art. 1 (commi 201-300)
  201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i  requisiti
di cui al comma 199 del presente  articolo,  le  indennita'  di  fine
servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui  il  soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse  secondo
le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  e  sulla  base  della  disciplina  vigente  in  materia  di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 199
a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, avuto particolare riguardo: 
    a) alla determinazione  delle  caratteristiche  specifiche  delle
attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d); 
    b)  alle  procedure  per  l'accertamento  delle  condizioni   per
l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e  alla  relativa
documentazione da presentare a tali fini; 
    c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma
203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
presentazione della domanda di accesso al beneficio; 
    e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello  svolgimento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
    f) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro; 
    g) all'individuazione dei criteri di priorita' di  cui  al  comma
203; 
    h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavoratori interessati. 
  203. Il beneficio dell'anticipo  del  pensionamento  ai  sensi  dei
commi da 199 a 202 e'  riconosciuto  a  domanda  nel  limite  di  360
milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di  euro  per  l'anno
2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno  2020.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi  di  scostamenti,
anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione
della maturazione dei  requisiti  agevolati  di  cui  al  comma  199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data
di presentazione della domanda, al fine di  garantire  un  numero  di
accessi  al  pensionamento,  sulla  base   dei   predetti   requisiti
agevolati, non superiore al numero di  pensionamenti  programmato  in
relazione alle predette risorse finanziarie. 
  204. A far data dalla sua decorrenza il  trattamento  pensionistico
di cui al comma 199 del  presente  articolo  non  e'  cumulabile  con
redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un  periodo  di  tempo
corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva  di  cui
all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e l'anzianita' contributiva al momento del pensionamento. 
  205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204  non  e'  cumulabile
con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui al
comma 199 del  presente  articolo,  fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  206. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge: 
    a) l'articolo 24, comma  17-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' abrogato; 
    b) all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «,  compreso   l'anno   di
maturazione dei requisiti,» sono  soppresse  e  le  parole:  «per  le
pensioni  aventi  decorrenza  entro  il  31  dicembre   2017;»   sono
sostituite dalla seguente: «ovvero»; 
      2) alla lettera b),  le  parole:  «,  per  le  pensioni  aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  via
transitoria, con riferimento ai requisiti di cui  al  presente  comma
non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni
2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi  dell'articolo  24,  comma  13,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    d) all'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera b), le parole:  «a  decorrere  dal  1º  gennaio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; 
      2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
  «b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di  maturazione  dei  requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel  corso  dell'anno
2017; 
  b-ter)  entro  il  1º  maggio  dell'anno  precedente  a  quello  di
maturazione dei requisiti  agevolati  qualora  tali  requisiti  siano
maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018». 
  207. Per effetto di quanto stabilito dal  comma  206  del  presente
articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera  f),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di  84,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro  per  l'anno  2018,  di
124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di  euro  per
l'anno 2020, di 123,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di  144,4
milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per  l'anno
2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4  milioni  di
euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2026,  con  conseguente  corrispondente  incremento  degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  21
aprile 2011, n. 67. 
  208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e  207,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
apportate le necessarie modificazioni al  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre  2011,  anche  introducendo
eventuali semplificazioni  nella  documentazione  necessaria  per  la
richiesta  di  accesso  al  beneficio,  fermi  restando  i  contenuti
informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo  ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
  209. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le
parole: «In attesa  della  legge  di  riforma  generale  del  sistema
pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui  applicare
il coefficiente di trasformazione  per  il  calcolo  della  quota  di
pensione nel sistema  contributivo  come  previsto  dall'articolo  1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 
  210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Se alla formazione del reddito  complessivo  concorrono  uno  o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile  con  quella
prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al  periodo  di
pensione nell'anno, pari a: 
    a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera  8.000  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro; 
    b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
    c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro». 
  211. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980,  n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi  563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i  benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge  23  novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto  2004,
n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 
  212. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e  verifica  relativa
alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  dall'articolo   22   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi  da  231  a
234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo  1,
commi  da  194  a  198,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,
dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e  dai  relativi
decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e  14  febbraio  2014,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  24
luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio  2013  e
n. 89 del 16 aprile 2014, nonche' dall'articolo 1,  commi  da  265  a
276, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  resa  possibile  in
relazione alle misure per le quali la certificazione del  diritto  al
beneficio e' da ritenere conclusa  nonche'  a  quanto  stabilito  dal
comma 213 del presente articolo, i complessivi  importi  indicati  al
quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.  228  del
2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di  euro  per  l'anno  2013,
908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni
di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di  euro  per  l'anno  2018,
734,8 milioni di euro per l'anno 2019,  388,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  cui
corrisponde  la  rideterminazione  del  limite  numerico  massimo  in
137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di  spesa  e
numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n.  147  del  2013.  Ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge  n.
228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo  periodo  del
predetto comma 235 e' incrementata di  641,85  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro  per  l'anno  2018,  di  106,54
milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per  l'anno
2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023. 
  213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche  accertato
ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti  e  le
decorrenze  vigenti  prima  della   data   di   entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'  della  circostanza  che
risultano trascorsi i termini  decadenziali  di  comunicazione  degli
elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22,  comma
1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  le  parole:  «ulteriori
35.000 soggetti» sono sostituite dalle  seguenti:  «ulteriori  19.741
soggetti». 
