Art. 3 Limiti 1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. 2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.