IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di   prevedere   misure   che
contemperino le esigenze  di  tutela  occupazionale,  con  quelle  di
salvaguardia  ambientale  e  di  prevenzione  e  monitoraggio   della
vivibilita',  in  particolare  di  soggetti  deboli,  in   aree   del
Mezzogiorno del Paese; 
  Valutato in particolare rispondente a tale finalita' l'adozione  di
un Piano  conforme  alle  raccomandazioni  adottate  dagli  organismi
internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle
migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre   ulteriori   modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,  convertito
con modificazioni dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire  in  via
di  urgenza  interventi  di  sostegno  alle  famiglie  disagiate  del
territorio  tarantino,  nonche'  l'ammodernamento   tecnologico   dei
presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
pervenire  procedure  di   infrazione   comunitaria,   nel   contempo
velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione acque reflue; 
  Ritenuto altresi' che si rendano necessarie misure  di  transizione
per   sostenere   l'occupazione,   accompagnando   i   processi    di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali  ed  evitando
soluzioni di  continuita'  che  possano  arrecare  grave  pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali; 
  Ritenuta la necessita' di agevolare le  procedure  funzionali  alla
buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del  G
7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali,
delle    infrastrutture    e    dei    trasporti,    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto
che  regola  il  trasferimento  dei  complessi  aziendali   in   capo
all'aggiudicatario  individuato  a  norma  del  comma  8.1  definisce
altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente  al  suddetto
trasferimento,  i  commissari  della  procedura  di   amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono  le  attivita',  esecutive  e  di
vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,  come  eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione  straordinaria  si  intende  esteso  sino   alla
scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come
eventualmente modificato o prorogato ai sensi  del  comma  8.1  o  di
altra norma di legge. Entro tale termine, i  commissari  straordinari
sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi  di
decontaminazione e risanamento ambientale  non  previsti  nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di
cessazione dell'esercizio dell'impresa di  cui  all'articolo  73  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  e'  adottato  a  seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte  dell'amministrazione
straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di  vigilanza,
comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2014,  n.  105,  come   eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori  interventi
posti in essere ai sensi del presente comma. 
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione  straordinaria
e' altresi' integrato con un piano relativo  ad  iniziative  volte  a
garantire attivita'  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale,  della  durata  di
tre  anni,  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico   e
monitorato nei  relativi  stati  di  avanzamento,  si  conforma  alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in  tema  di
responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle   migliori   pratiche
attuative  ed  e'  predisposto   ed   attuato,   con   l'ausilio   di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per  consentire
l'immediato avvio delle attivita'  propedeutiche  alla  realizzazione
del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle  risorse
del  programma  nazionale  complementare  "Imprese  e  competitivita'
2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.». 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante con cadenza semestrale; 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate in  spesa  nello  stato  previsione  del
Ministero della salute  e  successivamente  trasferite  alla  Regione
Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei
beni e dei servizi necessari  alla  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento tecnologico delle apparecchiature  e  dei  dispositivi
medico-diagnostici delle strutture sanitarie  pubbliche  ubicate  nei
Comuni  di  Taranto,  Statte,  Crispiano,  Massafra  e   Montemesola,
avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,  nonche'  alla
conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo parere del Tavolo istituzionale  permanente  integrato  a  tal
fine con un rappresentante del Ministero della salute. 
  4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante  utilizzo
del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto.