Art. 10 
 
                Erogazione di liquidita' di emergenza 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro
sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  la
garanzia statale per integrare il collaterale, o  il  suo  valore  di
realizzo, stanziato da banche italiane a  garanzia  di  finanziamenti
erogati  dalla  Banca  d'Italia  per  fronteggiare  gravi  crisi   di
liquidita' (erogazione di liquidita' di  emergenza),  in  conformita'
con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea. 
  2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di
preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle  garanzie
stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA. 
  3. La garanzia di  cui  al  comma  1  puo'  essere  rilasciata  per
operazioni di erogazione di liquidita'  di  emergenza  in  favore  di
banche  che  rispettano,  secondo   la   valutazione   dell'Autorita'
competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,  del
presente decreto. 
  4. La banca  che  riceve  l'intervento  di  cui  al  comma  1  deve
presentare  un  piano   di   ristrutturazione   per   confermare   la
redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza ricorso
al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla
liquidita' fornita dalla Banca centrale. 
  5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla
garanzia  statale  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in   quanto
compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.