  214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando, nei limiti  definiti  ai  sensi  del  comma  212  del
presente  articolo,  le  salvaguardie  ivi  indicate,  continuano  ad
applicarsi ai seguenti soggetti  che  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) nel limite di 11.000  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli  4,
11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi  dell'articolo
3  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,  a  seguito  di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, ovvero  da  aziende  cessate  o  interessate  dall'attivazione,
precedente  alla  data  di  licenziamento,  delle  vigenti  procedure
concorsuali  quali  il  fallimento,  il  concordato  preventivo,   la
liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria  speciale,  previa  esibizione  della
documentazione  attestante  la  data   di   avvio   della   procedura
concorsuale,  anche  in  mancanza  dei  predetti   accordi,   cessati
dall'attivita'  lavorativa  entro  il  31   dicembre   2014   e   che
perfezionano, anche mediante il versamento di  contributi  volontari,
entro  trentasei  mesi  dalla   fine   del   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' o  del  trattamento  speciale  edile,  i
requisiti  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui
alla  presente   lettera,   anche   in   deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
184, puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa e puo'  comunque  essere  effettuato
solo con riferimento ai  trentasei  mesi  successivi  al  termine  di
fruizione dell'indennita' di mobilita'  o  del  trattamento  speciale
edile  indicato  dalla  presente  lettera.   Eventuali   periodi   di
sospensione dell'indennita' di mobilita', ai sensi  dell'articolo  8,
commi 6 e 7, della legge n.  223  del  1991  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore
della presente legge per svolgere attivita' di lavoro subordinato,  a
tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato
mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini
del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennita'  stessa  e
non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui  al
presente comma; 
    b)  nel  limite  di  9.200  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente prima della data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214,  entro  l'ottantaquattresimo  mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    c)  nel  limite  di  1.200  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente prima della data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo  alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
    d)  nel  limite  di  7.800  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011; 
    e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui  all'articolo
24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere  figli  con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore  del  decreto-legge  n.
201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
    f) nel  limite  di  800  soggetti,  con  esclusione  del  settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai  lavoratori
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e  ai  lavoratori  in
somministrazione con  contratto  a  tempo  determinato,  cessati  dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo  indeterminato,  i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il  settantaduesimo  mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011. 
  215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera  a),  che  siano
gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente  a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi  ai  trentasei  mesi  successivi  alla  fine  del
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o  del  trattamento
speciale edile come specificato nel medesimo comma 214. 
  216. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al comma 214 del presente  articolo  che  intendono
avvalersi dei requisiti di accesso  e  del  regime  delle  decorrenze
vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   del   medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011,  sulla  base  della  data  di  cessazione  del
rapporto  di  lavoro,  e  provvede  a  pubblicare  nel  proprio  sito
internet, in  forma  aggregata  al  fine  di  rispettare  le  vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti
a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di  evidenziare
le domande  accolte,  quelle  respinte  e  le  relative  motivazioni.
Qualora  dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del   limite
numerico delle domande di pensione e dei limiti di  spesa,  anche  in
via prospettica, determinati ai sensi dei  commi  214  e  218,  primo
periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo. 
  217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto  dall'INPS
ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai  fini
della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 10 ottobre 2014, n. 147. 
  218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di
30.700 soggetti e nel limite massimo  di  137  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di  368  milioni
di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno  2020,  di
261 milioni di euro per l'anno 2021,  di  171  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni  di
euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno  2025  e  di  3
milioni di euro per l'anno 2026.  Conseguentemente,  all'articolo  1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati
al quarto periodo,  come  modificati  ai  sensi  del  comma  212  del
presente  articolo,  sono  corrispondentemente   incrementati   degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a
243,4 milioni di euro per l'anno 2013,  908,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni
di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di  euro  per  l'anno  2017,
1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro  per
l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni  di
euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  81,9
milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno  2024,
9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 167.795 soggetti. 
  219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma  235,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212
del presente articolo, e' ridotta di 134 milioni di euro  per  l'anno
2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di  106,54  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023. 
  220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 214  a  218  del  presente  articolo  si  provvede  altresi'
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro
per l'anno 2018, per 22 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  per  30
milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di  euro  per  l'anno
2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di  euro
per l'anno 2023, per 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  per  6
milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di  euro  per  l'anno
2026. 
  221.  Le  risorse  residue  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a  219  del  presente
articolo, concorrono alla  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti
dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente  legge,
e, conseguentemente,  all'articolo  1,  comma  235,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, sono soppressi  i  primi  tre  periodi  e  gli
ultimi due periodi. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui  al
comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche  in
via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma
218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  222. Al fine di portare a conclusione  la  sperimentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  la
facolta' prevista dal medesimo articolo 1, comma 9,  e'  estesa  alle
lavoratrici che non hanno  maturato  entro  il  31  dicembre  2015  i
requisiti  previsti  dalla  stessa  disposizione  per  effetto  degli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del  presente  articolo
restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  il
regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  il  regime  delle
decorrenze, nonche' il sistema di calcolo delle prestazioni applicati
al pensionamento di anzianita' di cui all'articolo 1, comma 9,  della
legge 23 agosto 2004, n. 243. 
  224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in  18,3
milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro  per  l'anno
2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019,  in  68,6  milioni  di
euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno  2021  e  in
1,7 milioni di euro per l'anno 2022. 
