Art. 2 
 
             Caratteristiche degli strumenti finanziari 
 
  1. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari  di  debito  emessi  da  banche  italiane  che  presentino
congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
    a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto-legge,  anche   nell'ambito   di   programmi   di   emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a cinque anni o a sette anni per le  obbligazioni  bancarie
garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30  aprile  1999,  n.
130; 
    b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
    c) sono a tasso fisso; 
    d) sono denominati in euro; 
    e) non presentano clausole di  subordinazione  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
    f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti   complessi   ne'
incorporano una componente derivata.