Art. 4 Informazioni contenute nel registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto 1. Nel registro delle varieta' figurano le varieta' registrate a norma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 124/2010. 2. Il registro delle varieta' riporta obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione della varieta' e eventuali sinonimi; b) la specie di appartenenza della varieta'; c) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta»; d) la data della registrazione o del rinnovo della registrazione; e) la data di scadenza della registrazione. 3. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo anche elettronico per ogni varieta' che registra che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.