art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione  dei  propri  debiti.  Il
          responsabile finanziario dell'ente locale o della  pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative registrazioni  contabili,  entro  il  30  novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al tavolo di cui al comma  4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono stabilite le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato." 
              "Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN 
              1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare  anticipazioni
          di liquidita' alle Regioni ed  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano a valere sulle risorse  della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del   Servizio
          Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,  comma  10,  al
          fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti  dei  debiti
          degli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale   ed   in
          relazione: 
              a)  agli  ammortamenti  non  sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
              b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
              2. In via d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma  5.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui al  comma  1,  lettera  b),
          come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
          Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014  delle  risorse  di
          cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate  per
          l'anno  2013  ai  sensi  del  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al  comma  5.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Le regioni e le province autonome che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  in  deroga
          all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera  b),  della
          legge  12  novembre  2011,   n.   183,   trasmettono,   con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria  Generale  dello
          Stato,  entro  il  31  maggio  2013  l'istanza  di  accesso
          all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
          il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso  all'anticipazione
          di  liquidita'  di  cui  al  comma  3,  per  l'avvio  delle
          necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con  decreto
          direttoriale, puo' attribuire alle regioni che  ne  abbiano
          fatto richiesta, con l'istanza di  cui  al  primo  periodo,
          entro il 15 dicembre 2013, importi superiori  a  quelli  di
          cui al comma 3, nei limiti delle somme gia'  attribuite  ad
          altre regioni  ai  sensi  del  medesimo  comma  3,  ma  non
          richieste. 
              5.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 della citata Intesa; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'articolo 12  della  citata  Intesa  verifica  la
          coerenza con le somme assegnate  alla  singola  regione  in
          sede di riparto delle risorse  di  cui  rispettivamente  ai
          commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse  assegnate  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto  ai  debiti  di
          cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei
          pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il  31
          dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il predetto termine; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          citata Intesa, rilasciata dal responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma  4.  Quanto  previsto  dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
          dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale.  A
          decorrere  dall'anno  2015  la  predetta   percentuale   e'
          rideterminata al valore del 95  per  cento  e  la  restante
          quota deve essere erogata al servizio  sanitario  regionale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
              8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il  termine
          del 30 giugno 2013, la  documentazione  necessaria  per  la
          verifica dei dati contenuti nei  conti  economici  e  negli
          stati  patrimoniali.  Qualora  dette  regioni  e   province
          autonome   non   provvedano   alla    trasmissione    della
          certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano  in  modo
          incompleto, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'
          autorizzato a recuperare  le  somme  erogate  a  titolo  di
          anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
          fino a concorrenza degli importi non certificati, a  valere
          sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 
              9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo  1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di cui  al  comma  1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1,   2   e
          13-duodecies dell'articolo 8 del  decreto-legge  19  giugno
          2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2015, n. 125 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          enti   territoriali.   Disposizioni   per   garantire    la
          continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
          territorio.  Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' norme in materia di  rifiuti  e
          di emissioni industriali): 
              "Art.  8.  Incremento  del  Fondo  per  assicurare   la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili e contributi in favore degli enti territoriali 
              1. Al fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          pagamento di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  9
          ottobre  2002,  n.  231,  le  risorse  della  "Sezione  per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da  quelli  finanziari  e  sanitari"  del
          "Fondo per  assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili", di  cui  al  comma  10
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni
          di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte  delle
          regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi
          ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari  e  sanitari
          maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei  debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
          dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per
          il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche  se
          riconosciuti  in  bilancio  in  data  successiva.  Per   le
          predette finalita' sono utilizzate  le  somme  iscritte  in
          conto residui delle rimanenti sezioni del  predetto  Fondo,
          rispettivamente per 108 milioni di euro della "Sezione  per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892 milioni
          di euro della "Sezione per  assicurare  la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto  importo  di
          2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle
          ulteriori eventuali  risorse  disponibili  ed  inutilizzate
          della "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
          dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
          Servizio Sanitario Nazionale". 
              2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna
          regione  e  provincia   autonoma   proporzionalmente   alle
          richieste  trasmesse,  a  firma  del   Presidente   e   del
          responsabile  finanziario,  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015,
          ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno
          precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
          liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio  2015,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare  modalita'  di  riparto  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. Il  decreto  di
          cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita'
          relative  ad   anticipazioni   di   liquidita'   attribuite
          precedentemente, ma per  le  quali  le  regioni  non  hanno
          compiuto alla data del 30 giugno 2015  gli  adempimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme  conseguenti
          a  verifiche  negative  effettuate  dal   Tavolo   di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del  2013,
          fatte salve le risorse di cui all'articolo  1,  comma  454,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le  risorse  di  cui
          all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013
          n. 76. Con decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di  cui  al
          primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse
          resesi  disponibili  nella  "Sezione  per   assicurare   la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti del Servizio Sanitario  Nazionale"  di
          cui al terzo periodo del comma 1. 
              3. - 13-undecies. Omissis. 
              13-duodecies. Nell'ambito delle risorse  gia'  iscritte
          in  bilancio  al  capitolo  2862  di   cui   al   programma
          "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie
          con le autonomie territoriali" dello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, in  attuazione
          dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre
          2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per  l'anno
          2015 e a 384.673.000 euro a  decorrere  dall'anno  2016  e'
          attribuita, mediante iscrizione  su  apposito  capitolo  di
          spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle
          province autonome al fine di compensare le  minori  entrate
          per effetto della  manovrabilita'  disposta  dalle  stesse,
          applicata  alla  minore  base  imponibile  derivante  dalla
          misura di cui al comma 20 dell'articolo 1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Il riparto  del  contributo  fra  le
          regioni e le province autonome  e'  effettuato  sulla  base
          della proposta formulata dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto
          delle elaborazioni fornite dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze -- Dipartimento delle finanze,  da  approvare
          entro il 30 settembre di ciascun anno  mediante  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del citato
          decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 35. (Disposizioni dirette a garantire il rispetto
          dei tempi di pagamento dei debiti sanitari) 
              1. Le regioni che, a seguito  delle  verifiche  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8  aprile  2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al  comma
          1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.
          35 del 2013, e  che  non  hanno  richiesto  l'accesso  alle
          anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,
          del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5
          del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
          10 febbraio 2014 recante il  "Riparto  dell'incremento  del
          «Fondo per  assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13,
          commi 8 e 9 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre  2013,
          n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui  al
          citato articolo 3, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge
          n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a
          presentare istanza di accesso alle  predette  anticipazioni
          entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non  provvedano
          a quanto indicato al  medesimo  comma  sono  diffidate  dal
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per  gli
          affari regionali, ad adottare, entro un  termine  definito,
          tutti gli atti  necessari  per  trasferire  tempestivamente
          agli enti del Servizio sanitario regionale gli  importi  di
          cui  al  citato  articolo  3,  comma  1,  lettera  b)   del
          decreto-legge n. 35  del  2013,  ovvero  per  acquisire  le
          citate anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli
          importi richiamati. 
              3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto
          indicato al comma 2, accertata dal Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentito  il  Ministro   per   gli   affari
          regionali,   in   attuazione   dell'articolo   120    della
          Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro
          soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta  tutte
          le misure necessarie  per  acquisire  le  anticipazioni  di
          liquidita' disponibili. 
