Art. 9 Compensi dovuti per l'effettuazione delle prove di coltivazione 1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda di iscrizione, comunica al richiedente l'importo dovuto per l'esecuzione delle prove varietali. 2. Il richiedente trasmette al Ministero la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera ritirata; 3. I compensi sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali negli appositi capitoli di entrata di bilancio, istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 maggio 2012, della regione ove hanno sede legale gli enti e gli organismi di coordinamento delle prove varietali. 4. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano gia' effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia o in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV) secondo i protocolli tecnici previsti dal CPVO o dall'UPOV o stabiliti in ambito nazionale. Il richiedente l'iscrizione deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati compresa la scheda descrittiva derivante dai rilievi effettuati nel corso delle prove di campo.