Art. 10 
 
      Periodo di validita' della registrazione di una varieta' 
 
  1. L'iscrizione di una varieta' al registro delle varieta'  ha  una
durata di 30 anni. 
  2. La registrazione di  una  varieta'  puo'  essere  rinnovata  per
ulteriori  periodi  massimi  di  30  anni,   purche'   siano   ancora
disponibili i materiali della varieta'. Il costitutore della varieta'
o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile
della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero  entro
un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varieta'. 
  3. La domanda di cui al comma precedente e' corredata  di  elementi
di prova attestanti che sono soddisfatte  le  condizioni  di  cui  al
comma precedente. 
  4. Nel caso  di  assenza  di  domanda  il  Ministero,  con  propria
iniziativa o su  richiesta  di  soggetti  pubblici  o  privati,  puo'
disporre il rinnovo della  registrazione  di  una  varieta',  qualora
questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura  nazionale,
per preservare la diversita' genetica e  la  produzione  sostenibile,
nonche' per qualunque altro interesse generale. 
  5. Una varieta' e' cancellata dal registro nazionale delle varieta'
di piante da frutto qualora: 
  a) in sede di  esame,  risulta  che  detta  varieta'  non  e'  piu'
distinta, stabile o sufficientemente omogenea; 
  b) all'atto della presentazione della domanda  di  registrazione  o
nel corso della procedura di esame, sono  state  fornite  indicazioni
false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali  la  varieta'
e' stata registrata; 
  c) il richiedente ne faccia richiesta; 
  d)  risulta,  dopo  l'iscrizione,  la  mancata   osservanza   delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 
  e) la validita' dell'iscrizione e' giunta a scadenza senza  che  e'
stata presentata alcuna domanda di rinnovo. 
  6.  Per  le  varieta'  geneticamente  modificate  si  applicano  le
condizioni di cui all'art. 6, comma 6 e 7 del decreto legislativo  n.
124/2010.