              4. Le regioni che, a seguito  delle  verifiche  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8  aprile  2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2013, n. 64, presentano una valorizzazione con  riferimento
          alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del  medesimo
          articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno
          richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui
          all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge  n.  35
          del 2013,  e  all'articolo  5  del  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014  recante
          il "Riparto dell'incremento del «Fondo  per  assicurare  la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili»  di  cui  all'articolo  13,  commi  8  e  9  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 ottobre  2013,  n.  124",  nei
          termini stabiliti e  per  gli  importi  di  cui  al  citato
          articolo 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  n.  35
          del 2013 accertati  in  sede  di  verifica,  presentano  al
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo  3
          del decreto-legge n. 35 del 2013,  entro  60  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   la
          documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle
          condizioni  economico-finanziarie  idonee  a  garantire,  a
          decorrere dal 2014, il  rispetto  dei  tempi  di  pagamento
          previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non
          provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il
          Tavolo   non   verifichi   positivamente   la    richiamata
          condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza  di
          accesso alle predette anticipazioni entro 15  giorni  dalla
          formalizzazione degli esiti del citato Tavolo. 
              5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non  provvedano
          a quanto indicato al medesimo comma 4  sono  diffidate  dal
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per  gli
          affari regionali, ad adottare, entro un  termine  definito,
          tutti  gli  atti  necessari   per   acquisire   le   citate
          anticipazioni  di  liquidita'  fino  a  concorrenza   degli
          importi  richiamati.  In  caso  di   inadempienza   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 3. 
              6.   Allo   scopo   di   verificare   che   tutte    le
          amministrazioni pubbliche rispettino i tempi  di  pagamento
          stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni  che,  con
          riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non
          hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3  del
          decreto legge  n.  35  del  2013  in  sede  di  Tavolo  ivi
          richiamato, sono tenute a trasmettere al  medesimo  Tavolo,
          entro il termine di 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tutti gli  elementi  necessari  alla  verifica  di  cui  al
          presente comma nei termini richiesti dal  medesimo  Tavolo.
          Qualora le regioni non provvedano alla  trasmissione  della
          documentazione richiesta, ovvero  il  Tavolo  verifichi  la
          sussistenza  di  criticita'  nei  tempi  di  pagamento,  le
          regioni sono  tenute  ad  accedere  alle  anticipazioni  di
          liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da
          1 a 5. Allo scopo,  i  termini  di  cui  al  comma  1  sono
          rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del  termine  per
          la   trasmissione   delle   informazioni    ovvero    dalla
          formalizzazione degli  esiti  delle  verifiche  del  Tavolo
          tecnico. 
              7. Per le finalita' di cui  ai  commi  da  1  a  6,  le
          disponibilita' del Fondo per assicurare la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'anno  2014   e'
          incrementata di 770 milioni di euro. 
              8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
          9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  marzo
          1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5 le parole: "unita' sanitarie locali" sono
          sostituite dalle  seguenti:  "aziende  sanitarie  locali  e
          ospedaliere"; e,  alla  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti
          parole: "A tal fine l'organo  amministrativo  dei  predetti
          enti,  con  deliberazione  adottata  per  ogni   trimestre,
          quantifica   preventivamente   le   somme   oggetto   delle
          destinazioni previste nel primo periodo."; 
              b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
              "5-bis.  La  deliberazione  di  cui  al  comma   5   e'
          comunicata,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,
          all'istituto cui e' affidato il  servizio  di  tesoreria  o
          cassa  contestualmente  alla  sua  adozione.  Al  fine   di
          garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
          dalla data della predetta  comunicazione  il  tesoriere  e'
          obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme  di
          spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche  in
          caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
          esecutiva nei  confronti  dell'ente,  senza  necessita'  di
          previa pronuncia giurisdizionale. Dalla  data  di  adozione
          della deliberazione l'ente  non  puo'  emettere  mandati  a
          titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non   seguendo
          l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
          il pagamento o, se non e' prescritta  fattura,  dalla  data
          della deliberazione di impegno". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
              1. Omissis. 
              2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
          contributo  al  riacquisto  anche  da  parte  del  medesimo
          ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
          importo massimo complessivo  di  543.170.000  di  euro,  e'
          autorizzata   l'istituzione   di   apposita    contabilita'
          speciale. 
              Omissis.". 
              Comma 435: 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 3
          del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 3. Principi contabili generali e applicati 
              1. - 6. Omissis. 
              7. Al fine di  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi
          risultanti al 1° gennaio 2015 al principio  generale  della
          competenza finanziaria enunciato  nell'allegato  n.  1,  le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  con  delibera
          di  Giunta,  previo   parere   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziario,     provvedono,      contestualmente
          all'approvazione del  rendiconto  2014,  al  riaccertamento
          straordinario dei residui, consistente: 
              a) nella cancellazione  dei  propri  residui  attivi  e
          passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate  e
          scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono  cancellati
          i residui delle regioni derivanti dal  perimetro  sanitario
          cui si applica il titolo II e i residui passivi  finanziati
          da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun  residuo
          eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli  esercizi
          nei  quali  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato  n.  4/2.  Per
          ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
          obbligazioni giuridicamente perfezionate,  e'  indicata  la
          natura della fonte di copertura; 
              b)   nella   conseguente   determinazione   del   fondo
          pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del  bilancio
          dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente  e
          per il conto capitale, per un importo pari alla  differenza
          tra i residui passivi ed  i  residui  attivi  eliminati  ai
          sensi   della   lettera   a),   se   positiva,   e    nella
          rideterminazione del risultato  di  amministrazione  al  1°
          gennaio 2015 a seguito del riaccertamento  dei  residui  di
          cui alla lettera a); 
              c) nella variazione del bilancio di previsione  annuale
          2015 autorizzatorio,  del  bilancio  pluriennale  2015-2017
          autorizzatorio e del  bilancio  di  previsione  finanziario
          2015-2017  predisposto   con   funzione   conoscitiva,   in
          considerazione della cancellazione dei residui di cui  alla
          lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
          spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017  sono  adeguati  per
          consentire  la  reimputazione  dei  residui  cancellati   e
          l'aggiornamento degli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
          pluriennale vincolato; 
              d) nella reimputazione  delle  entrate  e  delle  spese
          cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
          esercizi in cui  l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria di cui  all'allegato  n.  4/2.  La
          copertura  finanziaria  delle  spese  reimpegnate  cui  non
          corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
          costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
          disavanzo tecnico di cui al comma 13; 
              e) nell'accantonamento di una quota  del  risultato  di
          amministrazione  al  1°  gennaio  2015,  rideterminato   in
          attuazione di quanto previsto dalla lettera  b),  al  fondo
          crediti di dubbia  esigibilita'.  L'importo  del  fondo  e'
          determinato  secondo  i  criteri  indicati  nel   principio
          applicato   della   contabilita'   finanziaria    di    cui
          all'allegato n. 4.2. Tale  vincolo  di  destinazione  opera
          anche se il risultato di amministrazione non e' capiente  o
          e' negativo (disavanzo di amministrazione). 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  193  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
              1. Gli enti locali rispettano  durante  la  gestione  e
          nelle variazioni di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e
          tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la  copertura
          delle  spese  correnti  e  per   il   finanziamento   degli
          investimenti,  secondo  le  norme  contabili   recate   dal
          presente testo  unico,  con  particolare  riferimento  agli
          equilibri di competenza e di cassa  di  cui  all'art.  162,
          comma 6. 
              2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una  volta
          entro il 31 luglio di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare
          provvede con delibera  a  dare  atto  del  permanere  degli
          equilibri generali di bilancio o, in caso  di  accertamento
          negativo, ad adottare, contestualmente: 
              a) le misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio
          qualora  i  dati  della   gestione   finanziaria   facciano
          prevedere un disavanzo, di gestione o  di  amministrazione,
          per squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di  cassa
          ovvero della gestione dei residui; 
              b) i  provvedimenti  per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti di cui all'art. 194; 
              c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
          amministrazione in caso di gravi squilibri  riguardanti  la
          gestione dei residui. 
              La   deliberazione   e'    allegata    al    rendiconto
          dell'esercizio relativo. 
              3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
          dall'art. 194,  comma  2,  possono  essere  utilizzate  per
          l'anno in  corso  e  per  i  due  successivi  le  possibili
          economie di spesa e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di
          quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di  quelle
          con specifico vincolo di destinazione, nonche'  i  proventi
          derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
          da altre entrate in c/capitale con riferimento a  squilibri
          di  parte  capitale.  Ove  non  possa  provvedersi  con  le
          modalita' sopra indicate e' possibile  impiegare  la  quota
          libera del risultato di amministrazione. Per il  ripristino
          degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.  1,  comma
          169, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  puo'
          modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di
          propria competenza entro la data di cui al comma 2. 
              4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,   dei
          provvedimenti  di  riequilibrio   previsti   dal   presente
          articolo  e'  equiparata  ad  ogni  effetto  alla   mancata
          approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
          141, con applicazione della procedura prevista dal comma  2
          del medesimo articolo.". 
              La direttiva 2011/7/UE DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL
          CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i
          ritardi  di   pagamento   nelle   transazioni   commerciali
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio  2011,
          n. L 48. 
              Comma 436: 
              Si riporta il testo del comma 9  dell'articolo  243-bis
          del citato  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 243-bis. Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              1. - 8. Omissis. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 10 per  cento  delle  spese  per  acquisti  di  beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
              1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
              2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          acquedotto; 
              3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
              4) al servizio di illuminazione pubblica; 
              5)    al    finanziamento    delle    spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
              c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 25 per cento delle spese per trasferimenti  di  cui  al
          macroaggregato  04   della   spesa   corrente,   finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
              c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
          indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha  facolta'
          di  procedere  a  compensazioni,  in  valore   assoluto   e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              Omissis.". 
              Comma 437: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
          24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
              "Art. 9. Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali 
              1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
          delle citta' metropolitane e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,
          sia nella fase di previsione che di rendiconto,  conseguono
          un saldo non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le
          entrate  finali  e  le  spese  finali,  come  eventualmente
          modificato ai sensi dell'articolo 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
              a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
              b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
              c) destinazione dei proventi delle  sanzioni  a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.". 
              Comma 440: 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7
          del citato decreto-legge n. 78 del  2015,  come  modificato
          dal presente comma: 
              "Art. 7. Ulteriori disposizioni  concernenti  gli  Enti
          locali 
              1. Omissis. 
              2. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse derivanti
          da  operazioni  di  rinegoziazione  di  mutui  nonche'  dal
          riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono  essere
          utilizzate  dagli  enti  territoriali  senza   vincoli   di
          destinazione. 
              Omissis.". 
              Comma 441: 
              Per il testo dell'articolo 1, commi 430  e  537,  della
          citata legge n. 190 del 2014, si veda nelle nota  al  comma
          442. 
              Comma 442: 
              Si riporta il testo dei commi 430 e 537 dell'articolo 1
          della citata legge n. 190 del  2014,  come  modificato  dai
          presenti commi: 
              "430. In considerazione del processo  di  trasferimento
          delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
          7 aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane
          possono rinegoziare le rate  di  ammortamento  in  scadenza
          negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano  stati
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  con  conseguente
          rimodulazione del relativo piano di ammortamento  anche  in
          deroga alle disposizioni di cui al  comma  2,  lettera  c),
          dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Gli  oneri  derivanti
          dall'applicazione  del  presente  comma  restano  a  carico
          dell'ente richiedente, che puo'  utilizzare  gli  eventuali
          risparmi di rata, nonche' quelli provenienti dal riacquisto
          dei  titoli  obbligazionari   emessi   senza   vincoli   di
          destinazione. Le operazioni di  rinegoziazione  di  cui  al
          primo periodo possono essere  effettuate  anche  nel  corso
          dell'esercizio provvisorio  di  cui  all'articolo  163  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
          restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative
          iscrizioni nel bilancio di previsione." 
              "537.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal  secondo
          periodo del comma 2 dell'articolo 62 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          limitatamente agli enti locali di cui  all'articolo  2  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267,  la  durata  delle  operazioni  di  rinegoziazione,
          relative   a   passivita'   esistenti   gia'   oggetto   di
          rinegoziazione, non puo' essere  superiore  a  trenta  anni
          dalla data del loro perfezionamento.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  163  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
              1. Se il bilancio di previsione non  e'  approvato  dal
          Consiglio entro il 31  dicembre  dell'anno  precedente,  la
          gestione finanziaria dell'ente si svolge nel  rispetto  dei
          principi   applicati   della    contabilita'    finanziaria
          riguardanti   l'esercizio   provvisorio   o   la   gestione
          provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio  o  della
          gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli  stanziamenti
          di competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per
          l'esercizio cui si  riferisce  la  gestione  o  l'esercizio
          provvisorio, ed  effettuano  i  pagamenti  entro  i  limiti
          determinati  dalla  somma  dei  residui  al   31   dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
              4.  All'avvio  dell'esercizio   provvisorio   o   della
          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
          dei residui  presunti  alla  data  del  1°  gennaio  e  gli
          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si
          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,
          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso
          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna
          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e
          l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare  mensilmente,unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
              a) tassativamente regolate dalla legge; 
              b)  non  suscettibili  di   pagamento   frazionato   in
          dodicesimi; 
              c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
          mantenimento del livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
          dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati  nel  mandato
          attraverso l'indicatore  di  cui  all'art.  185,  comma  2,
          lettera i-bis). 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.". 
              Comma 444: 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per  l'anno  2013  e
          2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.600  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012  e  2013
          ai  Comuni,  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del   Ministero   dell'interno   entro   il   15   ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012.  Le
          riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a   decorrere
          dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del  Ministero
          dell'interno, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali.  In  caso  di   mancata   intesa   entro
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di  prima   iscrizione
          all'ordine del  giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali della proposta di riparto delle  riduzioni
          di cui al periodo  precedente,  il  decreto  del  Ministero
          dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo  le
          riduzioni in proporzione alla media delle  spese  sostenute
          per consumi intermedi nel triennio 2010-2012,  desunte  dal
          SIOPE, fermo restando che  la  riduzione  per  abitante  di
          ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250  per
          cento della media costituita  dal  rapporto  fra  riduzioni
          calcolate  sulla  base  dei  dati  SIOPE  2010-2012  e   la
          popolazione residente di tutti i  comuni,  relativamente  a
          ciascuna classe demografica di  cui  all'articolo  156  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  In  caso  di  incapienza,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei
          confronti dei comuni  interessati  all'atto  del  pagamento
          agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate  allo  Stato
          contestualmente all'imposta  municipale  propria  riservata
          allo Stato. Qualora le  somme  da  riversare  ai  comuni  a
          titolo di imposta municipale propria  risultino  incapienti
          per l'effettuazione del recupero di cui al  quarto  periodo
          del presente comma, il versamento al bilancio  dello  Stato
          della parte non recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata  con  i  successivi   versamenti   dell'imposta
          municipale propria spettante ai comuni. 