  225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede: 
    a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  0,2
milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223; 
    b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da  parte
dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  di  una  quota  pari  a  22,2
milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di  euro  per  l'anno
2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n.  845,  con  esclusione  delle  somme  destinate  al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali  nazionali  per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388; 
    c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a  33,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di  euro  per  l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo  2,
comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il  sostegno  degli
oneri derivanti dalle  prestazioni  di  vecchiaia  anticipata  per  i
giornalisti   dipendenti   da   aziende   in    ristrutturazione    o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui  all'articolo  37  della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa di  5,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di  5  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. Sono  conseguentemente  aumentati  i  limiti  di
spesa di cui all'articolo  41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14. 
  227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a
232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai
piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali prima della data di  entrata  in
vigore della presente legge, ancorche' ne siano esauriti i termini di
durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei
trattamenti ovvero della decadenza del  termine  di  sessanta  giorni
previsto dall'alinea del comma  1  dell'articolo  37  della  legge  5
agosto 1981, n.  416,  del  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dalla  quale  inizia  a
decorrere nuovamente il predetto  termine.  L'Istituto  nazionale  di
previdenza dei  giornalisti  italiani  prende  in  considerazione  le
domande   di   pensionamento   secondo   l'ordine   cronologico    di
presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
comma  226  del  presente  articolo  e  delle   condizioni   di   cui
all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata
finanziate ai sensi dei commi da 226  a  232  del  presente  articolo
concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori  di  lavoro  di
cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14. 
  229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti
che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata
finanziati ai sensi dei commi da 226  a  232  del  presente  articolo
comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in  cui
il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda  diversa  facente
capo al medesimo gruppo editoriale. 
  230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede: 
    a) quanto a  5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione della quota del Fondo per  il  pluralismo  e
l'innovazione  dell'informazione  destinata  per  l'anno  2017   agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei  ministri
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26  ottobre  2016,  n.
198; 
    b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno  2020  e  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2021, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i
medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'
speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di  euro  della  quota  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  destinata
per l'anno 2017 agli interventi di competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
26 ottobre 2016, n. 198. 
  231. Alla compensazione  dei  conseguenti  effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente  articolo
si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per
l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 17,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2017. 
  233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  284,
quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  ridotta  di
100 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e, conseguentemente,  le  somme  versate  in  entrata  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo  periodo  del  medesimo
comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
60 milioni di euro  per  l'anno  2018,  sono  trasferite  all'INPS  a
copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma  284  nella
misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di  euro
per l'anno 2018 e rimangono acquisite al  bilancio  dello  Stato  per
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50  milioni  di
euro per l'anno 2018. 
  234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  3
maggio 2016, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono  sostituite  dalle
seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al  primo
periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarieta'
per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione  e  del  reddito
del  personale  del   credito   cooperativo.   L'operativita'   delle
disposizioni di cui ai  primi  due  periodi  del  presente  comma  e'
subordinata  all'emanazione  dei  regolamenti  di  adeguamento  della
disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge.  Dall'attuazione  di
quanto previsto dal  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  235. Fino al 31 dicembre  2019,  con  riferimento  alle  imprese  o
gruppi  di  imprese  coinvolti  in  processi  di  ristrutturazione  o
fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarieta'
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi  a  processi
di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilita'  e  rafforzarne
la patrimonializzazione, il contributo  straordinario  a  carico  del
datore di lavoro previsto dall'articolo 33,  comma  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno  straordinario  per
il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9,  lettera  b),
del medesimo decreto legislativo n.  148  del  2015,  e'  ridotto,  a
domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e  nei  limiti  e
alle condizioni di cui al comma 236  del  presente  articolo,  di  un
importo pari all'85 per cento  dell'importo  equivalente  alla  somma
della prestazione di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  4
marzo  2015,  n.  22,  e  della  contribuzione  figurativa   di   cui
all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015,  per
i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50  per
cento dell'importo equivalente  alla  medesima  somma,  per  i  nuovi
accessi  all'assegno  straordinario  negli  anni  2018  e  2019,  con
riferimento a un limite massimo complessivo  di  25.000  accessi  nel
triennio  2017-2019.  Detto  importo  e'   calcolato,   per   ciascun
lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22  del  2015,  e  in
ogni caso relativamente  a  un  periodo  non  superiore  alla  durata
dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento  degli
assegni straordinari  necessaria  per  effetto  della  riduzione  del
contributo straordinario di cui al primo periodo del  presente  comma
provvede la Gestione degli interventi  assistenziali  e  di  sostegno
alle  gestioni  previdenziali,  istituita  presso  l'INPS  ai   sensi
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  236. Il beneficio di cui al comma 235 e' riconosciuto ai datori  di
lavoro nel limite di 174 milioni di euro  per  l'anno  2017,  di  224
milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di  euro  per  l'anno
2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni  di  euro
per l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle  domande
presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti  di
spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite
numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo  restando  il  limite
numerico complessivo di cui al comma 235,  qualora  dal  monitoraggio
risulti il raggiungimento, anche in via prospettica,  dei  limiti  di
spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS  non
prende  in  esame  ulteriori  domande  finalizzate  a  usufruire  del
beneficio di  cui  al  comma  235.  Alle  attivita'  previste  l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarieta' di  cui  al
comma 234 provvedono, a loro  carico  e  previo  il  versamento  agli
stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori
di lavoro ai sensi  del  secondo  periodo  del  presente  comma,  nei
confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei  successivi  sette  anni,
anche al versamento della contribuzione correlata  a  periodi,  utili
per il conseguimento  del  diritto  alla  pensione  anticipata  o  di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai
Fondi di solidarieta'. Gli oneri di  finanziamento  sono  versati  ai
Fondi dal  datore  di  lavoro  e  costituiscono  specifica  fonte  di
finanziamento con destinazione riservata alle  finalita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma. L'operativita'  della  disposizione
di cui ai  primi  due  periodi  del  presente  comma  e'  subordinata
all'emanazione dei regolamenti di adeguamento  della  disciplina  dei
Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge.  Dall'attuazione  di  quanto
previsto dal presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  238. Lo stanziamento  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato  di  150  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  rifinanziata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ridotta di 150  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  239. Nelle more dell'attuazione dei  provvedimenti  legislativi  di
cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, per l'anno  2017  sono  definiti,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili nel Fondo per la lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n.  208
del 2015, nuovi criteri di accesso  alla  misura  di  contrasto  alla
poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima
legge n. 208 del 2015, anche  al  fine  di  ampliare  la  platea  nel
rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente. Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita'  di  prosecuzione  della
sperimentazione  dell'assegno  di  disoccupazione  (ASDI),   di   cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse  disponibili
nel predetto Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale. 
