7-bis  della
          sezione  I  della  tabella   dei   diritti   consolari   da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici e  consolari  allegata
          al citato decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89: 
              "Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1) 
              Tabella dei  diritti  consolari  da  riscuotersi  dagli
          uffici diplomatici e consolari 
              In vigore dal 1 febbraio 2017 
              Sezione I 
              ATTI DI STATO CIVILE 
              Art. 1 Estratti per copia integrale di  atti  di  stato
          civile - Copie di atti  e  documenti  inseriti  nel  volume
          degli allegati: 
              per ogni foglio euro 9,00 
              Art. 2 a) Estratti  per  riassunto  di  atti  di  stato
          civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio  concernenti
          lo stato civile: 
              per ogni foglio euro 6,00 
              b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio 
              diritto fisso euro 6,00 
              c) Certificato di capacita' matrimoniale o  nulla  osta
          euro 6,00 
              Art.  3  Affissione  dell'atto  di   pubblicazione   di
          matrimonio: 
              diritto fisso euro 6,00 
              Art. 4 a) Certificato di cittadinanza: 
              diritto fisso euro 11,00 
              b) atto di rinuncia cittadinanza: 
              diritto fisso euro 41,00 
              Art. 5 Traduzione atti stato civile: 
              in lingua italiana per ogni foglio euro 9,00 
              in lingua non italiana per ogni foglio euro 17,00 
              Art. 6 Copia di traduzione di atto di stato civile 
              per ogni foglio euro 3,00 
              Art. 7 Legalizzazione atti di stato civile euro 11,00 
              Art. 7-bis Diritti da  riscuotere  per  il  trattamento
          della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
          di persona maggiorenne: euro 300,00 
              Art. 8 Atti non enunciati nei precedenti articoli della
          presente sezione 
              per ogni atto: euro 11,00". 
              Comma 430: 
              Il testo del comma  2  dell'articolo  18  della  citata
          legge n. 125 del 2014 e' riportato nelle note al comma 428. 
              Comma 431: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6   del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,   n.   30
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione): 
              "Art. 6. Sgravi contributivi. 
              1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente  di
          mare,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1998,   le   imprese
          armatrici, per il  personale  avente  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 119 del codice della navigazione ed  imbarcato
          su  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  di   cui
          all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
          esonerati dal versamento dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali dovuti per legge.  Il  relativo  onere  e'  a
          carico della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
          istituti contrattuali lavoratori portuali  in  liquidazione
          di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  22
          gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'  rimborsato  su  conforme
          rendicontazione. 
              1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
          nel registro internazionale adibite a traffici  commerciali
          tra   porti   appartenenti   al    territorio    nazionale,
          continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
          un viaggio proveniente da o diretto verso un  altro  Stato,
          la disposizione di cui al comma 1 si applica  a  condizione
          che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il  versamento
          delle   ritenute   alla   fonte,   sia   stato    imbarcato
          esclusivamente personale italiano o comunitario. 
              2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma  20,  del
          decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  647,  e'
          prorogato,  per  l'anno  1997,  a  favore   delle   imprese
          armatrici   ai   sensi   ed   alle   condizioni    previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
          n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 343. 
              3. Il contributo di cui al comma 2 si  somma  a  quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge. I benefici medesimi, complessivamente,  non  possono
          superare per ciascuna nave il  massimale  fissato  su  base
          annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383.  Ai
          fini dell'erogazione del presente beneficio va  assunto  il
          valore medio di  cambio  attribuito  alla  moneta  italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.". 
              Comma 432: 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
          agosto 2014, n.  171  (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma  dell'articolo  16,  comma  4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89): 