              Omissis.". 
              Comma 445: 
              Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "347. Per  consentire  il  completamento  del  restauro
          urbanistico ambientale dei rioni Sassi e  del  prospiciente
          altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5
          e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771,  e'  autorizzata
          la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
          2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto
          con contratto a tempo determinato ai  fini  dell'attuazione
          del  presente  comma,  fermo  restando  il  rispetto  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  previsti  per  gli   enti
          territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni  in
          materia di contenimento della spesa di personale.". 
              Comma 447: 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-bis
          dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
          come modificato dal presente comma: 
              "Art. 20.  Disposizioni  per  favorire  la  fusione  di
          comuni e razionalizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          comunali 
              1. Omissis. 
              1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2016,  il   contributo
          straordinario a favore degli enti di  cui  al  comma  1  e'
          commisurato al 40  per  cento  dei  trasferimenti  erariali
          attribuiti per l'anno 2010,  elevato  al  50  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2017,  nel  limite  degli  stanziamenti
          finanziari previsti e comunque in misura non superiore a  2
          milioni di euro per ciascun beneficiario.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del   contributo,
          prevedendo  che  in  caso  di   fabbisogno   eccedente   le
          disponibilita'  sia   data   priorita'   alle   fusioni   o
          incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'   e   che   le
          eventuali disponibilita' eccedenti rispetto  al  fabbisogno
          determinato ai sensi del primo periodo  siano  ripartite  a
          favore dei medesimi enti in  base  alla  popolazione  e  al
          numero dei comuni originari. 
              Omissis.". 
              Comma 448: 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   380-ter
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "380-ter. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          380, a decorrere dall'anno 2014: 
              a) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
          2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
          al primo periodo e' incrementata  di  3.767,45  milioni  di
          euro. La dotazione del Fondo di cui  al  primo  periodo  e'
          assicurata attraverso  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge  n.  201  del  2011,  pari  a  4.717,9
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e  2015  e  a
          2.768,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016  e
          seguenti. Corrispondentemente,  nei  predetti  esercizi  e'
          versata all'entrata del bilancio statale una quota di  pari
          importo dell'imposta municipale propria, di  spettanza  dei
          comuni. A seguito della riduzione della  quota  di  imposta
          municipale propria di  spettanza  comunale  da  versare  al
          bilancio  dello  Stato   per   alimentare   il   Fondo   di
          solidarieta'  comunale,  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
          dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
          in misura pari a 1. 949,1 milioni di  euro  annui.  Con  la
          legge di assestamento o con appositi decreti di  variazione
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate
          le variazioni compensative  in  aumento  o  in  diminuzione
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale
          propria  derivante  dagli  immobili   ad   uso   produttivo
          classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare
          il  processo  di  riordino  e  semplificazione  degli  enti
          territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
          non inferiore a 30 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2014, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante
          alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma  10,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, e una quota non inferiore a  30  milioni  di
          euro  e'  destinata,  ai   sensi   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito  di
          fusione; 
              b)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          accordo da sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2014  per
          l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello di riferimento per l'anno 2015, entro il  30  aprile
          per  l'anno  2016  ed  entro  il  30   novembre   dell'anno
          precedente a quello di riferimento  per  gli  anni  2017  e
          successivi, sono stabiliti i criteri  di  formazione  e  di
          riparto del Fondo di solidarieta' comunale,  tenendo  anche
          conto, per i singoli comuni: 
              1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6)  della
          lettera d) del comma 380; 
              2)  della  soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
              3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          e in diminuzione, delle  risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              c)  in  caso  di  mancato  accordo,  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  alla  lettera
          b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
              d) con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui alla lettera  b)  puo'  essere  variata  la
          quota  di  gettito  dell'imposta  municipale   propria   di
          spettanza comunale di cui alla lettera  a)  da  versare  al
          bilancio dello Stato e, corrispondentemente,  rideterminata
          la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a).  Le
          modalita'  di  versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art.  13.  Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
              a)   alle   unita'   immobiliari   appartenenti    alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
              b) ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
              c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a  seguito
          di  provvedimento  di  separazione  legale,   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              d) a un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              0a) per le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso  anno.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il termine del 28  ottobre,  si
          applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita'  stabilite
          dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n.
          701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.". 
              Comma 449: 
              Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 16, e dei
          commi 53 e 54 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del
          2015: 
              "10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma  2,  le  parole  da:  «,  nonche'  l'unita'
          immobiliare» fino a: «non superiore a  15.000  euro  annui»
          sono soppresse; 
              b) al comma 3, prima della lettera a)  e'  inserita  la
          seguente: 
              «0a) per le unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23»; 
              c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
              d) il comma 8-bis e' abrogato; 
              e) al  comma  13-bis,  le  parole:  «21  ottobre»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «termine  perentorio  del  14
          ottobre»." 
              11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso." 
              12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Le
          disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano,  dal
          periodo  d'imposta  2014,  anche   all'imposta   municipale
          immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,  istituita
          dalla  legge  provinciale  19  aprile  2014,   n.   3,   ed
          all'imposta immobiliare semplice della  provincia  autonoma
          di Trento, istituita dalla legge  provinciale  30  dicembre
          2014, n. 14». 
              13.   A   decorrere   dall'anno    2016,    l'esenzione
          dall'imposta  municipale  propria  (IMU)   prevista   dalla
          lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
          dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
          finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 53 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  18
          giugno 1993. Sono,  altresi',  esenti  dall'IMU  i  terreni
          agricoli: 
              a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti
          nella previdenza  agricola,  indipendentemente  dalla  loro
          ubicazione; 
              b)  ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
              c)  a  immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a
          proprieta'  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile.   A
          decorrere dall'anno 2016, sono abrogati  i  commi  da  1  a
          9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2015, n. 34." 
              14. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147: 
              a)  al  comma  639,  le  parole:  «a  carico  sia   del
          possessore  che   dell'utilizzatore   dell'immobile»   sono
          sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
          dell'utilizzatore   dell'immobile,   escluse   le    unita'
          immobiliari  destinate   ad   abitazione   principale   dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
              b) il comma 669e' sostituito dal seguente: 
              «669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  e'  il
          possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
          e di aree edificabili, ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei
          terreni  agricoli  e   dell'abitazione   principale,   come
          definiti ai sensi dell'imposta municipale  propria  di  cui
          all'articolo 13, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, escluse  quelle  classificate  nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
              c) al comma 678 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi:  «Per   i   fabbricati   costruiti   e   destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni  possono
          modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
          per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; 
              d) al comma 681 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e'  detenuta
          da un soggetto che la  destina  ad  abitazione  principale,
          escluse quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,
          A/8 e A/9, il possessore versa la  TASI  nella  percentuale
          stabilita dal  comune  nel  regolamento  relativo  all'anno
          2015. Nel caso di mancato invio  della  delibera  entro  il
          termine del 10 settembre 2014 di cui al  comma  688  ovvero
          nel  caso  di   mancata   determinazione   della   predetta
          percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo
          al  2015,  la  percentuale  di  versamento  a  carico   del
          possessore  e'  pari  al  90   per   cento   dell'ammontare
          complessivo del tributo»; 
              e)  al  comma  688,  le  parole:  «21   ottobre»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «termine  perentorio  del  14
          ottobre»." 