  240. A valere sulle risorse del Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si  provvede,  nei
limiti degli importi rispettivamente indicati: 
    a)  alla   restituzione   dell'anticipazione   effettuata   dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  interventi  di  pubblica
utilita' e socialmente utili nei  territori  di  Genova  Cornigliano,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017; 
    b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo  32,  comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni
effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di  euro
per  l'anno  2018  e  di  3  milioni  di  euro   per   l'anno   2019;
conseguentemente, all'articolo 32,  comma  3,  primo  periodo,  dello
stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016  e  2017»  e  le  parole:
«sono incrementate di 27 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  27
milioni di euro per l'anno  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono incrementate di 27 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  27
milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno
2017»; 
    c) all'incremento di 15 milioni di euro annui  del  finanziamento
della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608,  introdotto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al  comma  4-bis
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le  parole:
«euro 15 milioni annui» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro  30
milioni annui»; 
    d) al finanziamento delle misure di sostegno  al  reddito  per  i
lavoratori dipendenti dalle  imprese  del  settore  del  call-center,
previste dall'articolo  44,  comma  7,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno
2017. 
  241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui  all'articolo  24,
comma  1,  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  80,   e'
riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura  massima  di  tre
mesi. 
  242. Durante il  periodo  di  congedo  di  cui  al  comma  241,  la
lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennita' giornaliera
pari all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero  stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge  26  settembre  1981,  n.  537,  nella
misura risultante, per la qualifica di  impiegato,  dalla  tabella  A
allegata al medesimo decreto e dai decreti  ministeriali  di  cui  al
secondo comma del medesimo articolo 1. 
  243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela  dei  dati  personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da  call  center).  -  1.  Le  misure  del  presente
articolo  si  applicano  alle  attivita'  svolte   da   call   center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 
  2. Qualora un operatore  economico  decida  di  localizzare,  anche
mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call  center  fuori  dal
territorio nazionale in  un  Paese  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea, deve darne comunicazione, almeno  trenta  giorni  prima  del
trasferimento: 
    a) al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nonche'
all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua
effettiva operativita' a seguito dell'adozione  dei  decreti  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,
indicando  i  lavoratori  coinvolti;  la  predetta  comunicazione  e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center; 
    b)  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   indicando   le
numerazioni  telefoniche  messe  a  disposizione   del   pubblico   e
utilizzate per i servizi delocalizzati; 
    c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando  le
misure  adottate  per  garantire  il  rispetto   della   legislazione
nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003,  n.  196,  nonche'  delle  disposizioni  concernenti  il
registro  pubblico  delle  opposizioni,  istituito   ai   sensi   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 178. 
  3. Gli operatori  economici  che,  antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  hanno  localizzato,
anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center  fuori
dal territorio nazionale in un Paese che non  e'  membro  dell'Unione
europea, devono darne comunicazione ai soggetti di  cui  al  comma  2
entro sessanta giorni dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
indicando  le  numerazioni  telefoniche  messe  a  disposizione   del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di  omessa
o  tardiva  comunicazione  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. 
  4. In attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli
incentivi  all'occupazione  nel  settore  dei  call  center,   nessun
beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia
di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che,  dopo  la
data di entrata in vigore della presente disposizione,  delocalizzano
l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro  dell'Unione
europea. 
  5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call  center  deve
essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui
parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere  dal  novantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, nell'ipotesi di  localizzazione  dell'operatore  in  un
Paese che non e' membro dell'Unione europea,  della  possibilita'  di
richiedere che il servizio sia reso tramite  un  operatore  collocato
nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di
cui deve  essere  garantita  l'immediata  disponibilita'  nell'ambito
della medesima chiamata. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando
un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da  un  call
center. 
  7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma  2  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per
ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma  2,
lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali   ovvero,   dalla   data   della   sua   effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di  cui
al  comma  2,  lettere  b)   e   c),   la   sanzione   e'   irrogata,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante
per la protezione dei  dati  personali.  Il  mancato  rispetto  delle
disposizioni dei commi 5 e  6  comporta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari a  50.000  euro  per  ogni  giornata  di  violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e  6
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello
sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove  la
mancata informazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente  articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003.  Al  fine  di
consentire l'applicazione delle predette disposizioni,  il  Ministero
dello sviluppo economico comunica al Garante per  la  protezione  dei
dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione. 
