Art. 8 
 
     Escussione della garanzia su passivita' di nuova emissione 
 
  1. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata di attivazione  della  garanzia
al Dipartimento del  Tesoro  e  alla  Banca  d'Italia,  allegando  la
relativa documentazione e indicando gli  strumenti  finanziari  o  le
obbligazioni contrattuali per i  quali  richiede  l'attivazione  e  i
relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno
trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita,  salvo
casi di motivata urgenza. 
  2.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle
valutazioni della Banca  d'Italia,  la  fondatezza  della  richiesta,
provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente  alla
scadenza dell'obbligazione alla  corresponsione  dell'importo  dovuto
dalla banca. 
  3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare, entro e non oltre
due  mesi  dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,   un   piano   di
ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della
valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  4. Il presente articolo non pregiudica la  facolta'  dei  detentori
delle passivita'  garantite  e  dei  titolari  di  diritti  reali  di
garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1.