              15.  All'articolo  13,  comma  2,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ivi  incluse  le
          unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
          proprieta' indivisa destinate a studenti universitari  soci
          assegnatari, anche in deroga al richiesto  requisito  della
          residenza anagrafica»." 
              16.  Il  comma  15-bis  dell'articolo  19  del   citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al
          possesso  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze
          della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili  del   matrimonio,   ad   eccezione   delle   unita'
          immobiliari che  in  Italia  risultano  classificate  nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
          l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per  cento  e  la
          detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,  di  euro
          200 rapportati al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
          protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
          adibita ad abitazione principale da piu'  soggetti  passivi
          la detrazione spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente
          alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima  si
          verifica»." 
              53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, dopo  il  comma  6  e'  inserito  il
          seguente: 
              «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 
              54.  Al  comma  678  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Per gli immobili locati a  canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento». 
              Comma 453: 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          14  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,   n.   164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 14. Attivita' di distribuzione. 
              1. - 6. Omissis. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              Omissis.". 
              Comma 454 : 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  151  e  170
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 151. Principi generali 
              1. Gli enti locali  ispirano  la  propria  gestione  al
          principio della programmazione. A tal  fine  presentano  il
          Documento unico di programmazione entro il 31 luglio  (514)
          di  ogni  anno  e  deliberano  il  bilancio  di  previsione
          finanziario entro il 31  dicembre  (513),  riferiti  ad  un
          orizzonte temporale almeno  triennale.  Le  previsioni  del
          bilancio sono elaborate sulla base delle linee  strategiche
          contenute nel documento unico di programmazione, osservando
          i principi contabili  generali  ed  applicati  allegati  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con
          decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza  di  motivate
          esigenze. 
              2. Il Documento unico  di  programmazione  e'  composto
          dalla Sezione strategica, della durata pari  a  quelle  del
          mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
          pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 
              3. Il bilancio di previsione finanziario  comprende  le
          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli
          esercizi successivi. Le  previsioni  riguardanti  il  primo
          esercizio   costituiscono   il   bilancio   di   previsione
          finanziario annuale. 
              4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
          rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il  profilo
          finanziario,   economico   e    patrimoniale,    attraverso
          l'adozione: 
              a)  della  contabilita'  finanziaria,  che  ha   natura
          autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
          finanziaria; 
              b) della contabilita'  economico-patrimoniale  ai  fini
          conoscitivi, per la rilevazione degli effetti  economici  e
          patrimoniali dei  fatti  gestionali  e  per  consentire  la
          rendicontazione economico e patrimoniale. 
              5. I risultati della gestione finanziaria, economico  e
          patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
          conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e   lo   stato
          patrimoniale. 
              6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
          sulla gestione che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
          gli altri documenti previsti dall'art.  11,  comma  4,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              7. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
              8. Entro il 30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118.". 
              Comma 455: 
              "Art. 170. Documento unico di programmazione 
              1. Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta
          presenta al Consiglio il Documento unico di  programmazione
          per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15  novembre  di
          ciascun anno, con lo schema di  delibera  del  bilancio  di
          previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio  la
          nota   di   aggiornamento   del    Documento    unico    di
          programmazione.   Con    riferimento    al    periodo    di
          programmazione decorrente  dall'esercizio  2015,  gli  enti
          locali non sono tenuti alla predisposizione  del  documento
          unico di programmazione e allegano al bilancio  annuale  di
          previsione una relazione previsionale e  programmatica  che
          copra un periodo pari a quello  del  bilancio  pluriennale,
          secondo le modalita'  previste  dall'ordinamento  contabile
          vigente nell'esercizio 2014. Il primo  documento  unico  di
          programmazione e' adottato con  riferimento  agli  esercizi
          2016 e successivi. Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla
          sperimentazione  adottano  la   disciplina   prevista   dal
          presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
              2. Il Documento unico di  programmazione  ha  carattere
          generale e costituisce la  guida  strategica  ed  operativa
          dell'ente. 
              3. Il Documento unico di programmazione si  compone  di
          due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione  operativa.
          La prima ha un orizzonte temporale di  riferimento  pari  a
          quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
          del bilancio di previsione. 
              4. Il documento unico di programmazione e'  predisposto
          nel rispetto di quanto  previsto  dal  principio  applicato
          della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Il Documento  unico  di  programmazione  costituisce
          atto  presupposto  indispensabile  per  l'approvazione  del
          bilancio di previsione. 
              6.  Gli  enti  locali  con  popolazione  fino  a  5.000
          abitanti predispongono il Documento unico di programmazione
          semplificato previsto  dall'allegato  n.  4/1  del  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni. 
              7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi
          di  inammissibilita'   e   di   improcedibilita'   per   le
          deliberazioni del Consiglio e della  Giunta  che  non  sono
          coerenti  con  le  previsioni  del   Documento   unico   di
          programmazione.". 
              Comma 456: 
              Si riporta il testo vigente del comma 186 dell'articolo
          2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 185. Omissis. 
              186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
          per il contenimento della spesa pubblica, i  comuni  devono
          adottare le seguenti misure: 
              a)  soppressione  della  figura  del  difensore  civico
          comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  funzioni  del
          difensore  civico  comunale  possono   essere   attribuite,
          mediante apposita convenzione, al  difensore  civico  della
          provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
          tale  caso  il  difensore  civico  provinciale  assume   la
          denominazione di  «difensore  civico  territoriale»  ed  e'
          competente a garantire l'imparzialita' e il buon  andamento
          della  pubblica  amministrazione,  segnalando,   anche   di
          propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
          i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
              b) soppressione delle circoscrizioni  di  decentramento
          comunale di cui all'articolo 17 del citato testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e  successive
          modificazioni, tranne che  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  250.000  abitanti,  che  hanno  facolta'   di
          articolare il loro territorio  in  circoscrizioni,  la  cui
          popolazione  media  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
          abitanti; e' fatto salvo il comma 5  dell'articolo  17  del
          Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              c)  possibilita'  di  delega  da  parte   del   sindaco
          dell'esercizio di  proprie  funzioni  a  non  piu'  di  due
          consiglieri, in alternativa alla  nomina  degli  assessori,
          nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; 
              d) soppressione della figura  del  direttore  generale,
          tranne che nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti; 
              e) soppressione dei consorzi di funzioni tra  gli  enti
          locali, ad eccezione dei  bacini  imbriferi  montani  (BIM)
          costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
          delle funzioni gia' esercitate  dai  consorzi  soppressi  e
          delle relative risorse e  con  successione  dei  comuni  ai
          medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
          altro effetto. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              ""Art. 31. Consorzi 
              1. Gli enti locali per la gestione associata di  uno  o
          piu' servizi e l'esercizio associato  di  funzioni  possono
          costituire un consorzio secondo le norme  previste  per  le
          aziende  speciali  di  cui  all'articolo  114,  in   quanto
          compatibili. Al consorzio possono  partecipare  altri  enti
          pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
          alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi  dell'articolo  30,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m),  e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   di   cui
          all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per  le
          aziende speciali.". 
              Comma 457: 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  255,  comma
          10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
          per il risanamento 
              1. - 9. Omissis. 
              10.   Non   compete   all'organo    straordinario    di
          liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
          relativi ai fondi a gestione vincolata,  ai  mutui  passivi
          gia' attivati per investimenti, ivi compreso  il  pagamento
          delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei  debiti
          assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento  di
          cui all'articolo 206. 
