Art. 5 
 
           Condizioni per la registrazione di una varieta' 
 
  1. Una varieta' e' registrata come varieta' avente una  descrizione
ufficiale, se soddisfa i seguenti requisiti: 
  a) e' distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del comma 2; 
  b) e' disponibile un campione della varieta'  con  stato  sanitario
noto; 
  c)  per  quanto  riguarda  le  varieta'  geneticamente  modificate,
l'organismo geneticamente modificato e'  autorizzato  ai  fini  della
coltivazione a norma della direttiva  2001/18/CE  o  del  regolamento
(CE) n. 1829/2003. 
  2. Una varieta' e' considerata: 
  a)  «distinguibile»  se  puo'  essere  chiaramente   distinta,   in
riferimento all'espressione delle caratteristiche  risultanti  da  un
particolare genotipo o da una particolare combinazione  di  genotipi,
da  qualsiasi  altra  varieta'  comunemente   nota   alla   data   di
presentazione della domanda di cui all'art. 6; 
  b) «omogenea» se, fatta salva la  variazione  prevedibile  in  base
alle  particolarita'  della  sua  propagazione,  e'  sufficientemente
omogenea nell'espressione delle caratteristiche  comprese  nell'esame
della distinguibilita', nonche'  di  qualsiasi  altra  caratteristica
utilizzata per la descrizione della varieta'; 
  c)  «stabile»  se  l'espressione  delle  caratteristiche   comprese
nell'esame  della  distinguibilita',  nonche'  di   qualsiasi   altra
caratteristica utilizzata per la descrizione della  varieta',  rimane
invariata  dopo  ripetute  moltiplicazioni   oppure,   in   caso   di
micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.