Art. 9 
 
                 Compensi dovuti per l'effettuazione 
                     delle prove di coltivazione 
 
  1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di deposito della
domanda di iscrizione, comunica al richiedente l'importo  dovuto  per
l'esecuzione delle prove varietali. 
  2. Il richiedente trasmette al Ministero  la  ricevuta  comprovante
l'avvenuto pagamento. Trascorsi  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 1 senza  che  il  richiedente  abbia  fornito
prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda  si  considera
ritirata; 
  3. I compensi  sono  versati  dai  costitutori  di  nuove  varieta'
vegetali negli appositi capitoli di entrata di bilancio, istituiti ai
sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 maggio 2012, della
regione  ove  hanno  sede  legale  gli  enti  e  gli   organismi   di
coordinamento delle prove varietali. 
  4. I compensi di cui al comma 1 non  sono  dovuti  se  i  controlli
tecnici risultano  gia'  effettuati,  con  sufficienti  garanzie,  in
Italia o in un altro Stato aderente alla  Unione  di  Parigi  per  la
protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV) secondo i  protocolli
tecnici  previsti  dal  CPVO  o  dall'UPOV  o  stabiliti  in   ambito
nazionale. Il richiedente  l'iscrizione  deve  produrre  i  documenti
comprovanti  gli   accertamenti   effettuati   compresa   la   scheda
descrittiva derivante dai rilievi effettuati nel corso delle prove di
campo.