Art. 4 
 
Informazioni contenute nel registro nazionale  delle  varieta'  delle
                          piante da frutto 
 
  1. Nel registro delle varieta' figurano le  varieta'  registrate  a
norma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 124/2010. 
  2. Il registro delle varieta' riporta obbligatoriamente  almeno  le
seguenti informazioni: 
  a) la denominazione della varieta' e eventuali sinonimi; 
  b) la specie di appartenenza della varieta'; 
  c)   l'indicazione   «descrizione   ufficiale»    o    «descrizione
ufficialmente riconosciuta»; 
  d) la data della registrazione o del rinnovo della registrazione; 
  e) la data di scadenza della registrazione. 
  3.  Il  Ministero  provvede  ad  istituire   un   fascicolo   anche
elettronico  per  ogni  varieta'  che  registra  che   contiene   una
descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti  pertinenti
alla registrazione della varieta'.