Art. 10 Periodo di validita' della registrazione di una varieta' 1. L'iscrizione di una varieta' al registro delle varieta' ha una durata di 30 anni. 2. La registrazione di una varieta' puo' essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, purche' siano ancora disponibili i materiali della varieta'. Il costitutore della varieta' o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varieta'. 3. La domanda di cui al comma precedente e' corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente. 4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, puo' disporre il rinnovo della registrazione di una varieta', qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica e la produzione sostenibile, nonche' per qualunque altro interesse generale. 5. Una varieta' e' cancellata dal registro nazionale delle varieta' di piante da frutto qualora: a) in sede di esame, risulta che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, sono state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata; c) il richiedente ne faccia richiesta; d) risulta, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validita' dell'iscrizione e' giunta a scadenza senza che e' stata presentata alcuna domanda di rinnovo. 6. Per le varieta' geneticamente modificate si applicano le condizioni di cui all'art. 6, comma 6 e 7 del decreto legislativo n. 124/2010.