Art. 11 
 
                  Escussione della garanzia statale 
             sull'erogazione di liquidita' di emergenza 
 
  1. In caso di inadempimento della banca alle  proprie  obbligazioni
di pagamento  nei  confronti  della  Banca  d'Italia  rivenienti  dal
contratto  di  finanziamento  ELA,  la  Banca  d'Italia,   in   esito
all'escussione   del   collaterale   stanziato   a   copertura    del
finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta
di attivazione della garanzia statale  al  Dipartimento  del  Tesoro,
allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e
indicando gli importi residuali dovuti. 
  2. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  accertata  la  fondatezza  della
richiesta, provvede tempestivamente e comunque  entro  trenta  giorni
alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.