  8. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  nonche'  di
quanto previsto dall'articolo  130  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato
lo svolgimento  di  propri  servizi  a  un  call  center  esterno  e'
considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma
1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con  il
soggetto gestore.  La  constatazione  della  violazione  puo'  essere
notificata all'affidatario estero per il tramite del committente. 
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di  servizi
di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o del Garante per la protezione dei dati  personali,  entro
dieci giorni dalla  richiesta,  la  localizzazione  del  call  center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma comporta  la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione. 
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti  aggiudicatori
che procedono ad affidamenti di servizi a operatori  di  call  center
l'offerta migliore e' determinata al netto delle  spese  relative  al
costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla  base  di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono  attivita'  di  call
center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi  al
Registro degli  operatori  di  comunicazione  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26  novembre  2008,  comunicando,  altresi',  tutte  le   numerazioni
telefoniche messe a disposizione del  pubblico  e  utilizzate  per  i
servizi di call center. L'obbligo  di  iscrizione  sussiste  anche  a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi  di  call  center  e
deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio. 
  12.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  11  comporta
l'applicazione di  una  sanzione  pecuniaria  amministrativa  pari  a
50.000 euro». 
  244.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  reddito  degli
operatori del settore della  pesca,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di sottoscrizione di accordi  e  contratti  collettivi  da
parte delle organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  del  settore
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e
comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS e' istituito il  Fondo
di solidarieta' per il settore della pesca (FOSPE). 
  245. Il FOSPE e' costituito da una  dotazione  iniziale  pari  a  1
milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno  2017  e
da  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra  datori  di  lavoro   e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente
all'avvio dell'attivita' e alla  gestione  del  Fondo  a  regime,  da
individuare anche in relazione all'importo stimato delle  prestazioni
da erogare,  alle  compatibilita'  finanziarie  e  agli  obblighi  di
equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, nonche' ai livelli  retributivi  stabiliti
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   delle   organizzazioni
sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative,
nel  limite  massimo  pari  a  due   terzi   dell'aliquota   prevista
dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative  ai
dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle  imprese  di  pesca
nonche'  a  quelli  delle  cooperative  di  pesca,  compresi  i  soci
lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla
legge  13  marzo  1958,  n.  250,  nel  caso  di  arresto  temporaneo
obbligatorio deciso dalle autorita' pubbliche competenti e  nel  caso
di sospensioni temporanee  dell'attivita'  di  pesca  per  condizioni
meteorologiche avverse  o  per  ogni  altra  causa,  organizzativa  o
ambientale, non  imputabile  al  datore  di  lavoro,  prevista  dagli
accordi e  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle  organizzazioni
sindacali  e  imprenditoriali  del  settore   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale. 
  247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  effettua  un
monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti  di
cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il  31  ottobre  2017,
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  Fondo,   sul   suo
funzionamento e sul tasso di adesione rilevato. 
  248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244  a  247
del presente articolo si  applicano  al  FOSPE  le  disposizioni  del
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  249.  Le  pensioni  a  favore  dei  superstiti  di   assicurato   e
pensionato,  nell'ambito  del  regime   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive  di  tale  regime,
nonche' della Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a  quelle  percepite
dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito  complessivo  di
cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
per l'importo eccedente euro 1.000. 
  250. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e nei limiti previsti dagli ultimi  tre  periodi  del  presente
comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria
o alle forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  affetto  da
mesotelioma  pleurico  (c45.0),  mesotelioma   pericardico   (c45.2),
mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma  della  tunica  vaginale
del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e  asbestosi  (c61),
riconosciuti  di  origine  professionale,  ovvero  quale   causa   di
servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di  inabilita',
ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente  impossibilita'  di
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Ai  fini  del  conseguimento
del diritto alla pensione di inabilita' di cui al primo  periodo,  il
requisito  contributivo  si  intende  perfezionato  quando  risultino
versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera  vita
lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi  due  periodi,
che non e' cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla
normativa vigente, e' riconosciuto,  a  domanda,  nel  limite  di  20
milioni di euro per l'anno 2017 e di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate
e accolte,  emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse  finanziarie
di  cui  al  terzo  periodo   il   riconoscimento   del   trattamento
pensionistico e' differito,  con  criteri  di  priorita'  in  ragione
dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e,  infine,  della
data di presentazione della  domanda,  allo  scopo  di  garantire  un
numero di  accessi  al  pensionamento  non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie. Per i lavoratori di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' per il personale degli enti  pubblici  di  ricerca,  che
rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del  presente
comma, le indennita' di fine  servizio  comunque  denominate  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  emanate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. 
  251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  gia'
trasferite alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed eventualmente non impegnate  in  favore  dei  beneficiari,
sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei  disabili,
di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del  1999
e sono prioritariamente  utilizzate  allo  scopo  di  finanziare  gli
incentivi alle assunzioni delle persone con disabilita' successive al
1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo  di  cui  all'articolo
13, comma 4, della legge n. 68 del 1999. 
  252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale  delle
universita' statali  contribuiscono  alla  copertura  dei  costi  dei
servizi  didattici,  scientifici   e   amministrativi   mediante   un
contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi
corsi di laurea e di laurea magistrale,  da  versare  all'universita'
alla quale sono iscritti.  Restano  ferme  le  norme  in  materia  di
imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei
contributi, di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68, nonche' le norme sulla tassa regionale  per  il  diritto
allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge  28
dicembre 1995, n. 549.  Sono  comunque  ricompresi,  all'interno  del
contributo  onnicomprensivo  annuale,  i  contributi  per   attivita'
sportive. 
