Art. 13 
 
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione  delle
                           prove di campo 
 
  1.  In  esecuzione  dell'art.  8,  per  l'iscrizione  al   registro
nazionale di cui all'art. 3, il richiedente deve inviare i  materiali
necessari all'effettuazione delle prove di  coltivazione  finalizzate
all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 nei tempi e nei modi
indicati dall'ente che effettua tali prove. 
  2. Al termine del ciclo di  prova,  l'eventuale  ente  o  organismo
designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio  al
Ministero.