Art. 4 
 
 
                             Condizioni 
 
  1.  La  concessione  della  garanzia  di  cui  all'articolo  1   e'
effettuata sulla base  della  valutazione  caso  per  caso  da  parte
dell'autorita' competente: 
    a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo
92 del regolamento (UE) n. 575/2013 (( del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013 )), su base individuale e  consolidata,
alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile; 
    b)  dell'inesistenza   di   carenze   di   capitale   evidenziate
nell'ambito  di  prove  di  stress  condotte  a  livello   nazionale,
dell'Unione  europea  o  del  meccanismo  di   vigilanza   unico,   o
nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi
esercizi condotti dall'autorita' competente o dall'Autorita' bancaria
europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o
prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui
alla lettera a) e degli eventuali requisiti  specifici  di  carattere
inderogabile stabiliti dall'autorita' competente. 
  2. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa  anche  a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al  comma  1,
lettera  a)  o  lettera  b),  ma  avente  comunque  patrimonio  netto
positivo,  se  la  banca  ha  urgente  bisogno  di   sostegno   della
liquidita', a seguito  della  positiva  decisione  della  Commissione
europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro  normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure  di  sostegno  alla  liquidita'  nel  contesto   della   crisi
finanziaria. 
  3. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa ((  anche
)) a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui  al
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi,  nessun
supporto di liquidita' garantito  dallo  Stato  puo'  essere  fornito
prima  della  positiva  decisione  della  Commissione  europea  sulla
notifica individuale. 
  4. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2013  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e  le  imprese
          di investimento e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2013,  n.
          L 321. 
              - Per gli estremi di pubblicazione decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n. 180, si veda nei riferimenti normativi
          all'art. 1.