  253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale e'  stabilito
da ciascuna universita' statale con il regolamento di  cui  al  comma
254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro
che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge
28 dicembre 1995, n.  549,  sono  tenuti  al  pagamento  della  tassa
regionale per il diritto allo studio. 
  254. Ciascuna universita'  statale,  nell'esercizio  della  propria
autonomia  normativa,  approva   il   regolamento   in   materia   di
contribuzione studentesca,  nel  rispetto  dei  criteri  di  equita',
gradualita' e progressivita', nonche' delle disposizioni dei commi da
252 a 267.  In  sede  di  prima  applicazione,  ciascuna  universita'
statale approva il proprio regolamento in  materia  di  contribuzione
studentesca entro il 31 marzo  2017.  Il  regolamento  si  applica  a
decorrere  dall'anno  accademico  2017/2018.  In  caso   di   mancata
approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque
applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. 
  255. Sono esonerati dal pagamento  del  contributo  onnicomprensivo
annuale  gli  studenti  che  soddisfano  congiuntamente  i   seguenti
requisiti: 
    a) appartengono a un nucleo familiare  il  cui  Indicatore  della
situazione  economica  equivalente  (ISEE),  calcolato   secondo   le
modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
nonche' dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29  marzo  2016,  n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
e' inferiore o eguale a 13.000 euro; 
    b) sono iscritti all'universita' di appartenenza da un numero  di
anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del  corso  di
studio, aumentata di uno; 
    c) nel caso di iscrizione  al  secondo  anno  accademico  abbiano
conseguito, entro la data del 10 agosto del  primo  anno,  almeno  10
crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici  mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa  iscrizione,
almeno 25 crediti formativi. 
  256. Nel caso di  iscrizione  al  primo  anno  accademico,  l'unico
requisito da soddisfare e' quello di cui al comma 255, lettera a). 
  257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia compreso tra 13.001 euro e  30.000  euro  e  che  soddisfano
entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del  comma  255,  il
contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare il 7  per  cento
della quota di ISEE eccedente 13.000 euro. 
  258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui
alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla  lettera  b)
del medesimo comma 255, il  contributo  onnicomprensivo  annuale  non
puo' superare quello determinato  ai  sensi  dei  commi  255  e  257,
aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro. 
  259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di
quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di  equilibrio
di bilancio di ciascuna universita' statale: 
    a) eventuali  ulteriori  casi  di  esonero,  o  graduazione,  del
contributo  onnicomprensivo  annuale,  per  specifiche  categorie  di
studenti,  individuate  in  relazione  alla  carriera   universitaria
individuale o alla particolare situazione personale; 
    b) le modalita'  di  versamento  del  contributo  onnicomprensivo
annuale, in una o piu' rate, unitamente alle maggiorazioni dovute  in
caso di ritardo nel versamento. 
  260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma  252,
le universita'  statali  non  possono  istituire  ulteriori  tasse  o
contributi a carico degli  studenti,  fino  al  rilascio  del  titolo
finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati  su
richiesta dello  studente  per  esigenze  individuali  e  le  imposte
erariali. 
  261. Nel caso di studenti  aventi  la  cittadinanza  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea, e non residenti  in  Italia,  per  i
quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare
di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, l'importo del  contributo  onnicomprensivo  annuale  e'
stabilito dalle singole  universita'  statali,  anche  in  deroga  ai
criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo. 
  262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca  che  non  sono
beneficiari di borsa di studio sono  esonerati  dal  pagamento  delle
tasse o contributi a favore dell'universita'. Il regolamento  di  cui
al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto  dagli  iscritti
ai corsi o scuole di specializzazione. 
  263. Gli articoli 2 e 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati. 
  264. A  decorrere  dall'anno  accademico  2020/2021,  i  limiti  di
importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni  tre
anni, con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  a  seguito  del   monitoraggio   dell'attuazione   e
dell'efficacia delle norme dei  commi  da  252  a  267  del  presente
articolo. 
  265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui  all'articolo  5  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di  105  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo  periodo
sono ripartite tra le  universita'  statali,  a  decorrere  dall'anno
2017,   con   riferimento   all'anno    accademico    2016/2017,    e
conseguentemente per gli anni successivi, in  proporzione  al  numero
degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui  si
aggiunge, a  decorrere  dall'anno  2018,  il  numero  degli  studenti
esonerati dal pagamento del  contributo  onnicomprensivo  annuale  ai
sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il  costo
standard di ateneo per studente in corso. 
  266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del  presente  articolo
non si applicano  alle  universita'  non  statali,  alle  universita'
telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale,
nonche' all'universita' degli studi di Trento. 
  267.  Le  istituzioni  statali  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, entro il  31  marzo  2017,  adeguano  i  propri
regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni
dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento  entro  il  31
marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni  dei  commi
da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, nella ripartizione del fondo annuale  di  dotazione  tra  le
istituzioni di cui al presente  comma,  tiene  conto  degli  studenti
esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di  quelli  esonerati
dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. 
  268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita',  e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti,  il
fondo integrativo statale per la concessione di borse di  studio,  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  29
marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' incrementato di
50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  269. Ai  fini  della  gestione  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 18  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,
ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli  enti  erogatori
dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di  un
unico ente erogatore dei medesimi servizi,  prevedendo  comunque  una
rappresentanza degli studenti nei  relativi  organi  direttivi.  Sono
comunque  fatti  salvi  i  modelli  sperimentali  di  gestione  degli
interventi di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68. 
