Art. 8 Esecuzione delle prove di coltivazione 1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove e un Centro di coordinamento. 2. Le prove di coltivazione sono effettuate in conformita', come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varieta' da disciplinare: a) i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» (DUS) formulati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli; b) le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida; c) le disposizioni nazionali. 3. Il Ministero stabilisce con successivi provvedimenti i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione delle varieta' nel Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto. 4. Concluso l'iter di valutazione della varieta' candidata, qualora questa soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero approva la varieta', ne accetta la descrizione ufficiale e adotta il relativo decreto di iscrizione al registro delle varieta'. 5. Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata. 6. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora e' documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera c.