              Omissis.". 
              Comma 458: 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          del  decreto  legislativo  26   novembre   2010,   n.   216
          (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e  dei
          fabbisogni  standard  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
          Province), come modificato dal presente comma: 
              "Art. 5. Procedimento di determinazione dei  fabbisogni
          standard 
              1. Il procedimento  di  determinazione  del  fabbisogno
          standard si articola nel seguente modo: 
              a) la Societa' Soluzioni per  il  sistema  economico  -
          Sose s.p.a. la cui attivita', ai fini del presente decreto,
          ha  carattere   esclusivamente   tecnico,   predispone   le
          metodologie occorrenti alla individuazione  dei  fabbisogni
          standard e ne determina i valori con  tecniche  statistiche
          che danno  rilievo  alle  caratteristiche  individuali  dei
          singoli  Enti  locali,  conformemente  a  quanto   previsto
          dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio
          2009, n. 42, utilizzando i dati di  spesa  storica  tenendo
          conto dei gruppi omogenei e tenendo  altresi'  conto  della
          spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti  in  forma
          associata, considerando una quota di spesa per  abitante  e
          tenendo conto della produttivita' e della diversita'  della
          spesa   in   relazione   all'ampiezza   demografica,   alle
          caratteristiche territoriali, con  particolare  riferimento
          al livello di infrastrutturazione del territorio, ai  sensi
          di quanto previsto dagli articoli 21 e  22  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, alla presenza  di  zone  montane,  alle
          caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei
          predetti  diversi  enti,  al  personale   impiegato,   alla
          efficienza,  all'efficacia  e  alla  qualita'  dei  servizi
          erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti; 
              b) la Societa' Soluzioni per  il  sistema  economico  -
          Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa
          e  all'aggiornamento  delle  elaborazioni   relative   alla
          determinazione dei fabbisogni standard; 
              c) ai fini di cui alle lettere a)  e  b),  la  Societa'
          Soluzioni per il sistema  economico  --  Sose  s.p.a.  puo'
          predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
          funzionali a raccogliere i dati necessari  per  il  calcolo
          dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove  predisposti
          e somministrati, gli  Enti  locali  restituiscono  per  via
          telematica, entro sessanta giorni dalla  pubblicazione,  le
          informazioni  richieste.  Il  mancato  invio,  nel  termine
          predetto,  delle  informazioni   e'   sanzionato   con   la
          sospensione, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio
          delle informazioni, dei trasferimenti  a  qualunque  titolo
          erogati  all'Ente  locale  e  la  pubblicazione   dell'ente
          inadempiente nel sito internet del Ministero  dell'interno.
          Agli stessi fini di cui alle lettere  a)  e  b),  anche  il
          certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, contiene  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del
          fabbisogno standard; 
              d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
          in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
          l'Associazione  nazionale  dei   Comuni   Italiani-ANCI   e
          l'Unione  delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per i compiti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c)  del  presente  articolo,  la  Societa'
          Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. si  avvale
          della  collaborazione  scientifica  dell'Istituto  per   la
          finanza  e  per  l'economia  locale-IFEL,  in  qualita'  di
          partner scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'
          nella realizzazione di  tutte  le  attivita'  previste  dal
          presente decreto. In particolare, IFEL fornisce  analisi  e
          studi  in  materia  di  contabilita'  e  finanza  locale  e
          partecipa alla  fase  di  predisposizione  dei  sistemi  di
          rilevazione di informazioni e della  loro  somministrazione
          agli enti locali; concorre allo sviluppo della  metodologia
          di  calcolo   dei   fabbisogni   standard,   nonche'   alla
          valutazione   dell'adeguatezza   delle   stime    prodotte;
          partecipa   all'analisi   dei   risultati;   concorre    al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti  locali;
          la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo; 
              e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
          e  le  elaborazioni  relative   alla   determinazione   dei
          fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono  sottoposte
          alla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard,
          istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29,  della  legge
          28  dicembre  2015,  n.  208,  anche   separatamente,   per
          l'approvazione; in assenza di osservazioni,  le  stesse  si
          intendono  approvate  decorsi  quindici  giorni  dal   loro
          ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati  dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard   sono
          trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
          - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
          al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono  nella  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati  nel  sito
          "www.opencivitas.it", il quale  consente  ai  cittadini  ed
          agli Enti locali di accedere  ai  dati  monitorati  e  alle
          elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52  del
          citato codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82. L'invio delle informazioni di cui  alla  lettera  c)
          costituisce  espressa  adozione  di  una  licenza  di   cui
          all'articolo 2, comma 1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
          legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". 
              Comma 459: 
              Si riporta il testo vigente del comma  9  dell'articolo
          47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  47.  (Concorso  delle  province,  delle   citta'
          metropolitane e  dei  comuni  alla  riduzione  della  spesa
          pubblica) 
              1. - 8. Omissis. 
              9.  Gli  importi  delle  riduzioni  di   spesa   e   le
          conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun  comune
          sono determinati con decreto del Ministro  dell'interno  da
          emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno  2014  e
          del 28 febbraio per gli anni  successivi,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 8, relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          beni e  servizi,  la  riduzione  e'  operata  nella  misura
          complessiva di 360 milioni di euro per il  2014  e  di  540
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,
          proporzionalmente alla spesa media,  sostenuta  nell'ultimo
          triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
          allegata al presente decreto. A decorrere  dall'anno  2018,
          qualora la spesa relativa  ai  codici  SIOPE  di  cui  alla
          tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata  per
          conto  dei  comuni  facenti  parte  della  stessa  gestione
          associata, le riduzioni di cui alla presente  lettera  sono
          applicate  a  tutti  i  comuni  compresi   nella   gestione
          associata, proporzionalmente alla quota di  spesa  ad  essi
          riferibile. A tal fine, la regione  acquisisce  dal  comune
          capofila  idonea  certificazione  della  quota   di   spesa
          riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata
          e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno  precedente  a
          quello di riferimento, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministero dell'interno, che ne  tengono  conto
          in  sede  di  predisposizione  del  decreto   annuale   del
          Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione
          del Fondo di solidarieta'  comunale.  In  caso  di  mancata
          comunicazione da parte  della  regione  entro  il  predetto
          termine del 30 aprile, il riparto  non  tiene  conto  della
          ripartizione proporzionale  tra  i  comuni  compresi  nella
          gestione associata;  restano  in  tal  caso  confermate  le
          modalita' di riparto di cui al presente articolo.  Per  gli
          enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi  medi  nei
          pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90
          giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto  legislativo
          9 ottobre 2002, n. 231, la  riduzione  di  cui  al  periodo
          precedente e' incrementata del 5  per  cento.  Ai  restanti
          enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          proporzionalmente  ridotta  in  misura  corrispondente   al
          complessivo incremento di cui al  periodo  precedente.  Per
          gli enti che nell'ultimo  anno  hanno  fatto  ricorso  agli
          strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
          o dagli altri soggetti aggregatori di cui  all'articolo  9,
          commi 1 e 2, in misura inferiore al  valore  mediano,  come
          risultante  dalle  certificazioni  di  cui  alla   presente
          lettera  la  riduzione  di  cui   al   primo   periodo   e'
          incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
          di cui al periodo precedente e'  proporzionalmente  ridotta
          in misura corrispondente al complessivo incremento  di  cui
          al periodo precedente. A tal fine gli enti  trasmettono  al
          Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate  dallo
          stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
          febbraio per ciascuno degli anni  dal  2015  al  2018,  una
          certificazione sottoscritta dal rappresentante legale,  dal
          responsabile  finanziario  e   dall'organo   di   revisione
          economico-finanziaria,  attestante  il  tempo   medio   dei
          pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
          somma delle differenze dei tempi di  pagamento  rispetto  a
          quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231,  al  numero  dei  pagamenti  stessi.  Nella   medesima
          certificazione  e',  inoltre,  indicato  il  valore   degli
          acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai  codici  SIOPE
          indicati  nell'allegata  tabella  B   sostenuti   nell'anno
          precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti
          mediante  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  messi   a
          disposizione  da  Consip  S.p.A.  o  dagli  altri  soggetti
          aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso  di
          mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
          indicati si applica l'incremento del 10 per cento; 
              b)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 15, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  di
          2,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
          2018, la riduzione e' operata in proporzione al  numero  di
          autovetture  possedute   da   ciascun   comune   comunicato
          annualmente  al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
          della Funzione Pubblica; 
              c)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 14 relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa, di 14  milioni
          di euro, per l'anno 2014  e  di  21  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2015  al  2018,  la  riduzione  e'
          operata in proporzione alla spesa comunicata  al  Ministero
          dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
              Omissis.". 