  270. La norma del comma 269 costituisce principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica. 
  271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo  7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e  allo  scopo
di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione  dell'articolo
18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n.  68
del 2012, in misura proporzionale  al  fabbisogno  finanziario  delle
regioni,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere
comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali. 
  272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,  sono  direttamente
attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi  per
il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente  articolo,
entro  il  30  settembre  di   ciascun   anno.   Nelle   more   della
razionalizzazione di cui al medesimo comma  269,  tali  risorse  sono
comunque  trasferite  direttamente  agli  enti  regionali  erogatori,
previa indicazione da  parte  di  ciascuna  regione  della  quota  da
trasferire a ciascuno di essi. 
  273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il  Merito,
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo  34».  La  nuova
denominazione  sostituisce  la  precedente,  ovunque  presente,   nel
medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  106  del  2011,  e  in  ogni  altro   provvedimento
legislativo o regolamentare. 
  274. All'articolo 9  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e  il  suo
presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) al comma 6 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione  delle  borse
di studio nazionali per il merito e la mobilita'». 
  275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo  34»,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  bandisce
almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore  di  15.000
euro annuali, destinate a studenti  capaci,  meritevoli  e  privi  di
mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi
di laurea o di laurea magistrale a  ciclo  unico,  nelle  universita'
statali, o  a  corsi  di  diploma  accademico  di  I  livello,  nelle
istituzioni  statali  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica, aventi sedi anche differenti  dalla  residenza  anagrafica
del nucleo familiare dello studente. 
  276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al  comma  275  gli
studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di  secondo
grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai  sensi
dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dell'articolo
2-sexies del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,  n.  89,  e'  inferiore  o
eguale a 20.000 euro; 
    b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini
finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado, nonche' negli  scrutini  intermedi  dell'ultimo  anno,
purche' comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono
tutte eguali o superiori a 8/10; 
    c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto  nazionale  per
la valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
(INVALSI), relative alle materie di italiano e  matematica,  ricadono
nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la
scuola di appartenenza. 
  277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al  comma  276,  lettera
a), puo' essere aggiornato con  cadenza  triennale  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a  seguito
del monitoraggio dell'attuazione e  dell'efficacia  delle  norme  dei
commi da 273 a 289. 
  278. Sono altresi' ammessi a partecipare al bando di cui  al  comma
275,  in  numero  non  superiore  a  due  per  ciascuna   istituzione
scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma
276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la  condizione  di
cui al comma 276, lettera b),  sono  motivatamente  qualificati  come
eccezionalmente meritevoli  dal  dirigente  scolastico  della  scuola
secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio
dei docenti. 
  279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei  commi
276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale  di  merito.
Il punteggio assegnato a ciascun candidato e'  calcolato  sulla  base
dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati  sui  valori
di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonche'  sulla  motivazione
del giudizio di  merito  eccezionale  di  cui  al  comma  278.  Nella
fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma
276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle
scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI. 
  280. Le borse di  studio  di  cui  ai  commi  da  273  a  289  sono
assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di  merito,  entro
il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo  studente  in  rate
semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle  condizioni
di cui ai commi 281 e 282. 
  281. La prima rata  e'  versata  allo  studente  al  momento  della
comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di  laurea  o
di laurea magistrale a ciclo unico o a un  diploma  accademico  di  I
livello,  scelto  liberamente  dallo  studente,  fermo  restando   il
superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda  rata
e' versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  282. Le borse di  studio  di  cui  ai  commi  da  273  a  289  sono
confermate, negli anni accademici successivi al primo, per  tutta  la
durata normale del  relativo  corso  di  laurea  o  corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello,
e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30  settembre
dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a
condizione che lo studente, al 10 agosto  di  ogni  anno  accademico,
abbia conseguito: 
    a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti; 
    b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con
una media dei  voti  riportati  in  tutti  gli  esami  sostenuti  non
inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30. 
  283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi
da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio  di  cui  all'articolo  3,
commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  nonche'
delle  tasse  e  dei  contributi  previsti  dagli  ordinamenti  delle
universita' statali o delle istituzioni statali dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica di appartenenza,  ferma  restando  la
disciplina dell'imposta di bollo. 
  284. Le borse di  studio  di  cui  ai  commi  da  273  a  289  sono
incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di  quelle
destinate a sostenere finanziariamente lo studente per  soggiorni  di
studio all'estero, con tutti gli strumenti e i  servizi  del  diritto
allo studio di cui al decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,
nonche'  con   l'ammissione   alle   istituzioni   universitarie   ad
ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che
offrano gratuitamente agli studenti vitto  e  alloggio.  Lo  studente
puo' comunque chiedere di usufruire dei servizi  offerti  dagli  enti
regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi
enti. 
