Art. 12 Deposito e contenuto della domanda di iscrizione 1. In applicazione dell'art. 6 la domanda e' inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente. 2. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile. 3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del presente decreto deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto e specie botanica cui appartiene la varieta'; b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi dell'art. 63 del regolamento 2100/94; c) le informazioni indicanti se la varieta' e' ufficialmente registrata in un altro Stato membro o e' protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali; e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in conservazione; f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa; g) nel caso di una varieta' geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003; h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta'; i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione; j) elenco degli allegati. 4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera; b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) la scheda descrittiva ufficiale della varieta' redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta' sia gia' ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94; d) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza di essi dai protocolli nazionali; e) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta; f) la riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servono all'identificazione della varieta' ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; g) se la documentazione e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione in lingua italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della descrizione.