              Comma 460: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              Comma 463: 
              Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 712 e da
          719 a 734 dell'articolo 1 della citata  legge  n.  208  del
          2015: 
              "709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della
          Repubblica, gli enti di cui  al  comma  1  dell'articolo  9
          della legge 24  dicembre  2012,  n.  243,  concorrono  alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi da  707  a  734
          del   presente   articolo,   che   costituiscono   principi
          fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          sensi degli articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi  di
          finanza pubblica, gli enti  di  cui  al  comma  709  devono
          conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
          tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
          modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732." 
              710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle  regioni  che
          rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio  di  cui  al
          comma 710 e che conseguono un saldo  finale  di  cassa  non
          negativo fra le entrate finali  e  le  spese  finali,  sono
          assegnate con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze entro il 30 luglio di  ciascun  anno  le  eventuali
          risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
          giugno ai sensi della lettera b), comma 723,  del  presente
          articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni  che  nel  2015
          hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di  cui
          al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,
          n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi  della
          lettera a) del comma 474 dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190.  L'ammontare  delle  risorse  per
          ciascuna regione e' determinato d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano.  Le  regioni  che
          conseguono  il  saldo  finale  di   cassa   non   negativo,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
          saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi
          risultati, in termini di competenza e in termini di  cassa,
          secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al  comma
          720. Ai fini del  saldo  di  cassa  rileva  l'anticipazione
          erogata dalla tesoreria statale  nel  corso  dell'esercizio
          per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita
          voce  delle  partite  di  giro,  al  netto  delle  relative
          regolazioni contabili imputate  contabilmente  al  medesimo
          esercizio. 
              711.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  710,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle  entrate  e
          nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
          il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa,  al
          netto    della     quota     riveniente     dal     ricorso
          all'indebitamento." 
              712.  A  decorrere  dall'anno  2016,  al  bilancio   di
          previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
          le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede  di
          rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
          cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal  fine,
          il  prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione   non
          considera gli stanziamenti  del  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri  concernenti
          accantonamenti  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
          amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del
          predetto saldo e' definito secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 11, comma  11,  del  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il
          prospetto  e'  allegato  al  bilancio  di  previsione  gia'
          approvato mediante  delibera  di  variazione  del  bilancio
          approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma
          11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118." 
              "719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  a
          quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
          di elementi informativi utili per la finanza pubblica,  gli
          enti  di  cui  al  comma  709  trasmettono   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
          le risultanze del saldo di cui al comma 710,  con  tempi  e
          modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero
          sentite, rispettivamente,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
          di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando  il
          sistema    web    appositamente    previsto    nel     sito
          «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
          il termine perentorio del 31  marzo  di  ciascun  anno,  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato  una  certificazione
          dei risultati conseguiti, firmata  digitalmente,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
          marzo  2005,  n.  82,  dal   rappresentante   legale,   dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, ove previsto,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
          comma  719.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
          certificazione ha valore giuridico ai  sensi  dell'articolo
          45, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
          marzo  2005,  n.  82.   La   mancata   trasmissione   della
          certificazione entro il termine  perentorio  del  31  marzo
          costituisce  inadempimento  all'obbligo  del  pareggio   di
          bilancio. Nel caso in cui  la  certificazione,  sebbene  in
          ritardo, sia trasmessa  entro  trenta  giorni  dal  termine
          stabilito per l'approvazione del rendiconto della  gestione
          e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo  di  cui
          al comma 710, si applicano le sole disposizioni di  cui  al
          comma 723, lettera e). 
              721. Decorsi trenta giorni dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di
          mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
          certificazione,  il  presidente  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
          l'unico  revisore  nel  caso  di  organo  monocratico,   in
          qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede,   pena   la
          decadenza   dal   ruolo   di   revisore,   ad    assicurare
          l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
          certificazione entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso
          in cui la certificazione sia trasmessa dal  commissario  ad
          acta  entro  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto  di  gestione  e  attesti  il
          conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
          si applicano le sole disposizioni  di  cui  al  comma  723,
          lettere e) e f). Sino alla data di  trasmissione  da  parte
          del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di  risorse  o
          trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
          all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
          a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato provvede  a  trasmettere  apposita  comunicazione  al
          predetto Ministero. 
              722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto della gestione, gli  enti  di
          cui  al   comma   709   non   possono   trasmettere   nuove
          certificazioni  a  rettifica  di  quelle  precedenti.  Sono
          comunque tenuti ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
          rettifica della precedente, solo  gli  enti  che  rilevano,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di  saldo  di
          cui al comma 710 
              723. In caso di mancato conseguimento del saldo di  cui
          al   comma   710,    nell'anno    successivo    a    quello
          dell'inadempienza: 
              a) l'ente locale e' assoggettato ad una  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  In
          caso di incapienza gli enti locali sono  tenuti  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al
          capitolo 3509, articolo 2. In caso  di  mancato  versamento
          delle predette somme residue nell'anno successivo a  quello
          dell'inadempienza, il recupero e' operato con le  procedure
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              b) la regione  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro  sessanta  giorni  dal  termine
          stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
          al   rispetto   del   pareggio   di   bilancio,   l'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
          scostamento a valere sulle giacenze depositate a  qualsiasi
          titolo  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale.
          Trascorso inutilmente il  termine  dei  trenta  giorni  dal
          termine di approvazione del rendiconto della  gestione  per
          la  trasmissione  della  certificazione  da   parte   della
          regione, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo  dai
          conti  della   tesoreria   statale   sino   a   quando   la
          certificazione non e' acquisita; 
              c) l'ente non puo' impegnare  spese  correnti,  per  le
          regioni al netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
          nell'anno precedente a quello di riferimento; 
              d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti o le aperture di linee  di
          credito devono essere corredati da apposita attestazione da
          cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
          periodo   relativo    all'anno    precedente.    L'istituto
          finanziatore  o  l'intermediario   finanziario   non   puo'
          procedere al finanziamento o al collocamento  del  prestito
          in assenza della predetta attestazione; 
              e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
          a   qualsiasi   titolo,    con    qualsivoglia    tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione; 
              f) l'ente e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di
          funzione ed i  gettoni  di  presenza  del  presidente,  del
          sindaco  e  dei   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuta la  violazione,  con  una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
          al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
              724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
          saldo di cui al comma  710  sia  accertato  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          le sanzioni di cui al  comma  723  si  applicano  nell'anno
          successivo  a  quello  della  comunicazione   del   mancato
          conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
          indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui  al
          comma 723, lettera  f),  e'  applicata  al  presidente,  al
          sindaco  e   ai   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. 
