Art. 8 
 
               Esecuzione delle prove di coltivazione 
 
  1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire
o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture  e
gli enti che conducono tali prove e un Centro di coordinamento. 
  2. Le prove di coltivazione sono effettuate  in  conformita',  come
minimo,  alle  seguenti   disposizioni   per   quanto   riguarda   la
pianificazione  delle  prove,  le  condizioni   di   coltura   e   le
caratteristiche della varieta' da disciplinare: 
  a)  i  «Protocolli  relativi  alle  analisi  di   distinguibilita',
omogeneita'  e  stabilita'»  (DUS)   formulati   dal   Consiglio   di
amministrazione  dell'Ufficio  comunitario  delle  varieta'  vegetali
(CPVO), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la  specie
pertinente non siano stati pubblicati protocolli; 
  b)  le   «Linee   guida   per   l'esecuzione   delle   analisi   di
distinguibilita',    omogeneita'    e     stabilita'»     dell'Unione
internazionale  per  la  protezione  delle  nuove  varieta'  vegetali
(UPOV), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la  specie
pertinente non siano state pubblicate linee guida; 
  c) le disposizioni nazionali. 
  3. Il Ministero stabilisce con successivi provvedimenti i criteri e
le procedure tecniche per l'iscrizione delle  varieta'  nel  Registro
nazionale delle varieta' delle piante da frutto. 
  4. Concluso l'iter di valutazione della varieta' candidata, qualora
questa soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, il  Ministero
approva la varieta', ne accetta la descrizione ufficiale e adotta  il
relativo decreto di iscrizione al registro delle varieta'. 
  5. Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non  in  regola
con le disposizioni del presente decreto,  il  Ministero  provvede  a
comunicare al  richiedente  il  giudizio  complessivo  sulla  domanda
presentata. 
  6. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei  requisiti  DUS,
di cui al comma 2, non sono effettuate  qualora  e'  documentato  che
siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i  protocolli
del CPVO e UPOV come richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera c.