Art. 5 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile
e a prima richiesta. 
  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 
  3.  Per  ciascuna  banca,  il  valore  nominale   degli   strumenti
finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3  anni  sui
quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere
un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi
dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1. 
  4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.