  285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente
articolo  si  applicano,  in   materia   fiscale,   le   disposizioni
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
  286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi  da
273 a 289 del presente articolo,  sono  attribuiti  alla  «Fondazione
Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13  milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  287.  Al  finanziamento  dell'organizzazione  e   delle   attivita'
ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di
euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  288. Nelle more del raggiungimento della piena  operativita'  della
«Fondazione Articolo 34»  e  della  nomina  dei  relativi  organi  di
amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalita'  dei
commi da 273 a 289 con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e'  istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, una cabina di regia,  composta  da  tre  membri  designati,
rispettivamente, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  incaricata  di
attivare le procedure relative all'emanazione del  bando  di  cui  al
comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse  di
studio  agli  studenti  vincitori.  Con  il  medesimo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  sono  definiti  le  modalita'
operative e  organizzative  della  cabina  di  regia  e  il  supporto
amministrativo e tecnico alle  attivita'  della  stessa,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al raggiungimento della piena operativita' della  Fondazione  e  alla
nomina dei relativi organi di amministrazione,  la  cabina  di  regia
decade automaticamente dalle sue funzioni. 
  289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente
non utilizzate per le finalita' di cui ai commi  da  273  a  288,  da
accertare entro  il  15  settembre  di  ogni  anno  con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
confluisce,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  nel   Fondo   di
intervento integrativo per la  concessione  dei  prestiti  d'onore  e
delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  290. In attuazione dell'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 14 gennaio  2008,  n.  21,  sulla  base  degli  obiettivi
indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3,  le  universita'  e  le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
organizzano  specifici  corsi  di  orientamento  pre-universitario  o
pre-accademico   destinati   agli   studenti,   da    svolgere,    in
collaborazione con le scuole e  senza  interferenze  con  l'attivita'
scolastica ordinaria, durante gli ultimi  due  anni  di  corso  della
scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il
conseguimento del diploma e l'immatricolazione. 
  291. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono  inserite  le
seguenti: «e al tutorato  di  cui  all'articolo  13  della  legge  19
novembre 1990, n. 341». 
  292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19  novembre  1990,
n. 341, e ai fini di cui al comma 2  del  medesimo  articolo  13,  le
universita' organizzano specifiche attivita' di tutorato riservate  a
studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea  o
di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano  riscontrato  ostacoli
formativi iniziali, anche con  collaborazioni  a  tempo  parziale  di
studenti dei corsi di studio o  degli  anni  superiori  assegnate  ai
sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma  291  del
presente articolo. 
  293. Per le finalita' dei commi da 290 a 292 del presente articolo,
il Fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',  di  cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  incrementato
di 5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2017.  Tale  importo  e'
ripartito  annualmente  tra  le  universita'  tenendo   conto   delle
attivita' organizzate dalle stesse per attuare piani  pluriennali  di
interventi integrati di orientamento pre-universitario,  di  sostegno
didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290  a
292 del presente articolo, nonche' dei risultati raggiunti. 
  294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo  le  parole:
«nonche' a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici
superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,»; 
    b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole:  «e
successive modificazioni,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  a
favore degli  istituti  tecnici  superiori  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,». 
  295. Al fine di incentivare l'attivita' base di ricerca dei docenti
delle universita' statali, nel Fondo per il  finanziamento  ordinario
delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'  istituita  una
apposita  sezione  denominata  «Fondo  per  il  finanziamento   delle
attivita' base di ricerca», con uno stanziamento  di  45  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  296. Il Fondo di cui al comma 295  e'  destinato  al  finanziamento
annuale delle  attivita'  base  di  ricerca  dei  ricercatori  e  dei
professori di seconda fascia in servizio nelle universita' statali. 
  297. Sono esclusi dal  finanziamento  annuale  i  ricercatori  e  i
professori di seconda fascia che, alla data  di  presentazione  della
domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime  di
impegno a tempo  definito,  sono  collocati  in  aspettativa  o  sono
risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1,  commi  da
207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero  usufruiscono
di finanziamenti provenienti dallo European Research  Council  (ERC),
da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o  da  ulteriori
finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque
denominati. 
  298. L'importo individuale del  finanziamento  annuale  e'  pari  a
3.000 euro,  per  un  totale  di  15.000  finanziamenti  individuali.
L'assegnazione del finanziamento deve  tenere  conto  dell'ordine  di
elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le  domande
di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75  per  cento
di quelle presentate dai ricercatori e del 25  per  cento  di  quelle
presentate dai professori associati. 
  299. Entro il 31  luglio  di  ogni  anno,  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della  ricerca  (ANVUR),  con
riferimento a ciascun  settore  scientifico-disciplinare,  predispone
gli elenchi dei ricercatori e dei professori di  seconda  fascia  che
possono  richiedere  il  finanziamento  annuale   individuale   delle
attivita' base di ricerca. 
  300. Nel limite delle disponibilita' finanziarie di  cui  al  comma
295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale  di  cui
al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi  di  cui  al  comma  299
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) la verifica della sussistenza, per ognuno  dei  ricercatori  e
dei professori di seconda fascia, delle condizioni di  cui  al  comma
297; 
    b)  l'inclusione,  nell'elenco  dei  ricercatori  appartenenti  a
ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i  ricercatori  la
cui produzione scientifica individuale, relativa agli  ultimi  cinque
anni, e' pari o superiore a un apposito indicatore  della  produzione
scientifica  dei   ricercatori   appartenenti   a   ciascun   settore
scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla  base  dei  dati
disponibili per l'ultimo triennio; 
    c) l'inclusione, nell'elenco dei  professori  di  seconda  fascia
appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di  tutti  i
professori  di  seconda  fascia   la   cui   produzione   scientifica
individuale, relativa agli ultimi cinque anni, e' pari o superiore  a
un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di
seconda     fascia      appartenenti      a      ciascun      settore
scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla  base  dei  dati
disponibili per l'ultimo triennio.