              "Art. 30.  Istituti  centrali  e  dotati  di  autonomia
          speciale 
              1. Omissis. 
              2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
              a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
              1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo
          Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma; 
              2) la Soprintendenza speciale per  Pompei,  Ercolano  e
          Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2; 
              b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
              1) l'Istituto  superiore  per  la  conservazione  e  il
          restauro; 
              2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
              3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
              4) l'Archivio Centrale dello Stato; 
              5) il Centro per il libro e la lettura. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citata
          decreto-legge n. 83 del 2014: 
              "Art. 14. Misure urgenti per  la  riorganizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo e per il rilancio dei musei 
              1.  Per  consentire  al  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo l'adozione  delle  misure
          di riordino finalizzate a  conseguire  ulteriori  riduzioni
          della spesa ai sensi della normativa vigente e al  fine  di
          assicurare  l'unitarieta'  e  la  migliore  gestione  degli
          interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale
          a seguito del  verificarsi  di  eventi  calamitosi  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato  lo  stato  d'emergenza,  all'articolo  54,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel
          rispetto delle dotazioni organiche definite  in  attuazione
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          seguenti modifiche: 
              a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
          Ministero  si  articola  in  uffici  dirigenziali  generali
          centrali  e  periferici,  coordinati   da   un   segretario
          generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
          presso il Gabinetto del Ministro. Il  numero  degli  uffici
          dirigenziali generali, incluso il segretario generale,  non
          puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
              b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  A
          seguito  del  verificarsi  di  eventi  calamitosi  di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              2. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  i  poli
          museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e  gli
          uffici  competenti  su  complessi  di  beni   distinti   da
          eccezionale  valore  archeologico,  storico,  artistico   o
          architettonico,    possono    essere     trasformati     in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  contabile  e  organizzativa,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
          provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
          soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  vi  e'   un
          amministratore   unico,   in   luogo   del   consiglio   di
          amministrazione,  da  affiancare  al  soprintendente,   con
          specifiche  competenze  gestionali  e   amministrative   in
          materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I  poli
          museali e gli istituti e i luoghi della cultura di  cui  al
          primo periodo svolgono,  di  regola,  in  forma  diretta  i
          servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
          pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g),
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2-bis. Al  fine  di  adeguare  l'Italia  agli  standard
          internazionali in materia  di  musei  e  di  migliorare  la
          promozione dello sviluppo della  cultura,  anche  sotto  il
          profilo dell'innovazione tecnologica  e  digitale,  con  il
          regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto
          delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i  poli
          museali e gli istituti della cultura statali  di  rilevante
          interesse nazionale che  costituiscono  uffici  di  livello
          dirigenziale.   I   relativi   incarichi   possono   essere
          conferiti, con procedure di  selezione  pubblica,  per  una
          durata da tre a cinque anni, a  persone  di  particolare  e
          comprovata  qualificazione  professionale  in  materia   di
          tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
          una  documentata  esperienza  di  elevato   livello   nella
          gestione di istituti  e  luoghi  della  cultura,  anche  in
          deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  e  comunque  nei  limiti  delle   dotazioni
          finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
          dirigenziale del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e  del  turismo  ai  sensi  della
          normativa vigente, sono abrogati gli articoli  7  e  8  del
          decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368.  Con  il
          medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente
          periodo, sono altresi' apportate le  modifiche  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 29  maggio  2003,  n.  240,
          necessarie all'attuazione del comma 2. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 327 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "327. Nelle more dell'adozione dei decreti  legislativi
          attuativi dell'articolo 8 della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, al fine di dare efficace attuazione alle  disposizioni
          di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge  7  agosto
          1990, n.  241,  nonche'  di  garantire  il  buon  andamento
          dell'amministrazione di tutela  del  patrimonio  culturale,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, con decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  emanato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi  4  e  4-bis,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   si
          provvede,  nel  rispetto  delle  dotazioni  organiche   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
          2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica,    alla    riorganizzazione,    anche    mediante
          soppressione,  fusione   o   accorpamento,   degli   uffici
          dirigenziali,  anche  di  livello  generale,  del  medesimo
          Ministero.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  delle  Tabelle  A  e  B
          allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri n. 171 del 2014: 
              "Tabella A 
              (Prevista dall'articolo 40, comma 1) 
              DOTAZIONE ORGANICA 
              DIRIGENZA 
              Dirigenti di prima fascia 24* 
              Dirigenti di seconda fascia 167** 
              Totale dirigenti 191 
              *  di  cui  n.  1  presso   gli   Uffici   di   diretta
          collaborazione del  Ministro  e  n.  1  presso  l'Organismo
          indipendente di valutazione della performance. 
              **  di  cui  n.  1  presso  gli   Uffici   di   diretta
          collaborazione del  Ministro  e  n.  1  presso  l'Organismo
          indipendente di valutazione della performance." 
              "Tabella B 
              (Prevista dall'articolo 40, comma 1) 
              DOTAZIONE ORGANICA 
              AREE 
              AREA Dotazione organica 
              III 5.457 
              II 12.893 
              I 700 
              Totale 19.050". 
              Comma 433: 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99  (Primi
          interventi urgenti per la promozione  dell'occupazione,  in
          particolare giovanile, della coesione sociale,  nonche'  in
          materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
          finanziarie urgenti): 
              "Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di  impegni
          internazionali e altre misure urgenti 
              1. - 12. Omissis 
              13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,
          attribuita alla Regione Campania con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 14  maggio  2013,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2013,  non
          utilizzata per il pagamento dei debiti di cui  all'articolo
          2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e'
          destinata, nei limiti di cui al comma  14,  alla  copertura
          della parte del piano di rientro, di cui  all'articolo  16,
          comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          134, non finanziata con le risorse di cui al primo  periodo
          del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge  n.
          83 del 2012 e di cui al comma  9-bis  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,
          destinate alla regione Campania. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2  e  3  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   il
          pagamento    dei    debiti    scaduti    della     pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali): 
              "Art. 2. Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome 
              1. Le regioni e le province autonome  che  non  possono
          far  fronte  ai  pagamenti  dei  debiti  certi  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: