Art. 13 Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo 1. In esecuzione dell'art. 8, per l'iscrizione al registro nazionale di cui all'art. 3, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 nei tempi e nei modi indicati dall'ente che effettua tali prove. 2. Al termine del ciclo di prova, l'eventuale ente o organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.