              725. Gli enti  di  cui  al  comma  724  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione mediante l'invio di  una
          nuova certificazione al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
              726. I contratti di servizio e gli altri atti posti  in
          essere dagli enti, che si configurano elusivi delle  regole
          di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli. 
              727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
          Corte dei conti accertino che il rispetto delle  regole  di
          cui ai  commi  da  707  a  734  e'  stato  artificiosamente
          conseguito  mediante  una  non  corretta  applicazione  dei
          principi contabili di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, o altre forme elusive,  le  stesse  irrogano,
          agli amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi
          delle  predette  regole,  la  condanna  ad   una   sanzione
          pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
          carica percepita al momento di commissione dell'elusione e,
          al responsabile amministrativo  individuato  dalla  sezione
          giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. 
              728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del
          proprio territorio a peggiorare il saldo di  cui  al  comma
          710 per consentire esclusivamente un aumento degli  impegni
          di  spesa  in  conto  capitale,   purche'   sia   garantito
          l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
          contestuale miglioramento, di pari  importo,  del  medesimo
          saldo dei  restanti  enti  locali  della  regione  e  della
          regione stessa. Per  gli  anni  2016  e  2017,  la  Regione
          siciliana e  le  regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta operano  la  compensazione  mediante  la  riduzione
          dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in  termini  di
          competenza eurocompatibile di  cui  all'articolo  1,  comma
          454, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e  la  regione
          Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano mediante  il  contestuale  miglioramento,  di  pari
          importo, del proprio  saldo  programmatico  riguardante  il
          patto di stabilita' interno. 
              729. Gli spazi finanziari  ceduti  dalla  regione  sono
          assegnati tenendo conto  prioritariamente  delle  richieste
          avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000  abitanti,
          dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno  2011,
          nonche' dai comuni  che  accolgono  richiedenti  protezione
          internazionale. 
              730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi  di
          cui al  comma  728,  le  regioni  e  le  province  autonome
          definiscono criteri di virtuosita' e  modalita'  operative,
          previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
          locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
          delle autonomie locali.  Per  i  medesimi  fini,  gli  enti
          locali comunicano  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
          alle regioni e alle province autonome, entro il  15  aprile
          ed entro il 15  settembre,  gli  spazi  finanziari  di  cui
          necessitano per effettuare esclusivamente impegni in  conto
          capitale ovvero gli spazi finanziari che  sono  disposti  a
          cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile  e  del  30
          settembre, le regioni e  le  province  autonome  comunicano
          agli   enti   locali   interessati   i   saldi    obiettivo
          rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
          con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
          o provincia autonoma, gli elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
          dal comma  731.  Gli  spazi  finanziari  attribuiti  e  non
          utilizzati per impegni in conto capitale  non  rilevano  ai
          fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710. 
              731. Agli enti locali che cedono  spazi  finanziari  e'
          riconosciuta,  nel   biennio   successivo,   una   modifica
          migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata  al
          valore  degli  spazi  finanziari  ceduti,  fermo   restando
          l'obiettivo complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
          locali  che  acquisiscono  spazi  finanziari,  nel  biennio
          successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati  per
          un importo  complessivamente  pari  agli  spazi  finanziari
          acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari  concessi
          e attribuiti deve risultare, per ogni anno di  riferimento,
          pari a zero. 
              732. Gli  enti  locali  che  prevedono  di  conseguire,
          nell'anno  di  riferimento,   un   differenziale   negativo
          rispetto al saldo di cui al comma 710  possono  richiedere,
          per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
          meccanismo di cui al comma 728, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, mediante il sito web 
 
 
 
          «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
          appositamente predisposto, entro il termine perentorio  del
          15 giugno, gli spazi di cui necessitano  nell'esercizio  in
          corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
          enti locali  che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
          riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
          cui  al  comma  710,  possono   comunicare   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
 
 
 
          «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
          appositamente predisposto, entro il termine perentorio  del
          15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
          corso. Qualora l'entita' delle  richieste  pervenute  dagli
          enti  superi  l'ammontare  degli  spazi   finanziari   resi
          disponibili,  l'attribuzione  e'   effettuata   in   misura
          proporzionale   agli   spazi   finanziari   richiesti.   Il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
          dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
          presente comma, con riferimento  all'anno  in  corso  e  al
          biennio  successivo.  Agli  enti  che  acquisiscono   spazi
          finanziari   e'   peggiorato,   nel   biennio   successivo,
          l'obiettivo per un importo annuale pari  alla  meta'  della
          quota  acquisita,  mentre  agli  enti  che   cedono   spazi
          finanziari  l'obiettivo  di  ciascun   anno   del   biennio
          successivo e' migliorato in  misura  pari  alla  meta'  del
          valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
          spazi finanziari ceduti e di quelli  attribuiti,  per  ogni
          anno di riferimento, e' pari a zero. 
              733. Qualora risultino, anche sulla base dei  dati  del
          monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa  degli
          enti non coerenti con gli impegni  finanziari  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentite la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, propone  adeguate  misure  di  contenimento  della
          predetta spesa. 
              734. Per gli anni 2016  e  2017,  alle  regioni  Friuli
          Venezia Giulia, Valle d'Aosta,  Trentino-Alto  Adige,  alla
          Regione siciliana e alle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano non si applicano le disposizioni di  cui  al  comma
          723 del presente articolo e resta ferma la  disciplina  del
          patto di stabilita' interno recata dall'articolo  1,  commi
          454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  come
          attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.". 
              Commi 464: 
              Per il testo del comma 721 dell'articolo 1 della citata
          legge n. 208 del 2015, modificato dal  presente  comma,  si
          veda nelle note al comma 463. 
              Comma 465: 
              Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243  del
          2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  117,  terzo
          comma, e 119, secondo comma, della Costituzione: 
              "Art. 117. 
              1. - 2. Omissis. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Omissis." 
              "119. Omissis. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              Omissis.". 
              Comma 466: 
              Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243  del
          2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  118
          del 2011 e' riportato nelle note al comma 424. 
              Comma 467: 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  118
          del 2011 e' riportato nelle note al comma 424. 
              Comma 468: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge
          n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  118
          del 2011 e' riportato nelle note al comma 424. 
              Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis e  5-quater
          dell'articolo 175 del citato decreto legislativo n. 267 del
          2000: 
              "Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione  ed  al
          piano esecutivo di gestione 
              1. - 5. Omissis. 
              5-bis.    L'organo    esecutivo    con    provvedimento
          amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
          gestione, salvo quelle di  cui  al  comma  5-quater,  e  le
          seguenti variazioni del bilancio di previsione  non  aventi
          natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente
          applicative delle decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel bilancio: 
              a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo   della   quota
          vincolata e accantonata del  risultato  di  amministrazione
          nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
          reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
          di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a
          entrate vincolate, secondo le modalita' previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies; 
              b)  variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;