Art. 12 
 
          Deposito e contenuto della domanda di iscrizione 
 
  1. In applicazione dell'art. 6 la domanda e' inviata  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, - Dipartimento delle
politiche  europee  e  internazionali  e  dello  sviluppo  rurale   -
Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio  DISR  V  per  via
telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente. 
  2. La domanda deve essere trasmessa entro il  30  giugno  e  il  31
dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad  impianto
autunnale e a impianto primaverile. 
  3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del  presente  decreto
deve contenere le seguenti informazioni: 
  a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto  e  specie
botanica cui appartiene la varieta'; 
  b) denominazione proposta per la varieta', ai  sensi  dell'art.  63
del regolamento 2100/94; 
  c) le  informazioni  indicanti  se  la  varieta'  e'  ufficialmente
registrata in un altro  Stato  membro  o  e'  protetta  da  privativa
vegetale nazionale, ai sensi  del  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento
2100/94, oppure  la  dichiarazione  circa  la  presentazione  di  una
domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro o  per
il rilascio di  una  privativa  nazionale  o  comunitaria,  indicando
l'esito di tale domanda se disponibile; 
  d) indicazione del costitutore, dell'avente causa,  quando  diverso
dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede  in
Italia e del responsabile della conservazione dei materiali; 
  e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in conservazione; 
  f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa; 
  g) nel caso di una varieta' geneticamente modificata, la prova  che
l'organismo geneticamente modificato e'  autorizzato  ai  fini  della
coltivazione a norma della direttiva  2001/18/CE  o  del  regolamento
(CE) n. 1829/2003; 
  h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni  altra
informazione  complementare  per  la  determinazione  dei   caratteri
distintivi della varieta', areale  o  areali  particolarmente  adatti
alla coltivazione della varieta'; 
  i)   eventuale   indicazione   dell'epoca   di   impianto    idonea
all'effettuazione delle prove di coltivazione; 
  j) elenco degli allegati. 
  4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata dai  seguenti
documenti: 
  a) designazione di un rappresentante con  sede  legale  in  Italia,
obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa  sia  di
nazionalita' estera; 
  b) documentazione attestante i diritti  acquisiti  sulla  varieta',
nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; 
  c) la scheda descrittiva ufficiale della  varieta'  redatta  da  un
organismo ufficiale,  qualora  la  varieta'  sia  gia'  ufficialmente
iscritta nel Registro di uno Stato membro  o  protetta  da  privativa
nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,
o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94; 
  d) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base
dei protocolli CPVO,  UPOV  o  in  assenza  di  essi  dai  protocolli
nazionali; 
  e) autocertificazione,  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  ordine  al
pagamento dell'imposta di bollo dovuta; 
  f) la riproduzione fotografica della pianta e di  parti  di  pianta
che  servono  all'identificazione  della  varieta'  ed   ogni   altra
informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della
domanda, con particolare riferimento alla  scheda  descrittiva  della
varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie; 
  g) se la documentazione  e'  redatta  in  lingua  straniera  dovra'
essere integrata con traduzione in lingua italiana, che fara' fede ai
fini della valutazione della descrizione.