Art. 2 
 
 
             Caratteristiche degli strumenti finanziari 
 
  1. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari  di  debito  emessi  da  banche  italiane  che  presentino
congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
    a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto-legge,  anche   nell'ambito   di   programmi   di   emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non
superiore a cinque anni o a sette anni per le  obbligazioni  bancarie
garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30  aprile  1999,  n.
130; 
    b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
    c) sono a tasso fisso; 
    d) sono denominati in euro; 
    e) non presentano clausole di  subordinazione  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
    f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti   complessi   ne'
incorporano una componente derivata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  7-bis  della
          legge  30  aprile  1999,   n.   130   (Disposizioni   sulla
          cartolarizzazione dei crediti): 
              «Art. 7-bis. (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
          disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,
          all'art. 4 e all'art.  6,  comma  2,  si  applicano,  salvo
          quanto specificato ai commi 2 e 3  del  presente  articolo,
          alle operazioni aventi ad oggetto le  cessioni  di  crediti
          fondiari  e  ipotecari,  di  crediti  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
          individuabili  in  blocco,   nonche'   di   titoli   emessi
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in  favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo   sia
          l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante  l'assunzione
          di finanziamenti concessi o garantiti  anche  dalle  banche
          cedenti, e la prestazione di garanzia per  le  obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 
              2. I crediti ed i titoli acquistati dalla  societa'  di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono destinati al soddisfacimento  dei  diritti,  anche  ai
          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
          obbligazioni di cui al comma  1  e  delle  controparti  dei
          contratti derivati con finalita' di  copertura  dei  rischi
          insiti nei crediti  e  nei  titoli  ceduti  e  degli  altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione, in via prioritaria  rispetto  al  rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1. 
              3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma  2,  e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2 del presente articolo. A tali fini,  per  portatori
          di titoli devono intendersi i portatori delle  obbligazioni
          di cui al comma 1. 
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'art. 2, comma 3, lettera  c),  a  soggetti  diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime  societa'  si  applica  l'art.  67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sentita la  Banca  d'Italia,  adotta  disposizioni  di
          attuazione del presente  articolo  aventi  ad  oggetto,  in
          particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le   obbligazioni
          oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia  di
          tali attivita' e di quelle, dagli  equivalenti  profili  di
          rischio, utilizzabili per la loro successiva  integrazione,
          nonche' le caratteristiche della garanzia di cui  al  comma
          1. 
              6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo. Tali disposizioni disciplinano  anche  i
          requisiti delle banche emittenti, i criteri che  le  banche
          cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei
          titoli ceduti e  le  relative  modalita'  di  integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto degli obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
          anche per il tramite di societa' di  revisione  allo  scopo
          incaricate. 
              7. Ogni imposta  e  tassa  e'  dovuta  considerando  le
          operazioni di cui al  comma  1  come  non  effettuate  e  i
          crediti e i titoli che hanno formato  oggetto  di  cessione
          come iscritti nel bilancio della banca cedente, se  per  le
          cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo  valore
          di iscrizione in bilancio dei crediti e dei  titoli,  e  il
          finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso  o  garantito
          dalla medesima banca cedente.».