Art. 5 Condizioni per la registrazione di una varieta' 1. Una varieta' e' registrata come varieta' avente una descrizione ufficiale, se soddisfa i seguenti requisiti: a) e' distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del comma 2; b) e' disponibile un campione della varieta' con stato sanitario noto; c) per quanto riguarda le varieta' geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2. Una varieta' e' considerata: a) «distinguibile» se puo' essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6; b) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarita' della sua propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta'; c) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta', rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.